LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 27 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la punizione sportiva della perdita della partita Avellino-Napoli con il punteggio di 0-3 a carico della Società ospitata (gara Avellino- Napoli del 20/09/03 – C.U. n. 77 del 30/09/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 113 DEL 27 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la punizione sportiva della perdita della partita Avellino-Napoli con il punteggio di 0-3 a carico della Società ospitata (gara Avellino- Napoli del 20/09/03 – C.U. n. 77 del 30/09/03). Il procedimento Con provvedimento del 30/9/2003 il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Napoli, a titolo di responsabilità oggettiva, la punizione sportiva della perdita della gara Avellino-Napoli del 20/9/03 con il punteggio di 0-3. Osservava il Giudice Sportivo a sostegno del provvedimento: a) che la disputa della gara era stata resa oggettivamente impossibile da una serie di gravissimi e reiterati comportamenti violenti posti in essere da un folto gruppo di sostenitori del Napoli i quali avevano aggredito le forze dell’ordine poste a protezione della scala di comunicazione tra terreno di giuoco e spogliatoi, cagionando serie lesioni ad un funzionario, avevano invaso (attraverso un cancello di accesso alla curva nord che era stato forzato – secondo la ricostruzione del collaboratore dell’Ufficio Indagini - per consentire che fossero prestati i necessari soccorsi ad un giovane napoletano caduto all’interno dello stadio e rimasto gravemente ferito) il terreno di giuoco distruggendone alcune strutture (rete di una porta, bandierine del calcio d’angolo, cartellonistica pubblicitaria), avevano devastato alcuni locali dell’impianto sportivo, scagliando i pezzi divelti (servizi igienici, porte, sbarre di ferro ed altri oggetti contundenti) sul terreno di giuoco, avevano reiterato il lancio di oggetti pericolosi dalla curva nord alle ore 21,20; b) che la protrazione delle condotte violente e pericolose fino a circa 50 minuti dopo l’orario previsto (ore 20,30) per l’inizio della gara dimostrava che erano definitivamente venute meno le condizioni minime di sicurezza per il regolare svolgimento della gara stessa, atteso che l’accertato possesso da parte dei facinorosi di vari strumenti atti ad offendere (sbarre di ferro, manufatti divelti etc.) “costituiva fonte incombente e concreta – e non solo astrattamente potenziale – di ulteriori gravissimi rischi per l’incolumità di un numero indeterminato di persone sul terreno, nel recinto di giuoco e sugli spalti, qualora la gara avesse avuto inizio”; c) che non aveva alcun rilievo il fatto che i danni arrecati dai tifosi napoletani al terreno di giuoco fossero stati in qualche modo riparati, contando solo “il giudizio negativo sul valore di quegli atti di violenza e la conseguente prognosi sfavorevole rispetto ad un ordinato svolgimento della gara”; d) che sussisteva quindi la responsabilità oggettiva della Soc. Napoli ai sensi dell’art. 12, comma 1 C.G.S. con conseguente applicazione alla stessa della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; e) che il provvedimento con cui, nella stessa serata del 20/9/03, il Presidente della L.N.P. aveva disposto ai sensi dell’art. 34, comma 2 Regolamento L.N.P. il rinvio a data da destinarsi della gara medesima, doveva considerarsi atto di natura meramente organizzativa inidoneo a vincolare l’autonoma sfera disciplinare riservata agli organi di giustizia sportiva. Avverso tale provvedimento presentava tempestivo reclamo la Soc. Napoli assumendo che il Giudice Sportivo aveva travisato le risultanze degli atti ufficiali ed erroneamente interpretato ed applicato le previsioni regolamentari. Osservava anzitutto la reclamante come nella specie dovesse essere esclusa ogni ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 12, comma 1 C.G.S. atteso che gli incidenti allo stadio Partenio si erano verificati per “motivi estranei alla gara” ai sensi dell’art. 11, comma 1, ultima parte del C.G.S. Difatti l’invasione del terreno di giuoco e le altre intemperanze poste in essere dai tifosi napoletani costituivano la reazione rabbiosa ai ritardi con cui era stato soccorso il