F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE, DELL’U.S. MASSESE E DEI SIGG.RI FIORINI GIULIANO E BONORA GIAMPAOLO, DI NERBINI VALENTINO, DI GUIDI MARCO E DELL’A.C. MOBILIERI PONSACCO AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/ MASSESE DELL’1.6.1997,DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C- Com. Uff. n.205/C

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 28 Luglio 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE, DELL'U.S. MASSESE E DEI SIGG.RI FIORINI GIULIANO E BONORA GIAMPAOLO, DI NERBINI VALENTINO, DI GUIDI MARCO E DELL'A.C. MOBILIERI PONSACCO AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA MOBILIERI PONSACCO/ MASSESE DELL'1.6.1997,DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C- Com. Uff. n.205/C del19.7.1997 (Procuratore Federale: avverso decisioni a carico dall'U.S. Massese; U.S. Massese: penalizzazione n. 9 punti nella classifica 1997/98; Fiorini Giuliano, Bonora Giampaolo e Nerbini Valentino: inibizione per anni 3; Guidi Marco: squalifica fino al 30.10.1997; A.C. Mobilieri Ponsacco: avverso decisioni a carico della U.S. Massese) Con atto datato 2.7.1997, il. Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il procuratore sportivo, Valentino Nerbini, il direttore sportivo dall'U.S. Massese, Giuliano Fiorini, l'azionista di maggioranza della medesima società, Giampaolo Bonora, il direttore generale dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, Umberto Aringhieri, il calciatore della stessa società, Marco Guidi; I'U.S. Massese e I'A.C. Mobilieri Ponsacco, perché rispondessero: i pomi tre, di violazione dall'art.. 2 commi 1 e 3 C.G.S., per avere, in concorso tra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Mobilièri Ponsacco/Massese dell'1.6.1997, valida per i Playout della Serie C/2; il quarto, di illecita proposta ai procuratori Valentino Nerbini e Francesco Valcareggi, in relazione ai fatti di cui sopra; il quinto, di violazione dall'art. 1 comma 2 C.G.S., per avere omesso ingiustificatamente di rispondere alla convocazione, tra l'altro in precedenza concordata, del Collaboratore dell'Ufficio Indagini; I'U.S. Massese, di violazione degli arti. 2, commi 1 e 3, è 6, commi 2 s 5, C.G.S., per responsabilità oggettiva e presunta nella violazione ascritta ai primi tre; l'A.C. Mobilieri Ponsacco, di violazione degli arti. 2, commi 1 e 3, e 6, comma 2, C.G.S., pèr responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al quarto e al quinto, suoi tesserati. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 205/C del 19 luglio 1997, la Commissione Disciplinare proscioglieva da ogni addebito l'Aringhieri e l'A.C. Mobilieri Ponsacco; riteneva responsabili dell'illecito e della violazione loro rispettivamente ascritta gli àltri Incolpati, valutando come adeguatamente accertati - alla stregua delle dichiarazioni rese dai medesimi, dei risultati fomiti dall'Ufficio Indagini e degli atti di polizia giudiziaria, acquisiti ex art. 2 comma 3 L. 13.12.1989 n. 401 - i fatti in contestazione. Affermata preliminarmente la propria giurisdizione disciplinare anche sul procuratore sportivo Nerbini (che l'aveva specificamente contestata), osservava la Commissione essere pacifico in fatto che, poco prima dell'inizio della gara suindicata; il Nerbini, fermato dai Carabinieri che lo perquisivano all'ingresso dello stadio pèr motivi di ordine pubblico, era stato trovato in possesso della somma di 20 milioni di lire, costituita da quattro mazzette di banconote nuove di zecca da 50.000 lire, tutte in numero progressivo e con fascetta indicativa della Banca d'Italia, che il medesimo custodiva, avvolta in un sacchetto di alimenti, nel marsupio indossato. II fatto, denunciato tempestivamente dai responsabili dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, era oggetto di accertamenti da parte dell'Ufficio Indagini, d'onde emergeva che - previ numerosi contatti telefonici intercorsi fra il Nerbini e il Fiorini - questi ultimi e ìl Bonora, due