LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che: un piccolo gruppo di sostenitori della Soc. Udinese intonava, dopo il 32° del secondo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; altri sostenitori della Società manifestavano la propria dissociazione rispetto a tale condotta razzista; P.Q.M. Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. Udinese.
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