giovane gravemente ferito (morirà alcuni giorni dopo) a causa di una caduta da una tettoia all’interno della curva Nord avvenuta molto prima (intorno alle 20,10) dell’orario di inizio della gara, in assenza di qualsiasi forma di scontro tra tifoserie e per cause riconducibili esclusivamente alla inidoneità della struttura ed alle carenze organizzative della società ospitante. Invero il cancello di accesso dalla Curva Nord, riservata ai tifosi napoletani, era stato da questi divelto per consentire il soccorso del giovane infortunato, mentre l’invasione e gli altri atti di aggressione erano avvenuti dopo che nei facinorosi era maturata la convinzione che il grave incidente ed il ritardo nei soccorsi fossero imputabili a responsabilità delle forze dell’ordine e degli organizzatori. Secondo la reclamante quindi lo scatenarsi della violenza troverebbe la sua esclusiva “causa efficiente” in “un fatto strutturalmente estraneo alla competizione ed idoneo ad integrare anche l’ipotesi del reato di omissione di soccorso (o dell’omicidio colposo)”. La reclamante censurava inoltre l’omessa considerazione da parte del Giudice Sportivo dell’indiscussa corresponsabilità della Soc. Avellino nella causazione degli incidenti, per le già evidenziate carenze organizzative e di salvaguardia dell’ordine pubblico implicanti manifesta violazione delle norme di cui agli arrt. 60 e 62 N.O.I.F., 44, comma 8 del Regolamento L.N.P., e 5 delle Regole del Giuoco del calcio. Osservava poi che l’esasperazione dei tifosi napoletani arrivati ad Avellino doveva farsi risalire anche all’impossibilità di acquistare i biglietti di Curva nord loro destinati atteso che la società ospitante li aveva inconsultamente “riciclati” per la tribuna “Terminio”. Rilevava altresì la reclamante come, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, dopo lo sgombero del terreno di giuoco da parte degli esagitati, fossero stati riparati i danni arrecati dai medesimi e fossero state ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie per il regolare inizio della gara, dato che i tifosi partenopei erano ormai defluiti all’esterno dello stadio per rientrare a Napoli. La gara infatti non era stata disputata non per decisione dell’arbitro (ex art. 64 N.O.I.F.) o del responsabile dell’ordine pubblico, bensì per effetto del rinvio a data da destinarsi disposto dal Presidente della L.N.P ai sensi degli artt. 34 e 35 del regolamento L.N.P. Infine la reclamante faceva presente che la Procura Federale, richiesti all’Ufficio Indagini ulteriori accertamenti sui fatti in oggetto, aveva deferito (o si apprestava a deferire) la Soc. Avellino per responsabilità oggettiva ex artt. 9, 11 e 12 C.G.S., onde si rendeva necessaria la riunione della due procedure disciplinari riguardanti la medesima vicenda antiregolamentare. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo che questa Commissione, previa acquisizione del supplemento di indagini presso la Procura Federale, revocasse la punizione sportiva inflitta dal Giudice Sportivo e confermasse la disposizione di rinvio della gara a data da destinarsi emanata dal Presidente della L.N.P. La Soc. Avellino presentava tempestiva di memoria di controdeduzioni ex art. 34, comma 3 C.G.S. eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l‘assoluta infondatezza del gravame della società Napoli. Rilevava la società controinteressata come del tutto condivisibili fossero le argomentazioni del primo giudice in ordine alla impossibilità di dare inizio alla gara a causa delle persistenza, ancora alle ore 21,20, delle condotte violente dei sostenitori della Soc. Napoli, con conseguente responsabilità oggettiva della stessa ai sensi degli artt. 11 e 12 C.G.S. Osservava inoltre che non poteva affatto parlarsi nella specie di incidenti avvenuti “per motivi estranei alla gara” e che il Presidente della L.N.P. aveva disposto il rinvio proprio per impedire il verificarsi di ancor più gravi conseguenze, senza pregiudicare, sotto il profilo sportivo, le posizioni delle società interessate. Quanto agli addebiti di negligenza organizzativa mossi nei suoi confronti dalla Soc. Napoli, la controinteressata rilevava: che il ritardo nei soccorsi al giovane caduto dalla pensilina era dipeso