glomi prima della partita, si erano trovati insieme a cena. II glomo successivo, il Fiorini aveva versato in banca un assegno di 20 milioni di lire, tratto dal Bonora sul suo conto personale, richiedendo un assegno circolare di pari importo a sé intestato, subito dopo incassato, ottenendo mazzette di banconote nuove di zecca, pervenute lo stesso glomo dalla sede centrale della banca e facenti parte di provvista fornita dalla Filiale di Massa della Banca d'Italia. Su tale premessa in fatto, riteneva la Commissione Disciplinare che si fosse realizzata un'ipotesi di illecito sportivo. II possesso di una somma ingente, caratterizzato da quelle particolarità e in quelle circostanze di tempo e di luogo, appariva inspiegabile in sé, né era stato validamente giustificato dal Nerbini, il quale sul momento non aveva fornito alcun chiarimento, poi aveva affermato trattarsi di risparmi personali portati seco per motivi di sicurezza (ma la madre, secondo quanto emergeva dagli atti del procedimento penale, nel corso della perquisizione domiciliare aveva invece asserito trattarsi di denaro proveniente probabilmente da ambienti calcistici) e, infine, sostenuto appartenere ad un suo cliente, del quale non forniva le generalità per motivi di segreto collegato alla sua attività forense. Tali contrastanti e incredibili versioni evidenziavano la inconfessabilità delle ragioni reali, per le quali il Nerbini deteneva la somma, come del resto inducevano a ritenere le esclamazioni nelle quali costui era uscito, dinanzi ai Carabinieri al momento del fermo ("sono rovinato, ora come faccio a spiegare l'accaduto, sono sputtanato sia nella vita che nella professione"). Ciò a maggior ragione se il fatto era collegato alla cena di due glomi prima, che non poteva certamente spiegarsi né con motivi risalenti all'attività di procuratore sportivo del Nerbini, né aveva carattere di occasionalità, preceduta come era stata da numerosissimi contatti telefonici con il Fiorini e seguita da analoghe comunicazioni. Collegamento che era legittimato dall'episodio dei 20 milioni versati in assegno dal Fiorini e dal medesimo istantaneamente incassati in contanti, con le caratteristiche sopra ricordate. E sebbene il funzionano di banca che aveva consegnato le banconote non ne avesse annotato sulla contabile il numero e il tipo, doveva ritenersi provato ragionevolmente che il denaro trovato indosso al Nerbini fosse lo stesso prelevato dal Fiorini, che, in proposito, era incorso in palese mendacio, laddove aveva asserito (smentito sul punto dagli accertamenti bancari) di avere ricevuto banconote usate, laddove era certo che quelle consegnategli erano nuove di zecca. Ed anche quanto a spiegazioni fornite sull'impiego dei 20 milioni prelevati - che sarebbero stati utilizzati per provvedere a pagamenti in contanti - a parte la stranezza dell'omesso ricorso ad assegni circolari, era comunque mancata la prova che tali pagamenti fossero stati iscritti nella contabilità della Massese prima che il ritrovamento della somma indosso al Nerbini fosse diventato di pubblico dominio. Doveva, conclusivamente, ritenersi che i ire incolpati avessero tenuto condotta integratrice dell'illecito sportivo così come contestato. E quanto al calciatore Guidi, era certo che il medesimo, dopo avere concordato con il Collaboratore dell'Ufficio Indagini un appuntamento, per rendere dichiarazioni inerenti agli accertamenti in corso, non era comparso, senza giustificato motivo. Cosicché l'incontro era saltato, ancorché il Collaboratore si fosse dichiarato disponibile a raggiungere personalmente il tesserato. Sulla base di tali premesse, la Commissione Disciplinare infliggeva al Nerbini, al Fiorini e al Bonora l'inibizione ex art. 2 n. 4 C.G.S. per la durata di tre anni; all'U.S. NÍassese la penalizzazione di nove punti nella Gassifica del Campionato 1997/98; al Guidi la squalifica fino al 31.10.1997. La decisione era impugnata dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, da tutti