F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MUSUMECI,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA PALERMO/GIARRE DEL 4.10.1992 E DEL GIARRE CALCIO,AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1992/1993
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 20 maggio 1993 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE
MUSUMECI,CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E
PRESIDENTE DEL GIARRE CALCIO, PER LE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA
STAMPA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA PALERMO/GIARRE DEL
4.10.1992 E DEL GIARRE CALCIO,AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI
GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA.
Con nota del 17.11.1992, i1 Procuratore Federale deferiva a questa Corte il Sig.
Giuseppe Musumeci, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente del Giarre
Calcio, nonchè i1 Giarre Calcio, rispettivamente, per violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. e
dall'art. 6 comma 1 dello stesso Codice.
I1 deferimento trovava fondamento nelle dichiarazioni rese al Corriere dello Sport-
Stadio il 5.10.1992 dal predetto Dirigente federale, dopo l'effettuazione della gara
Palermo/Giarre del 4.10.1992, nelle quali venivano ravvisati giudizi lesivi della reputazione
dell'Organizzazione federale accusata di "parzialità".
Con deduzioni del 7.12.1992, il Musumeci ammetteva la propria responsabilità, chiedendo
l'applicazione di una lieve sanzione, in considerazione dello stato di particolare nervosismo nel
quale egli era venuto a trovarsi, al momento del rilascio delle censurate dichiarazioni, a causa
della deludente prestazione della sua squadra.
Ciò premesso, la Corte Federale osserva che, in base allo stesso tenore delle deduzioni
difensive, non è prospettabile alcun dubbio in ordine alta sussistenza dell'addebito elevato a
carico del Musumeci e della società da lui presieduta.
I1 problema va, quindi, risolto nello stabilire l'entità della sanzione applicabile.
Sanzioni eque ritiene la Corte quelle indicate nel dispositivo.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Giuseppe Musumeci e il Giarre Calcio responsabili
della violazione loro rispettivamente ascritta e infligge al Sig. Giuseppe Musumeci la sanzione
dell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche
federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale per la durata di giorni 7 ed alla
società la sanzione dell'ammenda di f. 500.000.
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