F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MENDEZ GUSTAVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MENDEZ GUSTAVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000) II Giudice Sportivo sulla base del rapporto arbitrale ha inflitto al calciatore Mendez Gustavo del Torino Calcio la sanzione della squalifica per tre giornate per episodi verificatisi nel corso della gara Torino/Verona del 25.3.2000 (Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com. Uff. n. 383 del 28 marzo 2000). In sede di reclamo dinanzi alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Mendez ha posto in evidenza lo stato d'animo "particolarissimo" nel quale si trovavano i calciatori del Torino in conseguenza dell'andamento della gara e del comportamento del pubblico, restringendo la portata delle frasi pronunciate La suddetta Commissione respingeva il reclamo non ritenendolo fondato (Com. Uff. n. 401 del 7 aprile 2000). Nell'appello presentato dinanzi a questa Commissione Federale avverso la decisione di secondo grado, che ha confermato la delibera del Giudice Sportivo, il ricorrente, Mendez Gustavo, reiterando in sostanza argomentazioni già prospettate in secondo grado, sostiene che l'espressione ingiuriosa rivolta all'Arbitro "non recava alcuna volontà di offendere l'arbitro e la sua personale onorabilità" ed intendeva esprimere un generico malcontento per l'andamento della competizione. La C.A.F., sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall'esame degli atti, ritiene di poter addivenire alla richiesta riduzione della squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Mendez Gustavo. riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore medesimo dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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