gli incolpati e dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, nonché dal Procuratore Federale. II Nerbini riproponeva l'eccezione preliminare di carenza giurisdizionale da parte della Commissione Disciplinare, giacché, come procuratore sportivo, egli non rientrava nelle previsioni dall'art. 2 C.G.S. e sottostava agli obblighi deontologici del proprio Regolamento di settore, alla cui osservanza presiedeva l'apposita Commissione. Nel merito, rilevava l'inesistenza di una normativa che imponesse di giustificare la disponibilità di denaro e l'inutilizzabilità degli atti di polizia giudiziaria ricollegati et verbale di perquisizione, annullato dal Tribunale del riesame; sosteneva l'irrilevanza disciplinare e la mancanza dì un qualunque nessoillecito fra la cena con i dirigenti della Massese e i fatti successivi e quindi chiedeva il proscioglimento. Con atto impugnativa e congiunto, il Fiorini, il Bonora e l'U.S. Massese la quale, separatamente, presentava deduzioni scritte avverso il gravame del Procuratore Federale - deducevano preliminarmente l'inammissibilità di quest'ultimo, in quanto teso a realizzare una reformatio in pejus della decisione di prima istanza, in violazione dell'art. 27 n. 5 C.G.S., nonché quèlla dell'appello dall'A.C. Mobilieri Ponsacco, che non rivestiva alcun interesse nel procedimento in corso, nessun vantaggio di Gassifica potendo trarre da alcuna decisione adottabile da questa C.A.F.. Rilevavano, altresì, una palese violazione delle norme che assicurano il contraddittorio tra le parti, giacché la Commissione Disciplinare, alla quale, il giorno stesso della riunione il Procuratore Federale aveva versato nuovi documenti, non aveva concesso un adeguato termine a difesa. Nel merito, affermavano la insussistenza di qualunque prova dell'illecito sportivo contestato, giacché a nessun esito erano giunte le sommarie indagini esperite. Privo di qualunque riferimento illecito era il possesso di denaro da parte del Nerbini; niente autorizzava ritenere che illecita ne fosse la destinazione e, del resto, la Massese aveva puntualmente documentato la non corrispondenza con tale somma di quella prelevata dal Fiorini in banca e utilizzata per ragioni ampiamente evidenziate a mezzo di contabilità regolarmente tenuta. Quanto, poi, ai precedenti contatti tra il procuratore Nerbini e i dirigenti dall'U.S. Massese, rientravano nella routine ed erano lecitamente collegabili all'attività di collocazione di calciatori dal primo svolta. Nessun altro elemento di accusa.risultava provato e, in particolare, mancava qualunque dato che inducesse a ritenere come avvenuta una consegna denaro da parte della società medesima al Nerbini; solo con approssimazione la Commissione Disciplinare aveva contrariamente concluso, ma si trattava di una deduzione arbitraria. Era dunque richiesto il proscioglimento degli incolpati. II calciatore Guidi contestava la ritenuta ingiustificatezza della propria mancata presentazione al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, rilevando come solo ragioni di stanchezza fisica (dovute al rientro in quello stesso glomo da un faticoso .viaggio a Cuba) lo avessero indotto a chiedere un brevissimo rinvio dell'incontro con il Collaboratore stesso, dapprima fissato, con il suo prematuro consenso, per la tarda serata e in località notevolmente distante dalla sua abitazione. Anch'egli chiedeva, quindi, l'annullamento della squalifica inflittagli. II Procuratore Federale si.doleva che la Commissione Disciplinare non avesse applicato la punizione sancita, alla classifica del Campionato 1996/97, vanificando così l'efficacia, l'afflittività e la idoneità riparatrice della punizione. Insisteva, pertanto, acchè all'U.S. Massese fosse inflitta la sanzione di cui alla lett. g) dall'art. 8 comma 1 C.G.S. o, subordinatamente, la penalizzazione di nove punti in Gassifica relativamente al Campionato appena concluso, ai sensi dall'art. 8 comma 1 lett. f) C.G.S.. L'A.C. Mobilieri Ponsacco, infine, aderendo