• Stagione sportiva: 1988/1989
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NEI CONFRONTI DEL
DIRETTORE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA
DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NEI CONFRONTI DEL
DIRETTORE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA
DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.
Con atti datati 15.9.1988, il Procuratore Federale ha deferito a questa Corte i1 Sig. Scotti Enrico,
Direttore Sportivo della A.S. Ischia Isolaverde e Componente del Collegio Arbitrale designato dalla
Lega Professionisti Serie C per violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il
comportamento tenuto nei confronti del Direttore della gara Reggina/Ischia del 31.1.1988 nonché,
per violazione dall'art. 1 n. 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le dichiarazioni, rilasciate alla
Stampa dopo l'effettuazione della citata gara Reggina/Ischia, lesive della reputazione del Direttore
di gara.
La Corte Federale, preliminarmente, riunisce i due procedimenti, stante l'evidente connessione
oggettiva. Dà atto che è presente il Sig. Scotti Enrico, i1 quale, pur riconoscendo di essere entrato
nello spogliatoio dell'arbitro, afferma di aver pronunciato soltanto la frase "riferirò a chi di dovere"
e nega di aver pronunciato le frasi riportate dal Corriere dello Sport anche se ammette di non aver
inoltrato richiesta di rettifica.
La Corte Federale:
- rilevato che lo Scotti ammette di essere entrato nello spogliatoio dell'arbitro
e di aver pronunciato una frase minacciosa;
- che, inoltre, egli ha rilasciato alla Stampa dichiarazioni mai smentite, che
risultano lesive della reputazione del Direttore di gara;
- valutata l'entità di entrambi i fatti;
per questi motivi, pronunciando, previa riunione, sui deferimenti come innanzi proposti dal
Procuratore Federale, infligge al Sig. Scotti Enrico 1a sanzione della inibizione temporanea a
svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società
nell'ambito federale per mesi 3.
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Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, PER IL COMPORTAMENTO TENUTO NEI CONFRONTI DEL
DIRETTORE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988.
DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL
SIG. SCOTTI ENRICO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA A.S. ISCHIA ISOLAVERDE E
COMPONENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DESIGNATO DALLA LEGA
PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL CODICE
DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA
DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA REGGINA/ISCHIA DEL 31.1.1988."