F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA CALCIO/TORINO CALCIO DEL 6.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA
DI L. 20.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA
CALCIO/TORINO CALCIO DEL 6.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000)
II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul
C.U. n. 252 del 7 gennaio 2000, in relazione alla gara Reggina/Torino del 6.1.2000, infliggeva alla
Reggina Calcio l'ammenda di lire 20.000.000, "per indebita presenza all'interno del recinto di
giunco di una ventina di persone non autorizzate, nel corso del secondo tempo e sino al termine, per
avere suoi sostenitori, sia nel primo che nel secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti
dell'Arbitro, per avere per tutto il corso della gara, rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti
di un Assistente ad ogni intervento di quest'ultimo sfavorevole alla propria squadra, per aver
lanciato contro il medesimo collaboratore dell'Arbitro una decina di monete, alcune delle quali lo
sfioravano; recidiva specifica."
Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la Reggina Calcio chiedendo
una riduzione della sanzione comminata, in quanto sproporzionata ai fatti. Deduceva in particolare
che i cori dei tifosi non potevano essere qualificati come atteggiamento antisportivo; che le minacce
non erano idonee a procurare timore; che il lancio di monetine non aveva procurato alcun danno
all'Assistente e infine che l'addebito della presenza in campo i persone non autorizzate non trovava
riscontro in alcun atto ufficiale di gara.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 279 del 28 gennaio
2000, ritenuta l'infondatezza del gravame, sulla base degli atti ufficiali e del costante orientamento
in materia degli Organi di Giustizia Sportiva, respingeva il reclamo proposto dalla Reggina Calcio.
Avverso quest'ultima decisione propone appello la stessa Società Reggina, riproponendo gli stessi
motivi di gravame dedotti avanti la Commissione Disciplinare e chiedendo una congrua riduzione
della sanzione inflitta. In particolare, per quanto concerne il rilievo relativo alla indebita presenza di
persone non autorizzate nel recinto di giunco, deduce che l'Arbitro non aveva proceduto
all'identificazione dei soggetti presenti sul campo, che potevano essere anche gli addetti alla
sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico e che, in ogni caso, qualora avesse ritenuto dette persone
non autorizzate, avrebbe dovuto chiedere al capitano o al dirigente accompagnatore il loro
allontanamento.
II reclamo è parzialmente fondato per quanto concerne il rilievo relativo alla presenza in
campo di persone non autorizzate.
L'Arbitro nel suo referto ha riferito che nel secondo tempo della gara sono entrati nel terreno
di giunco almeno venti persone che si sono sistemate all'ingresso degli spogliatoi. Nel rapporto di
gara non sono però specificate in alcun modo l'identità o la qualifica di tali persone né se il
Direttore di gara abbia proceduto alla loro identificazione.
In proposito va rilevato che, ai sensi della Regola 5 delle Regole del giunco del calcio,
l'Arbitro deve fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di giuoco.
Allo stato, pertanto, in mancanza di precisi riscontri che dovevano essere rilevati e riferiti dal
Direttore di gara, non può ritenersi accertata o soltanto presumersi la presenza di persone in campo
senza titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che, oltre ai tesserati indicati nelle
Decisioni F.I.G.C. sulla Regola 5 delle Regole di Giuoco, possono pure essere ammessi nel recinto
di giunco i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori
debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la
responsabilità del loro comPortamento, nonché gli addetti al servizio di ordine pubblico.
Le doglianze relative ai comportamenti posti in essere per tutta la durata della gara daì
sostenitori della Reggina sono invece infondate.
L'Arbitro ha infatti riferito che i sostenitori della squadra ospitante, per tutta la durata della
partita, hanno intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro stesso e rivolto frasi ingiuriose e
minacciose nei confronti di un Assistente, lanciandogli contro delle monetine. Tale comportamento
antisportivo assume i connotati della gravità per la sua reiterazione e continuità ed integra la
responsabilità prevista dell'art. 6 C.G.S. a carico della Società che risponde, a titolo di responsabilità
oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori.
Tenuto tuttavia conto dell'accoglimento del primo motivo di reclamo, la sanzione inflitta
deve essere adeguatemene ridimensionata nel suo ammontare e si ritiene equo rideterminarla in lire
10.000.000 di ammenda.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Reggina
Calcio di Reggio Calabria, riduce a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dei primi
giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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