al gravame del Procuratore Federale, denunciava la violazione dall'art. 8 comma 1 C.G.S., chiedendo che all'U.S. Massese fosse applicata una sanzione di immediata efficacia, che fosse anche riparatrice del danno direttamente subito dall'appellante, in relazione ai riflessi psicologici negativamente esercitati dall'illecito sui propri calciatori, con riverbero sul rendimento e sul risultato delle gare di Play-out. Conseguentemente, chiedeva che l'U.S. Massese, vincitrice dei Play-out, fosse retrocessa all'ultimo posto, e sostituita dall'appellante al vertice di tale classifica. Alla seduta odierna comparivano, a mezzo dei loro rappresentanti, tutti gli incolpati e l'A.C. Mobilieri Ponsacco, che ulteriormente illustravano i motivi di gravame. Ciò premesso, e scendendo all'esame delle singole impugnazioni, osserva la C.A.F. che quelle proposte dal Nerbini, da Fiorini, da Bonora e dell'U.S. Massese possono essere congiuntamente esaminate, giacché - a prescindere dalle questioni preliminari - sostanzialmente sviluppano le stesse considerazioni critiche. Ma, in tema di questioni preliminari, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione in capo alla Commissione Disciplinare, qui ripresentata nell'interesse del Nerbini. Quest'ultimo è un procuratore sportivo, ovvero un iscritto all'Elenco Speciale di tali soggetti, istituito presso la F.I.G.C., come recita l'art. 1 del Regolamento che ne disciplina l'attività. I requisiti per l'assunzione di tale qualità sono indicati dagli art. 2 e seguenti; in particolare, l'art. 7 regola l'iscrizione e la cancellazione nell'Elenco, conferendo i relativi poteri ad una Commissione, la quale ha anche veste di ente esaminatore ma esercita, inoltre, funzioni disciplinari, giusta il disposto dall'art. 14, il quale, tuttavia, fa riferimento logicosistematico alla osservanza dei divieti e alla ottemperanza ai doveri, specificamente elencati nell'art. 12. La Commissione, quindi, ha giurisdizione domestica, concernente cioè l'attività del procuratore sportivo, commisurata alla prescrizione del citato art. 12, sanzionato nei modi e nelle forme stabilite dell'art. 13; deve, però, escludersi che violazioni diverse rientrino nelle competenze della detta Commissione, giacché quando l'art. 10, al comma 4, impone al procuratore sportivo l'osservanza delle "norme federali e regolamentari", lo rende destinatario di tutti gli obblighi contenuti nelle Carte Federali e lo sottopone al vaglio degli Enti disciplinari ivi previsti. Ben altrimenti, infatti, si esprimerebbe il regolamento di settore, se avesse voluto sottrarre i procuratori sportivi, per la violazione di obblighi fondamentali (come quelli previsti dagli arti. 1 e 2, a esempio, del Codice di Giustizia Sportiva) alla giurisdizione ordinaria; e quindi l'espressa prescrizione di cui sopra esplicitamente assoggetta il procuratore sportivo al rispetto della normativa federale e alla giurisdizione delle Commissioni Disciplinari. Non ha alcun valore obiettare, come fa il Nerbini, che siccome di illecito sportivo rispondono, ex art. 2 C.G.S., tra l'altro i 'tesserati in genere" e I'art. 36 N.O.I.F. non include in tale categoria i procuratori sportivi, cadrebbe la competenza della ' Commissione Disciplinare in subiecta materia. Infatti, l'elencazione dall'art. 36 non è certamente tassativa e, comunque, essendo tale norma antecedente alla istituzione dell'Albo dei procuratori sportivi non poteva farne espressa menzione; ma deve ritenersi pacifico che costoro soggiacciano (proprio per la specifica previsione del sopra citato art. 10 comma 4) a tutte le prescrizioni delle Carte Federali, non fosse altro perché riconosciuti dalla F.I.G.C. e certamente assimilabili a quella categoria che l'art. 19 comma 2 C.G.S. - proprio nel delineare l'ambito di giudizio delle Commissioni Disciplinari - individua come "chiunque risulti responsabile di infrazioni alle norme federali". E, del resto, non è pensabile che solo per la mancanza di un raccordo