esclusivamente dalla condotta dei sostenitori partenopei che avevano impedito l’accesso alla Curva Nord da parte dei sanitari e delle forze dell’ordine; che non vi era stata alcuna irregolarità nella messa in vendita (previa autorizzazione del Questore di Avellino) dei biglietti di Curva Nord destinati ai sostenitori partenopei posto che gli stessi (in numero di 4.592) erano stati restituiti invenduti dalla Soc. Napoli; che l’incidente al giovane napoletano era avvenuto in conseguenza degli scontri scatenati con le forze dell’ordine dai supporters del Napoli che pretendevano di entrare nello stadio senza biglietto; che la struttura dello stadio Partenio era perfettamente idonea sotto il profilo della sicurezza essendo stata regolarmente omologata dall’autorità competente. Concludeva pertanto la soc, Avellino chiedendo il rigetto del reclamo della Soc. Napoli. All’odierna riunione è comparso il difensore della so. reclamante, il quale ha illustrato le proprie tesi ribadendo le conclusioni formulate nel gravame. La Commissione su richiesta della difesa delle reclamante ha acquisito copia dell’atto di deferimento 8/10/03 emesso dalla Procura Federale nei confronti della soc. Avellino. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, acquisita l’ulteriore documentazione di cui sopra, ritiene che il reclamo sia infondato e che debba essere confermato il provvedimento impugnato. Preliminarmente va disattesa la richiesta di riunione del presente procedimento con quello instaurato od instaurabile per gli stessi fatti a carico della Soc. Avellino a seguito di deferimento della Procura Federale. A prescindere da altre considerazioni (allo stato risulta pervenuto a questa Commissione soltanto un atto di deferimento a carico del socio di maggioranza della soc. Avelino e del consulente di mercato della stessa per violazione dell’art. 1 C.G.S., nonché della Soc. Avellino a titolo di responsabilità oggettiva, ma tale procedimento, di imminente trattazione, concerne aspetti marginali degli accadimenti del 20/9/03 – in particolare la scorretta gestione del servizio di biglietteria da parte della soc. Avellino - la cui autonoma valutazione in sede disciplinare non può influenzare in modo significativo il giudizio che la Commissione è oggi chiamata a compiere in ordine alla legittimità del provvedimento del Giudice Sportivo), è assorbente rilevare che la auspicata riunione è irrimediabilmente preclusa dalla diversa natura delle procedure in questione, trattandosi nel caso del Napoli di procedimento di seconda istanza (art. 32 C.G.S.) instaurato per effetto di reclamo proposto da detta società avverso provvedimento emanato dal Giudice Sportivo ai sensi degli artt. 12, 24, comma 3, 29 e 31 lett. C) del C.G.S., nel caso dell’Avellino di procedimento di prima istanza instaurato a seguito di deferimento della Procura Federale ex art. 28. Una sovrapposizione di riti è di conseguenza inammissibile, non foss’altro perché nel primo caso è prevista la partecipazione al giudizio della società controinteressata (nella specie l’Avellino) ma non della Procura, mentre nel secondo è prevista la partecipazione (in veste requirente) della Procura, ma non di soggetti controinteressati. Nel merito, è chiaramente destituito di fondamento l’assunto principale della reclamante secondo cui difetterebbero i presupposti della responsabilità oggettiva ex art. 12, comma 1 C.G.S. perché le condotte violente e pericolose descritte nella relazione 21/9/03 del collaboratore dell’Ufficio Indagini sarebbero state poste in essere dai tifosi napoletani “per motivi estranei alla gara” (art. 11, comma 1, ultima parte), essendosi trattato della “rabbiosa” reazione al colpevole ritardo con cui sarebbe stato soccorso il giovane caduto da una pensilina della Curva Nord. Risulta infatti con chiarezza dalla citata relazione che gli atti di violenza sono iniziati in un momento (tra le 19,30 e le 20,00, facendo riferimento agli orari dei ripetuti sopralluoghi sul terreno di giuoco da parte del collaboratore dell’Ufficio Indagini) sicuramente antecedente all’ingresso violento e massivo dei tifosi napoletani senza biglietto all’interno dello stadio, ed antecedente quindi anche al ferimento del giovane caduto