LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 30 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
rilevato dal rapporto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
un piccolo gruppo di sostenitori della Soc. Udinese intonava, dopo il 32° del secondo
tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di
un calciatore avversario;
altri sostenitori della Società manifestavano la propria dissociazione rispetto a tale condotta
razzista;
P.Q.M.
Visto l’art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità
oggettiva, della Soc. Udinese.