F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MENDEZ GUSTAVO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 31/C - RIUNIONE DEL 13 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE MENDEZ GUSTAVO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)
II Giudice Sportivo sulla base del rapporto arbitrale ha inflitto al calciatore Mendez Gustavo
del Torino Calcio la sanzione della squalifica per tre giornate per episodi verificatisi nel corso della
gara Torino/Verona del 25.3.2000 (Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, Com.
Uff. n. 383 del 28 marzo 2000).
In sede di reclamo dinanzi alla competente Commissione Disciplinare il calciatore Mendez
ha posto in evidenza lo stato d'animo "particolarissimo" nel quale si trovavano i calciatori del
Torino in conseguenza dell'andamento della gara e del comportamento del pubblico, restringendo la
portata delle frasi pronunciate
La suddetta Commissione respingeva il reclamo non ritenendolo fondato (Com. Uff. n. 401
del 7 aprile 2000).
Nell'appello presentato dinanzi a questa Commissione Federale avverso la decisione di secondo
grado, che ha confermato la delibera del Giudice Sportivo, il ricorrente, Mendez Gustavo,
reiterando in sostanza argomentazioni già prospettate in secondo grado, sostiene che l'espressione
ingiuriosa rivolta all'Arbitro "non recava alcuna volontà di offendere l'arbitro e la sua personale
onorabilità" ed intendeva esprimere un generico malcontento per l'andamento della competizione.
La C.A.F., sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze
desumibili dall'esame degli atti, ritiene di poter addivenire alla richiesta riduzione della squalifica.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore
Mendez Gustavo. riduce a n. 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica già inflitta al
calciatore medesimo dai primi giudici. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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