LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 10 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it Decisioni del giudice sportivo Soc. VERONA:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 352 DEL 10 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
Decisioni del giudice sportivo
Soc. VERONA:
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto dell’Arbitro e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un gruppo di sostenitori della Soc. Verona intonava, nel primo e nel secondo tempo, alcuni
cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di alcuni
calciatori;
altri sostenitori della Società manifestavano immediatamente, con applausi e fischi di
disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Verona.