nella Curva Nord, incidente questo (sulla cui precisa dinamica ed eziologia non può pronunciarsi la Commissione, non essendo allo stato noti gli esiti delle indagini avviate in sede penale), verosimilmente verificatosi tra le 20,00 e le 20,15. Tali atti di violenza si sono verificati all’esterno della curva Nord e della Tribuna Centrale ove numerosi tifosi partenopei sprovvisti di biglietto, nel tentativo di entrare comunque nello stadio, sono venuti a contatto con le Forze dell’ordine cagionando anche il ferimento di alcuni poliziotti; i disordini sono poi proseguiti (verso le ore 20,00) all’interno dello stadio con l’accensione di un falò ed il lancio di oggetti e fumogeni. Il clima di tensione e la volontà dei tifosi di scatenare incidenti venendo a contatto con le forze di polizia preesistevano quindi al ferimento del giovane (poi deceduto) che non può essere identificata come causa efficiente esclusiva dei disordini che il Giudice Sportivo ha imputato a titolo di responsabilità oggettiva alla società Napoli ai sensi dell’art. 11, comma 1. La lettura immotivatamente restrittiva che la reclamante pretenderebbe di dare dell’esimente prevista dall’ultimo inciso di detta norma – secondo cui la responsabilità oggettiva è esclusa “quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara” - non è condivisibile dovendosi ritenere che vi sia pertinenza (cioè non estraneità) alla gara non solo quando gli atti di violenza siano posti in essere in correlazione con vicende strettamente legate all’andamento della competizione sportiva in senso stretto (decisioni arbitrali ritenute ingiuste, gesti di provocazione verso il pubblico da parte di un calciatore etc.), ma anche quando essi trovino causa od “occasione” nei vari aspetti collaterali alla manifestazione sportiva (accesso allo stadio, sistemazione di tifosi nelle tribune, acquisto dei biglietti, rivalità tra tifoserie etc.), senza che rilevi l’eventuale non contestualità con la disputa della partita. Nel caso di specie un folto gruppo di tifosi napoletani ha scelto appunto la gara Avellino-Napoli del 20/9/03 come occasione per porre in essere una vera e propria guerriglia urbana attuando verosimilmente un piano premeditato: non può altrimenti spiegarsi l’equipaggiamento con cui essi si sono presentati (molti addirittura senza biglietto) allo stadio (passamontagna, spranghe di metallo), la determinazione degli assalti contro le forze dell’ordine, la sistematicità e la reiterazione delle condotte violente, la devastazione degli impianti e delle strutture del campo di giuoco (sul punto si richiama il provvedimento del Giudice Sportivo in data 24/9/03 con cui è stata irrogata alla Soc. Napoli la squalifica del campo di giuoco per 5 giornate appunto a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 11, provvedimento confermato da questa Commissione con decisione 2/10/03). Anche ad ammettere che il turbamento per il ferimento del giovane e l’esasperazione per il presunto ritardo dei soccorsi (ma è tutto da dimostrare che tale ritardo sia dipeso solo da carenze organizzative della società ospitante e non piuttosto proprio dalla situazione di caos creata dai tifosi napoletani) possano avere contribuito ad aggravare la tensione, a fomentare ulteriori manifestazioni violente, in nessun modo può sostenersi che questo tragico evento abbia spezzato il collegamento funzionale tra tali comportamenti antiregolamentari e la manifestazione sportiva. Difatti lo stesso incidente occorso allo sfortunato giovane (non è dato sapere se egli facesse o meno parte del gruppo dei facinorosi, ma è ampiamente verosimile che la caduta sia avvenuta nel tentativo di accesso illecito allo stadio attraverso una pensilina) e le stesse presunte deficienze organizzative imputabili (in ipotesi) alla società ospitante o alla forze dell’ordine, non sono affatto accadimenti avulsi dalle attività connesse alla disputa della partita, secondo la ratio sottesa alla previsione dell’art. 11, comma 1: anch’essi infatti si inseriscono, in senso spaziale, cronologico e funzionale, nel contesto complessivo della manifestazione sportiva onde non può in alcun modo ritenersi che gli atti di violenza sopra descritti sia stati posti in essere dai tifosi