LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gare del 18-19 ottobre 2003 – Sesta giornata andata Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Sampdoria
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 21 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SERIE A TIM
Gare del 18-19 ottobre 2003 – Sesta giornata andata
Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Sampdoria
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3)
CGS relativamente alla condotta dei calciatori Falcone Giulio (Soc. Sampdoria) e Moro
Fabio (Soc. Chievo Verona) immediatamente dopo la conclusione della gara;
acquisita ed esaminata la relativa documentazione filmata;
osserva:
le immagini evidenziano che, subito dopo il fischio finale, con le squadre ancora sul
terreno, i calciatori Falcone e Moro venivano a diverbio, fronteggiandosi. Falcone
appoggiava la propria fronte su quella dell’avversario il quale, a sua volta, allontanava da sé
con una mano il viso di Falcone. Intervenivano immediatamente altri tesserati che
separavano i due contendenti.
Appare evidente che nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’utilizzabilità della
prova televisiva.
Infatti, la condotta di Falcone e di Moro non può in alcun modo essere definita violenta,
non essendosi concretizzata nel compimento di alcun atto lesivo, anche solo
potenzialmente, dell’integrità fisica dell’avversario. Si è trattato, da parte di Falcone, di un
atteggiamento minaccioso e, da parte di Moro, di una reazione decisa: ma nessun connotato
di aggressione in danno dell’avversario è individuabile nel comportamento dei due
calciatori.
Quanto precede esime questo Giudice dal dover esaminare il problema della sussistenza o
meno delle ulteriori condizioni per l’applicabilità dell’art. 31 commi a3) e a5) CGS.
P.Q.M.
Delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori Falcone
Giulio (Soc. Sampdoria) e Moro Fabio (Soc. Chievo Verona) a seguito della
segnalazione del Procuratore Federale.
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