F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI ALBANO GIUSEPPE E CAPPELLI GIANCARLO E DELL’U.S. CATANZARO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMI. 1 E 2 DEL. REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 50/C del 15.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 13/C Riunione del 21 Dicembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI ALBANO GIUSEPPE E CAPPELLI GIANCARLO E DELL'U.S. CATANZARO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMI. 1 E 2 DEL. REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 50/C del 15.11.1995) Su deferimento del Procuratore Federale veniva contestata a Giancarlo Cappelli e a Giuseppe Albano, rispettivamente tesserato e amministratore unico della società Catanzaro, la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8 commi 1 e 2 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, per avere il Cappelli svolto dal settembre 1994 al gennaio 19951e funzioni di Direttore Sportivo delli U.S. Catanzaro senza essere iscritto nel suddetto Elenco Speciale esenta avere i requisiti prescritti dal comma 2 del citato articolo 8 e per essersi I'Albano, contravvenendo al dettato regolamentare, avvalso del primo; analoga contestazione, ai sensì dall'art. 6. commi 1 e 2 C.G.S., era rivolta alla U.S. Catanzaro a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni rispettivamente ascritte all'Albano.e al Cappelli. Con deliberazione pubblicata il 15 novembre 1995 sul Com. Uff. n. 50/C la competente Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C. proscioglieva i soggetti deferiti dagli addebiti loro contestati. Avverso tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale, insistendo nella richiesta di affermazione di responsabilità degli incolpati. Rileva il Collegio che il gravame non può trovare accoglimento. A sostegno dell'appello, il Procutatore Federale adduce motivi che rianno già formato materia di discussione nel corso del giudizio di primo grado e trovano adeguata spiegazione nella decisione impugnata. Così, la circostanza che sia stato sollecitato dall'Albano il rilascio di tessera per il Cappelli con la qualifica di "Direttore Sportivo" è contraddetta dalla richiesta coeva rivolta alla stessa Lega di inserimento del Cappelli nel censimento della società con la qualifica di "Dirigente accompagnatore"; ne le mansioni affidate al Cappelli e in concreto da questi esercitate rivestono caratteristiche tali da qualificarle in modo univoco quali tipiche del "Direttore Sportivo", come si pretende dall'appellante. In conclusione, I'incertezza degli elementi raccolti a seguito delle indagini, effettuate non può che risolversi a favore degli incolpati, sicchè merita conferma la decisione della Commissione Disciplinare, sorretta da ampia e puntuale motivazione, che la C.A.F. ritiene di dover condividere e fare propria. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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