napoletani per “motivi estranei alla gara”. In definitiva va disattesa la pretesa della reclamante di scindere la dinamica degli avvenimenti in due fasi distinte – quella antecedente e quella successiva al ferimento del giovane – posto che le risultanze degli atti ufficiali attestano che si è invece trattato di una serie di intemperanze e violenze strettamente connesse e poste in essere (presumibilmente in base ad un piano preordinato) da un nutrito numero di tifosi partenopei in un contesto unitario e senza soluzione di continuità, potendosi solo ammettere (senza che ciò peraltro rilevi ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione delle responsabilità) che l’estrinsecazione della violenza aggressiva e distruttiva sia potuta avvenire nelle forme descritte (piuttosto che in altre) anche in virtù della situazione venutasi a creare a seguito del tragico infortunio. In particolare, è vero che se il giovane non fosse caduto, non sarebbe stato necessario aprire (o forzare) il cancello giallo della curva Nord per consentire l’accesso dell’ambulanza chiamata a soccorrere il giovane, ma tale circostanza, che ha permesso agli esagitati di riversarsi all’interno del terreno di giuoco e di aggredire le forze dell’ordine, non vale certo ad interrompere il collegamento funzionale tra la gara e le violenze né a giustificare l’operato dei facinorosi: anzi l’avere illecitamente sfruttato tale situazione di emergenza (implicante un evidente indebolimento delle misure di sicurezza e delle capacità di sorveglianza delle forze dell’ordine) per allargare gli spazi investiti dalle ondate di violenza ed intensificarne l’efficacia costituisce motivo di ancor più grave censura delle condotte poste in essere dai tifosi napoletani. Parimenti infondata è l’ulteriore linea difensiva della reclamante volta a sostenere la corresponsabilità della Soc. Avellino nella causazione degli incidenti sotto molteplici profili (omessa predisposizione di adeguato servizio d’ordine e di idonee misure di sicurezza, negligente gestione del servizio di biglietteria, ritardo dei soccorsi al giovane infortunato). In proposito va anzitutto rilevato che aspetti censurabili nella condotta della società ospitante sono stati al momento rilevati solo con riguardo alla vicenda dei biglietti destinati ai tifosi napoletani (v. il citato deferimento della Procura Federale dell’8/10/03), mentre nessuna negligenza risulta emersa con riguardo agli altri profili denunciati dalla reclamante. Peraltro ritiene la Commissione che anche ad ammettere la configurabilità di addebiti di colpa a carico della società Avellino, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi un esonero di responsabilità per la società reclamante attesa la straordinaria gravità della condotta posta in essere dai tifosi napoletani sia prima che dopo la caduta dello sfortunato giovane dalla pensilina. E’ infatti contrario a logica e buon senso sostenere che atti di inaudita violenza e pericolosità (invasione del terreno di giuoco, aggressioni ripetute alle forze dell’ordine, ferimento di poliziotti, smantellamento delle strutture dello stadio e del campo di giuoco, lancio di oggetti contundenti) quali quelli di cui si discute possano trovare giustificazione (ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione di responsabilità) nella pretesa impossibilità di acquistare biglietti per assistere alla partita o nell’esasperazione conseguente al tardivo soccorso del giovane caduto dalla pensilina, attesa l’evidente, macroscopica sproporzione tra le invocate circostanze esimenti o attenuanti e la condotta posta in essere dai tifosi napoletani (in presumibile attuazione, come già detto, di un piano preordinato di violenza). Di conseguenza non sussiste alcuna necessità di procrastinare la definizione del presente procedimento all’esito di quello a carico dell’Avellino per la vicenda dei biglietti (deferimento cit.), atteso che non ricorre vincolo di pregiudizialità tra i due accertamenti, non potendo l’affermazione di responsabilità della società ospitante far venire meno, e neppure attenuare, la responsabilità della reclamante per il comportamento antiregolamentare dei propri sostenitori. Resta a questo punto da accertare se gli