F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. GARLINI OLIVIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE FINO AL 29.2.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART. 8 COMM. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL’ ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C – Riunione del 24.1.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 20/C Riunione del 15 Febbraio 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. GARLINI OLIVIERO AVVERSO LA SANZIONE DELL' INIBIZIONE FINO AL 29.2.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL' ART. 8 COMM. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL' ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C - Riunione del 24.1.1996) Il Sig. Oliviero Garlini ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Professionisti Serie C, riportata sul Comunicato Ufficiale n. 88/C pubblicato il 24 gennaio 1996, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., allo stesso è stata inflitta la sanzione dell' inibizione, ex art. 9 comma 1 lett. e) C.G.S., fino a tutto il 29 febbraio 1996, per avere svolto; bel corso nella stagione sportiva 1994/95, le funzioni di Direttore sportivo per il Fano Calcio senza essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nel reclamo, il Garlini, reitera I' eccezione di difetto di legittimazione passiva, già respinta dalla Commissione Disciplinare; e censura la decisione impugnata; deducendo la "assbluta inconsistenza del quadro probatorio" posto a base della decisione stessa. II reclamo non è meritevole di accoglimento. Quanto alla legittimazione passiva, il ricorrente non ha apportato alcun argomento avverso I' affermazione, contenuta nella decisione impugnata, che egli - all'epoca della infrazione contestata - fosse tesserato e quindi soggetto alla giurisdizione sportiva. Nel merito, posto che l'art. 1 comma 2 del Regolamento dell' Elenco Speciale dei Direttori Sportivi individua la figura del Direttore sportivo in relazione all'attività in concreto esercitata e "indipendentemente dalla denominazione" e che I' art. 8 comma 2 del medesimo Regolamento, nel testo vigente all'epoca di riferimento, consentiva alle società di avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni del Direttore sportivo, di dirigenti in grado di validamente rappresentarla ed impegnarla, inseriti negli atti di censimento ufficiali, deve ritenersi, da un lato, che il Giarlini non si trovava in tale situazione, in quanto dai documenti depositati non risultano i prescritti poteri di rappresentanza e, sull'altro che egli effettivamente abbia esercitato attività riconducibili a quelle proprie del Direttore sportivo. A tale ultimo riguardo le circostanze che la Commissione Disciplinare ha posto a base dell'affermazione della responsabilità del Garlini, men che essere - come lo stesso afferma - "del tutto opinabili e prive di spessore probatorio", appaiono, invece, complessivamente considerate univoche e sufficienti a dar luogo ad una decisione di condanna. In tal senso, infatti, deponevano le dichiarazioni del precedente Direttore sportivo Servadio, il quale ha riferito di essere stato sostituito dal Garlini, le risultanze dell' annuario calcistico, che evidentemente utilizzava informazioni provenienti dalla Società; la communis opimo che si era formata circa le mansioni esercitate dai Garlini; tanto da essere riportate, in più occasioni, dagli organi di informazione: circostanze, queste, che - ripetesi - coordinate nel loro insieme, non lasciano dubbi in ordine alla natura dell'attività esercitata dall' incolpato, che è quella propria del Direttore sportivo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Garlini Oliviero e dispone I' incameramento della tassa versata.
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