formale fra l'art. 36 N.O.I.F. e il quadro normativo disciplinare, la categoria dei procuratori sportivi possa sottrarsi alla giurisdizione calcistica ordinarla, proprio per la più grave delle infrazioni, ovvero quella contemplata nell'att. 2 C.G.S.. Ciò chiarito, deve rilevarsi anche l'infondatezza delle eccezioni preliminarmente formulate nell'interesse del Fiorini, del Bonora e della Massese. Rinviando l'esame di quelle che negano l'ammissibilità dell'appello del Procuratore Federale e della Mobilieri Ponsacco a quando se ne tratterà specificamente, deve qui subito rilevarsi la improponibilità della pretesa violazione delle norme che consentono il contraddittorio. E' vero che il Procuratore Federale produsse, dinanzi alla Commissione Disciplinare, atti che, per quanto preannunciati, non erano stati previamente posti a disposizione delle altre parti; ed è vero che, su richiesta di termini a difesa da queste invocati, la Commissione Disciplinare concesse un rinvio ad horas che potrebbe anche considerarsi, oggettivamente, inadeguato a consentirne uri esame approfondito. Ma tale atto della Commissione avrebbe dovuto essere immediatamente contestato e impugnato, per poter essere poi ammissibilmente censurato in questa sede; dal verbale della discussione emerge invece che vi fu generale acquiescenza, onde la questione non può più essere sollevata dinanzi a questa C.A.F.. Nel merito, la decisione impugnata appare pienamente corretta. Tutti gli appellanti incorrono in un tipico vizio valutativo; poiché, infatti, il compendio probatorio che la sorregge è indiziano, appare erroneo considerare gli - indizi isolatamente e senza una globale valutazione del loro significato. Perché certamente è chiaro fino all'ovvietà che il possesso di una somma di denaro (peraltro non irrilevante) da parte di un cittadino, non richiede da questi alcuna particolare giustificazione. E tuttavia, se si pensa che il Nerbini - procuratore anche di calciatori tesserati per la Mobilieri Ponsacco - si recava allo stadio con venti milioni in un marsupio e che, richiesto di dare una logica spiegazione (non giustificazione) dell'insolito fatto, ne ha fomite progressivamente tre, una più incredibile dell'altra e comunque prive di qualunque razionalità, allora il significato della circostanza appare di chiara inconfessabilità della detenzione stessa. E certamente, contatti a fine campionato fra società e procuratori sportivi sono ovvi, frequenti e di sicuro leciti; ma una cena a due glomi di distanza dalla partita, preceduta da febbrili e ripetuti contatti telefonici e nella sostanziale vaghezza di ragioni effettivamente legate alla qualità del Nerbini, non può non essere ricollegata al fatto prima esaminato; tanto più se poi vi è la ragionevole certezza che la somma detenuta dal .procuratore fosse quella stessa precedentemente stirata in banca dal Fiorini. Non si tratta, invero, di una semplice illazione, perché, seppure il funzionario di banca non annotò la tipologia e la numerazione delle banconote consegnate al direttore sportivo della Massese, è pur vero che questi non ha detto la vedrà allorché ha affermato di avere riscosso banconote usate. Sul punto, la prova contraria è certa, provenendo dal medesimo funzionario; e certamente è indiziante la circostanza ulteriore che le banconote in questione fossero pervenute alla banca dalla Filiale di Massa dell'Istituto Centrale quello stesso giorno, denotando ciò l'infondatezza dell'assunto che potesse trattarsi di risparmi del Nerbini: in nessun modo questi ha documentato di un regolare inoltro della somma dalla banca massese alle sue mani. Anche perché, e si tratta di un terzo indizio di grande portata, vi sono fondate ragioni per ritenere che i venti milioni trovati in possesso del Nerbini, fossero gli stessi ritirati in banca dal Fiorini: la Massese ha tentato di dimostrare che quest'ultima somma era invece stata immediatamente utilizzata per provvedere a pagamenti urgenti in favore, prevalentemente, di