F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LEONE NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI CINQUE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE SEGRETO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Comunicato Ufficiale n. 581C del 4.12.1996).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 Comunicato ufficiale 32/C Riunione del 22 Maggio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LEONE NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI CINQUE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL CALCIATORE SEGRETO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Comunicato Ufficiale n. 581C del 4.12.1996). II Sig. Leone Nicola ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 58/C del 4 dicembre 1996 che, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha deliberato di infliggere al predetto Leone la sanzione dell'inibizione di mesi 5 ed ha adottato altri provvedimenti nei confronti di Paolo Abruzzese, Presidente della Pol. Trani, e della Pol. Trani medesima: Con la decisione impugnata, i primi giudici hanno ritenuto che Nicola Leone, in concorso con Paolo Abruzzese, Presidente della Pol. Trani, si è reso responsabile della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla fraudolenta alterazione delle clausole contrattuali relative al trasferimento del calciatore Francesco Segreto avvenuto nel novembre 1995 dalla Pol. Trani al Cosenza Calcio S.p.A.. In particolare, il Presidente Abruzzese ed il Dirigente Leone avrebbero modificato arbitrariamente il contratto di cessione del calciatore Segreto dopo che il contratto stesso era stato firmato, sulla base degli accordi intervenuti, dal Presidente del Cosenza Calcio S.p.A.. La Commissione Disciplinare ha ritenuto pacifica la manipolazione del documento sulla base di una analitica ed approfondita valutazione delle risultanze processuali ed ha attribuito la paternità della falsificazione a entrambi gli incolpati: all'Abruzzese che, quale Presidente, aveva il maggiore e più diretto interesse alla modifica a vantaggio della Pol. Trani delle clausole contrattuali ed al Leone perché aveva avuto parte preminente nello svolgimento delle trattative che avevano portato al contratto. A proposito della posizione del Leone la decisione impugnata ha messo in risalto la dichiarazione, ad apparente firma dello stesso Leone, di'assunzione di piena ed esclusiva responsabilità per la falsificazione. Inoltre, sia I'Abruzzese che il Leone sono stati ritenuti responsabili dell'addebito di non essersi presentati al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, nonostante I'invito, senza giustificare alcun legittimo impedimento. L'appellante Leone Nicola censura il provvedimento della Commissione Disciplinare rilevando che egli aveva consegnato al Presidente Abruzzese il contratto, già firmato dall'altro contraente, che era conforme agli accordi intervenuti, e che non si era presentata innanzi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini perché non aveva mai avuto notizia dell'invito che gli era stato notificato presso la Società. Quanto alla dichiarazione confessoria, il Leone disconosceva la sua firma ed afferma che aveva, invece, sottoscritto altra dichiarazione nella quale constatava, su richiesta del Cosenza Calcio S.p.A., la manipolazione del contratto ed escludeva ogni sua personale responsabilità. L'appello è fondato. Questa Commissione d'Appello Federale, nella riunione del 3.11.1997 (Com. Uff. n.14/C), esaminando il presente appello aveva ordinato la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per nuovi accertamenti specificatamente in ordine alla circostanza se la dichiarazione confessoria ad apparente firma del Leone fosse o meno attribuibile a quest' ultimo. L'Ufficio Indagini ha disposto un accertamento grafico ed ha acquisito agli atti la relazione peritale secondo la quale "la firma in calce alla dichiarazione confessoria di cui all' allegato n. 64 oggetto di verifica,è apocrifa". Le conclusioni del consulente tecnico, nonché l'esame diretto da parte di questa Commissione della firma apposta sulla dichiarazione confessoria e di altre scritture di confronto convincono che la dichiarazione in oggetto; sulla quale prevalentemente si era basata la decisione impugnata, non è la firma del Leone ed è stata quindi falsamente predisposta all'evidente scopo di attribuire proprio al Leone la responsabilità della unilaterale modifica delle clausole contrattuali e basterebbe già questa situazione processuale per ritenere fondate le censure proposte dall'attuale appellante. Altri elementi inducono, comunque, a ritenere l'estraneità del Leone ai fatti contestati. Non priva di significato è, innanzitutto, !a circostanza che il Leone, appresi i fatti, di cui al procedimento, si è dimesso da Direttore Generale della Pol. Trani proprio in reazione al comportamento tenuto dal Presidente Abruzzese. Inoltre, non può non essere valutato come indice di estraneità ai fatti il comportamento tenuto dal Leone nei confronti del contraente Cosenza Calcio S.p.A., riconoscendo l'avvenuta falsificazione del contratto e la non conformità dello stesso agli accordi intervenuti. Da ultimo, deve sottolinearsi la mancanza di ogni interesse da parte del Leone ad alterare i termini di un contratto che egli stesso aveva contribuito a redarre in base agli accordi intervenuti. E, d'altra parte, se il Leone fosse stato d'accordo con l'abruzzese certamente diverso sarebbe stato il comportamento processuale di entrambi gli interessati. Quanto all'addebito di mancata presentazione deve ritenersi che non vi è assolutamente prova in atti che la Pol, Trani abbia avvisato il Leone dell'invito a presentarsi ed anzi proprio la mancata informazione costituisce ulteriore é definitiva riprova della estraneità dello stesso Leone alla manipolazione del contratto. In relazione a quanto precede la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Leone Nicola, annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva all'appellante la sanzione dell'inibizione per mesi cinque. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it