LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 7 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE B TIM Gare del 4 ottobre 2003 – Settima giornata andata Gara Soc. MESSINA – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 7 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE B TIM
Gare del 4 ottobre 2003 – Settima giornata andata
Gara Soc. MESSINA – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
a scioglimento della riserva sulla segnalazione del Procuratore Federale in ordine alla
condotta del calciatore Delnevo Loris della Soc. Cagliari (C.U. n. 82 del 6 ottobre 2003);
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
acquisito supplemento di rapporto dall’Arbitro;
osserva:
al 16° del secondo tempo, a seguito di contrasto di giuoco tra il calciatore Coppola (Soc.
Messina) e gli avversari Delnevo ed Esposito, poco oltre il centrocampo ed in prossimità di
una linea laterale, il primo cadeva a terra. L’Arbitro, che stava controllando l’azione,
fischiava una punizione a favore del Messina. Senza soluzione di continuità, Coppola
sollevava da terra la gamba sinistra verso il viso di Delnevo il quale, a sua volta, poggiava il
piede destro sul torace dell’avversario. L’Arbitro raggiungeva rapidamente il punto ove si
trovavano i due calciatori e, dopo un breve scambio di battute con gli stessi ed alcuni altri
rispettivi compagni di squadra, faceva riprendere il giuoco con il calcio di punizione senza
adottare provvedimenti disciplinari. Coppola si rialzava subito da terra e proseguiva a
giocare senza necessità di alcun intervento dello staff medico.
Nel suo supplemento l’Arbitro ha specificato: di aver seguito tutto l’accadimento; di aver
notato il gesto compiuto da Delnevo; di averlo valutato non come aggressivo, bensì come
conseguente “per inerzia” alla dinamica del precedente contrasto di giuoco. Pertanto, egli
aveva ritenuto di non dover assumere provvedimenti disciplinari.
Sulla scorta di tali elementi, è agevole concludere per la non applicabilità dell’art. 31
comma a3) CGS.
Infatti, l’episodio segnalato dal Procuratore Federale non risulta – sulla base del
supplemento di referto – essere sfuggito al controllo dell’Arbitro, il quale lo ha considerato
- con giudizio tecnico non sindacabile in questa sede – come irrilevante sul piano
disciplinare.
Manca, pertanto, nella fattispecie in esame la prima condizione di utilizzabilità della prova
televisiva, e cioè la mancata rilevazione del fatto da parte del Direttore di gara. Ciò esime
questo Giudice dall’affrontare ogni ulteriore questione circa la sussistenza degli altri
requisiti fissati dalla norma sopra citata.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari a seguito della segnalazione del
Procuratore Federale nei confronti del calciatore Delnevo Loris (Soc. Cagliari).