propri tesserati o consulenti. Ma al riguardo è mancata una prova tranquillizzante, dal momento che, anche ammettendo che tali pagamenti siano stati effettuati, nari solo non è stato dimostrato che ciò sia avvenuto nelle date risultanti dalla contabilità, ma anzi, come già aveva osservato il Collaboratore dell'Ufficio Indagini nelle sue notazioni scritte, tutte le registrazioni relative alle operazioni di cui si tratta, avevano un numero di registrazione più alto del corrispondente numero progressivo del registro storico, assegnato dal sistema contabile utilizzato, in funzione della data del movimento al momento in cui viene dato l'ordine di passaggio dal registro transiente al registro storico, laddove normalmente il numero per primo indicato dovrebbe essere più basso - salvi i casi nei quali le operazioni vengano registrate dopo e in aggiunta a quelle relative all'ultimo glomo del mese. Nel caso di specie, dunque, è dimostrato che le registrazioni avvennero dopo che la notizia concernente il clamoroso fermo del Nerbini era circolata e resa di pubblico dominio. Dal che deriva la mancanza di una prova tranquillizzante circa il tempo e la coincidenza dei pretesi pagamenti con il ritiro della somma da parte del Fiorini. Dal contesto indiziarlo, dunque, emerge sufficientemente chiarito il disegno della Massese (alimentato dai vertici dirigenziali e operativi della società) di influire mediante l'intervento del Nerbini e con l'utilità economica della rilevante somma a costui affidata, sull'esito della gara contro la Mobilieri Ponsacco; le indagini svolte non hanno consentito di appurare (per l'ovvia mancata collaborazione degli incolpati) i precisi destinatari della detta utilità; ma è chiaro che l'intendimento era quello di alterare il normale svolgimento e quindi il risultato della partita, nel che, pacificamente ed indipendentemente dal raggiungimento dell'intento, si compendia l'illecito sportivo descritto dell'art. 2 C.G.S.. Del medesimo debbono dunque rispondere il Nerbini, il Fiorini, il Bonora e, per i titoli di cui al deferimento; l'U.S Massese. Mentre per le sanzioni inttitte ai primi tre non si pone problema, avendo la Commissione applicato la punizione minima prevista dalla normative di riferimento, occorre riformare la decisìone della Commissione Disciplinare, in riferimento alla posizione della società, in. accoglimento del gravame del Procuratore Federale. In proposito, va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità, formulata dagli incolpati. E' vero, infatti, che I'art. 27 comma 5 C.G.S., nel disciplinare i poteri della C.A.F., pone il divieto di inasprimento delle sanzioni "a carico del reclamante o di interessati al reclamo"; ma certamente la norma invocata dagli appellanti non interdice la reformatio in pejus quando vi sia impugnazione da parte dell'Organo dell'accusa, non avendo senso altrimenti il conferimento al medesimo della facoltà di proporre appello, ai sensi dall'art. 31. II Procuratore Federale, del resto, è portatore pubblicistico, diverso da quello sia dei reclamanti che degli altri interessati, per cui, anche in difetto di una esplicita previsione, deve ritenersi immanente all'ordinamento disciplinare calcistico i1 principio che il divieto della reformatio in pejus non operi in caso di impugnazione, appunto, proposta dall'organo accusatorio. D'altra parte, la delibera impugnata è effettivamente errata in punto di sanzione inflitta alla società; sia perché non tiene conto del principio che la postergazione di una penalizzazione ad altra stagione sportiva è consentita dell'art. 8 comma 1 lett. f) C.G.S. solo quando si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso - ciò che, evidentemente, è caso che non si dà nella fattispecie, come presto si vedrà -, sia perché non ha adeguatamente valutato la particolarità della fattispecie al suo esame, ovvero la circostanza che l'illecito in questione non è stato perpetrato nel corso di quella che - secondo il gergo