atti di violenza di cui si discute, oltre a fondare l’affermazione di responsabilità oggettiva della società Napoli ex art. 11, comma 1 C.G.S. (v. decisione di questa Commissione in data 2/10/03), abbiano anche impedito la regolare effettuazione della partita ai sensi dell’art. 12, comma 1. Al riguardo sono pienamente da condividere le argomentazioni del primo giudice fondate sulle univoche risultanze del referto arbitrale (“la gara non si è disputata a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli avvenuti prima dell’entrata in campo delle due società”), e della relazione dell’Ufficio Indagini secondo cui ancora un’ora circa dopo il previsto orario di inizio della gara permaneva una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica, non essendosi spenta nè attenuata l’aggressività dei tifosi napoletani (è della 21,20 la ripresa di un fitto lancio di oggetti in campo in concomitanza con il sopralluogo della terna arbitrale per la verifica dei danni e con l’intervento di incaricati della Soc. Avellino per la chiusura del cancello della Curva Nord precedentemente forzato). Tenuto conto della gravità e della protrazione nel tempo delle intemperanze, nonché della disponibilità da parte dei facinorosi dell’armamentario tipico della guerriglia urbana (spranghe ed altri oggetti atti ad offendere, passamontagna), è agevole concludere che sarebbe stato oltremodo rischioso dare a quel momento inizio alla gara, attesa la concreta possibilità di una ripresa delle violenze, magari favorita da vicende legate all’andamento del giuoco od alle notizie sulle condizioni di salute del giovane caduto dalla pensilina o del Vice Questore rimasto ferito negli scontri precedenti. In tale situazione è del tutto irrilevante che verso le 21,30 risultassero in qualche modo riparati i danni più vistosi arrecati dai tifosi al terreno di giuoco, con ripristino della rete della porta e delle bandierine del corner, mentre non poteva esservi alcuna certezza sul fatto che tutti i facinorosi avessero effettivamente abbandonato lo stadio per rientrare a Napoli (attesa la possibilità di mimetizzarsi tra i restanti spettatori in attesa di nuove sortite aggressive). E’ a questo punto che – a seguito delle concitate consultazioni intervenute tra gli ufficiali di gara e i dirigenti delle due squadre (evidentemente preoccupati del possibile ulteriore aggravamento della situazione) – veniva comunicata la decisione del Presidente della L.N.P. di rinviare la gara a data da destinarsi. Assume la reclamante che appunto questo provvedimento sarebbe stata la causa della mancata effettuazione della partita, piuttosto che la situazione di pericolosità per l’incolumità pubblica venutasi a creare a seguito degli atti di violenza posti in essere dalla propria tifoseria. Si tratta di una tesi difensiva già efficacemente confutata dal primo giudice: invero deve ritenersi che il Presidente della L.N.P. sia responsabilmente e tempestivamente intervenuto proprio perché le notizie provenienti da Avellino delineavano un quadro di concreta e persistente pericolosità che la disputa della partita, per le ragioni già dette, avrebbe potuto (in base ad una prognosi ragionevole e prudenziale) aggravare con la ripresa degli atti di violenza. Ovviamente tale disposizione di rinvio non può che operare (art. 34 Regolamento L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando del tutto impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare. Per tutte le ragioni esposte deve concludersi che siano stati gli atti di violenza compiuti dai tifosi napoletani, ed implicanti la responsabilità oggettiva della società reclamante ex art. 11, comma 1, ad impedire l’effettuazione della gara (art. 12, comma 1): non può quindi trovare applicazione la previsione di cui al comma 4, atteso che il poteri degli organi di giustizia sportiva di disporre la ripetizione o l’effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettiva della società ai sensi delle disposizioni precedenti. Il reclamo deve quindi essere respinto con incameramento della tassa. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo della Società Napoli e dispone l’incameramento della tassa.
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