F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.500.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING BENEVENTO/NOCERINA DEL 14.5.1995, PER VIOLAZIONE DELL’ART 6 TER COMMI 1 E 2 C,G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n. 20/C del 27.9.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 2.500.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING BENEVENTO/NOCERINA DEL 14.5.1995, PER VIOLAZIONE DELL'ART 6 TER COMMI 1 E 2 C,G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n. 20/C del 27.9.1995)
II F.C. Sporting Benevento s.r.l. ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professíonisti Serie C, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.20/C nel 27 settembre 1995, con Ia quale glí veniva inflitta la sanzione dell'ammenda di'L.2.500.000 con diffida in relazione agli episodi di intemperanza e susseguenti scontri tifosi avvenuti durante la gara Sporting Benevento/Nocerina del 14.5.1995.
Secondo I'appellante, la Commissione giudicante avrebbe ritenuto accertati i fatti esclusivamente sulla base del rapporto della Procura Federale, omettendo I'acquisizione dei rapporti della Questura; inoltre, non avrebbe tenuto conto del comportamento di essa società ricorrente che aveva fatto tutto il possibile per prevenire ed evitare disordini.
L'appello va respinto. Osserva infatti questa Commissione d'Appello che I'entità e la natura degli episodi che hanno originato la sanzione in questione è fuori discussione in quanto debítamente e puntualmente riferiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagíni, addetto al controllo gara, nella propría relazione. Pertanto, le proposizioni dífensive della società non sono idonee ad inficiare quanto emerge dagli atti ufficiali,
Per quanto sopra detto la sanzione inflitta appare del tutto congrua. .
Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal F.C. Sporting Benevento di Benevento ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. SPORTING BENEVENTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 2.500.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING BENEVENTO/NOCERINA DEL 14.5.1995, PER VIOLAZIONE DELL’ART 6 TER COMMI 1 E 2 C,G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C- Com. Uff. n. 20/C del 27.9.1995)"