anglofono ormai imperante - si definisce "regolar season", ma durante i "Play-out". Ovvero, non nel corso del campionato, ma di quella sua particolare appendice che è si indirizzata a formare la Gassifica definitiva, ai fini della retrocessione, ma che, coinvolgendo solo quattro delle diciotto squadre partecipanti al campionato, gode di una certa autonomia organizzativa e disciplinare, che non consente la proiezione di un provvedimento punitivo sulla classifica ante Play-out del campionato.stesso e, men che meno, sulla stagione seguente. Occorre dunque che la punizione riguardi la stagione 1996/97 e intervenga sulla Gassifica, quale risulta dopo l'effettuazione delle gare di Play-out; e, per essere efficace ed adeguatamente afflittiva, la sanzione non può essere che la retrocessione della Massese all'ultimo posto della Gassifica 1996/97, risultante appunto dalla disputa di tali gare. Quanto all'appello .proposto dell'A.C. Mobilieri Ponsacco, esso è ammissibile in dio (ai sensi dall'art. 31 comma 1 C.G.S.), ma ampiamente infondato nel merito. La pretesa, infatti, di occupare il posto della Massese (prima nella classifica dei Play-out) si fonda solo su mere congetture, ovvero sulla possibilità che l'apprendimento da parte dei calciatori della società appellante, dèi fatti accaduti poco prima dell'inizio dell'incontro con la Massese, abbia potuto influenzarli psicologicamente in modo nègativo, riverberandosi sui risultati dei due scontri diretti: del che; manca, come è chiaro, qualunque possibilità di concreta valutazione. Anche perché l'accoglimento della pretesa implicherebbe la invalidazione delle due gare stesse, ciò che esula dai poteri di questa C.A.F., alla stregua degli atti di indagine raccolti. Ne consegue che; mentre va accolto l'appello del Procuratore Federale, vanno rèspinti quelli del Nerbini, del Fiorini; dall'U.S. Massese e dall'A.C. Mobilieri Ponsacco, con l'incameramento delle relative tasse. Appare invece meritevole di accoglimento il gravame interposto nell'interesse del calciatore Guidi. Non pare, invero, che possa essere considerata come priva di giustificazioni valide la sua omessa presentazione al Collaboratore dell'Ufficio Indagini. L'appuntamento da questi fissato (e, per la verità, in un primo momento concordato dal Guidi) era, infatti, per un'ora tardissima del giorno nel quale costui era documentamene rientrato da un lungo trasferimento; e doveva svolgersi in località apprezzabilmente distante dalla di lui abitazione; il che gli avrebbe consentito di rientrarvi solo in piena notte. Non appare dunque ingiustificata la sua richiesta di un rinvio dell'incontro, del resto a brevissimo termine, essendosi il Guidi dichiarato disposto (come emerge anche dalla relazione del Collaboratore in questione) ad incontrarlo dovunque il glomo dopo. E non si vede davvero come tale differimento avrebbe potuto compromettere lo svolgimento dell'indagine in corso. In accoglimento dell'appello, deve dunque essere annullata la squalifica inflitta al calciatore in questione; cui va restituita la tassa relativa. Per i suesposti motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Procuratore Federale, dell'U.S. Massese e dai Sigg.ri Fiorini Giuliano e Bonora Giampaolo, dal Sig. Nerbini Valentino; dal Sig. Guidi Marco e dall'A.C. Mobilieri Ponsacco di Ponsacco (Pisa), così decide: - accoglie l'appello del Procuratore Federale, retrocedendo I'U.S. Massese all'ultimo posto nella classifica del Campionato di Serie C/2 1996/97, quale risulta dopo l'effettuazione delle gare di Play- out; - accoglie l'appello del calciatore Guidi Marco, annullando la sanzione della squalifica inflittagli fino al 30.10.1997 e disponendo la restituzione della tassa versata; - respinge gli appelli dall'U.S. Massese, dei Sigg.ri Fiorini Giuliano, Bonora Giampaolo e Nerbini Valentino,. nonché l'appello dall'A.C. Mobilieri Ponsacco e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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