F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C – RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA CALCIO/TORINO CALCIO DEL 6.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 26/C - RIUNIONE DEL 9 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA REGGINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA REGGINA CALCIO/TORINO CALCIO DEL 6.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 279 del 28.1.2000) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 252 del 7 gennaio 2000, in relazione alla gara Reggina/Torino del 6.1.2000, infliggeva alla Reggina Calcio l'ammenda di lire 20.000.000, "per indebita presenza all'interno del recinto di giunco di una ventina di persone non autorizzate, nel corso del secondo tempo e sino al termine, per avere suoi sostenitori, sia nel primo che nel secondo tempo, intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro, per avere per tutto il corso della gara, rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un Assistente ad ogni intervento di quest'ultimo sfavorevole alla propria squadra, per aver lanciato contro il medesimo collaboratore dell'Arbitro una decina di monete, alcune delle quali lo sfioravano; recidiva specifica." Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva reclamo la Reggina Calcio chiedendo una riduzione della sanzione comminata, in quanto sproporzionata ai fatti. Deduceva in particolare che i cori dei tifosi non potevano essere qualificati come atteggiamento antisportivo; che le minacce non erano idonee a procurare timore; che il lancio di monetine non aveva procurato alcun danno all'Assistente e infine che l'addebito della presenza in campo i persone non autorizzate non trovava riscontro in alcun atto ufficiale di gara. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 279 del 28 gennaio 2000, ritenuta l'infondatezza del gravame, sulla base degli atti ufficiali e del costante orientamento in materia degli Organi di Giustizia Sportiva, respingeva il reclamo proposto dalla Reggina Calcio. Avverso quest'ultima decisione propone appello la stessa Società Reggina, riproponendo gli stessi motivi di gravame dedotti avanti la Commissione Disciplinare e chiedendo una congrua riduzione della sanzione inflitta. In particolare, per quanto concerne il rilievo relativo alla indebita presenza di persone non autorizzate nel recinto di giunco, deduce che l'Arbitro non aveva proceduto all'identificazione dei soggetti presenti sul campo, che potevano essere anche gli addetti alla sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico e che, in ogni caso, qualora avesse ritenuto dette persone non autorizzate, avrebbe dovuto chiedere al capitano o al dirigente accompagnatore il loro allontanamento. II reclamo è parzialmente fondato per quanto concerne il rilievo relativo alla presenza in campo di persone non autorizzate. L'Arbitro nel suo referto ha riferito che nel secondo tempo della gara sono entrati nel terreno di giunco almeno venti persone che si sono sistemate all'ingresso degli spogliatoi. Nel rapporto di gara non sono però specificate in alcun modo l'identità o la qualifica di tali persone né se il Direttore di gara abbia proceduto alla loro identificazione. In proposito va rilevato che, ai sensi della Regola 5 delle Regole del giunco del calcio, l'Arbitro deve fare in modo che nessuna persona non autorizzata entri nel terreno di giuoco. Allo stato, pertanto, in mancanza di precisi riscontri che dovevano essere rilevati e riferiti dal Direttore di gara, non può ritenersi accertata o soltanto presumersi la presenza di persone in campo senza titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che, oltre ai tesserati indicati nelle Decisioni F.I.G.C. sulla Regola 5 delle Regole di Giuoco, possono pure essere ammessi nel recinto di giunco i raccattapalle, i fotografi, gli operatori cinematografici, i radiocronisti e i teleoperatori debitamente autorizzati dalla società ospitante, la quale assume, conseguentemente, la responsabilità del loro comPortamento, nonché gli addetti al servizio di ordine pubblico. Le doglianze relative ai comportamenti posti in essere per tutta la durata della gara daì sostenitori della Reggina sono invece infondate. L'Arbitro ha infatti riferito che i sostenitori della squadra ospitante, per tutta la durata della partita, hanno intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro stesso e rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un Assistente, lanciandogli contro delle monetine. Tale comportamento antisportivo assume i connotati della gravità per la sua reiterazione e continuità ed integra la responsabilità prevista dell'art. 6 C.G.S. a carico della Società che risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Tenuto tuttavia conto dell'accoglimento del primo motivo di reclamo, la sanzione inflitta deve essere adeguatemene ridimensionata nel suo ammontare e si ritiene equo rideterminarla in lire 10.000.000 di ammenda. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria, riduce a L. 10.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dei primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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