F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 28 Agosto 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. TAFUNI ANGELANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBlZIONE PER ANNI DUE INFLIITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER II LECITO AMMINISTRATIVO A CARICO DELLA POL. MATERA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.2/C del 19.8.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 28 Agosto 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. TAFUNI ANGELANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBlZIONE PER ANNI DUE INFLIITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER II LECITO AMMINISTRATIVO A CARICO DELLA POL. MATERA(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.2/C del 19.8.1997) A seguito di deferimento del Procuratore Federale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione riportata sul Comunicato Ufficiale n: 2/C pubblicato il 19 agosto 1997, - ritenuta la responsabilità della Polisportiva Matera s.r.l., per violazione dall'art. 3 comma 2 C.G.S., per aver posto in essere una condotta antiregolamentare, consistente nella falsificazione dei documenti contabili della società, così ottenendo l'iscrizione al Campionato di Serie C/2 per.la stagione 1997-98, del Presidente della società Sig. Giuseppe Grande per violazione dall'art. 5 comma 1 C.G.S per responsabilità diretta nella violazione ascritta alla società e del Consigliere della società stessa Sig. Angelantonio Tafuni per violazione dall'art. 5 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione medesima - deliberava di escludere la Polisportiva Matera dal Campionato di competenza di Serie C/2 e di assegnare la stessa alla Divisione Interregionale, Campionato Nazionale Dilettanti, nonché di infliggere al Grande ed al Tafuni la inibizione per anni due. Tale decisione è stata impugnata dinanzi a questa Commissione, con separati reclami, dalla Polisportiva Matera e dal Tafuni. I reclami vanno riuniti in quanto diretti avverso la medesima decisione. Essi sono infondati. . La doglianza, contenuta in entrambi i gravami, secondo cui il procedimento sarebbe affetto da nullità per l'inosservanza dei termini e per la mancata individuazione del soggetto interrogato dagli inquirenti e dagli stessi ritenuto essere il Tafuni, è priva di pregio sotto entrambi i profili. Quanto al primo,'da un lato risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa speciale (cfr. Com. Uff. della F.I.G.C. n. 53/A del 28.5.1997) dettata in materia per i procedimenti come quello di cui trattasi e, dall'altro, il procedimento stesso appare sorretto da adeguata e congrua istruttoria: ed in esso è stato ampiamente garantito il diritto di difesa. Quanto alla individuazione del Tafuni, va elevato che con telegramma dell'Ufficio Indagini in data 7.8 1997 fu convocato per il glomo successivo il Tafuni Angelantonio; che questi si presentò ai collaboratori dell'Ufficio Indagini; che fu dagli stessi identificato pi:r "conoscenza diretta"; che rese le sue dichiarazioni in ordine alla vicenda, fornendo la propria versione su di essa e mostrando comunque di essere a perfetta conoscenza di tutte le modalità della stessa. Deve pertanto ritenersi che il soggetto a suo tempo sentito fu proprio il Tafuni Angelantonio, non senza comunque rilevare che lo stesso è stato posto in grado di esporre le sue argomentazioni a- difesa dinanzi sia alla Commissione Disciplinare che a questa Commissione e che la responsabilità dello stesso come si vedrà - emerge in maniera inoppugnabile anche a prescindere dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria. Analogamente deve ritenersi per il Grande che, in tutto il procedimento, non ha ritenuto di rendere alcuna dichiarazione, né ai collaboratori dell'Ufficio Indagini (alla cui convocazione oppose un impedimento di carattere familiare, rifiutando di fornire chiarimenti telefonicamente) né alla Commissione Disciplinare, dalla quale era stato espressamente convocato. La sua mancata audizione non può, pertanto, esplicare alcun effetto sul procedimento e, in particolare, non può comportare la sua nullità. Ciò posto in via generale, va ritenuto che correttamente la Commissione Disciplinare ha affermato la responsabilità della società e dei suoi dirigenti per i fatti loro ascritti. Lo svolgimento dei fatti, puntualmente descritto nella decisione della Commissione Disciplinare, e nella sostanza non contestato, dimostra che il Grande ed il Tafuni hanno posto consapevolmente in essere un'operazione diretta a conseguire l'iscrizione della società al Campionato di Serie C/2 pur in mancanza delle prescritte condizioni finanziarie. L'acquisizione degli assegni ed il loro versamento, la irregolare formazione del libretto di risparmio, il comportamento a dir poco compiacente dei funzionari di banca (dai dirigenti utilizzato se non addirittura provocato), gli affannosi tentativi per salvare la situazione compiuti in occasione dell'incontro con il dott. Rizzo della Lega, le generiche assicurazioni circa la successiva copertura degli assegni (su tali aspetti, vedi, in particolare, la relazione Turchetti della CO.VI.SO.C. in data 7.8.1997), la giustificazione - fantasiosa e comunque sfornita di qualsiasi prova - della daziane degli assegni in contropartita delle quote della società da parte di un soggetto del quale i prevenuti hanno pervicacemente rifiutato di fornire le generalità, costituiscono elementi più che sufficienti a far ritenere che gli stessi avevano posto consapevolmente in essere un meccanismo tale da ottenere indebitamente l'iscrizione della società in Campionato di Sede C/2. ' Un siffatto comportamento (esattamente descritto nell'atto di deferimento, per cui la doglianza di non corrispondenza tra contestazione e decisione, avanzata dal difensore del Matera, è infondata) vale ad integrare l'illecito previsto dalla disposizione di cui all'att. 3 comma 2 C.G.S., come interpretata da questa Commissione. In più decisioni e, in particolare, in una avente ad oggetto proprio una fattispecie relativa al Matera (concernente l'esclusione dal Campionato di Serie C/1 per la stagione 1994/95), la C.A.F. ha ritenuto che con l'espressione "falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi" la norma suindicata non abbia inteso riferirsi unicamente al concetto penalistico di falsità (ideologica o materiale), ma che l'espressione stessa abbia una portata più ampia, che ricomprende tutte quelle artificiose immolazioni della realtà, tali da attestare situazioni inesistenti o difformi da quelle effettive, in tal modo frustrando l'intento della norma, che è quello di assicurare la trasparenza della gestione amministrativa e l'adempimento degli obblighi incombenti alla società al fine dell'iscrizione ai campionati professionistici. Tate orientamento, dal quale non sussistono motivi per discostarsi, rende indubbio che la consapevole formazione di un libretto di risparmio con provvista inesistente (come sopra si è dimostrato) vale ad integrare, a carico della società e dei suoi dirigenti, le fattispecie di illecito loro rispettivamente ascritte. La gravità del comportamento tenuto induce a ritenere congrue le sanzioni inflitte, senza che, in senso contrario, possa farsi riferimento a precedenti di questa Commissione, relativi peraltro a fattispecie diverse. E' sufficiente al riguardo rilevare che, in mancanza dell'adempimento degli obblighi finanziari ad essa incombenti, la società non avrebbe potuto essere iscritta al Campionato di Serie C%2 (ed in realtà essa era già stata esclusa con deliberazione della Lega in data 23.7.1997). Era stata proprio Ia presentazione del libretto al portatore a consentire l'iscrizione, in quanto èssa costituiva la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi anzidetti, per cui non è assolutamente ammissibile che I' iscrizione permanga allorché tale adempimento si riveli fittizio, per effetto delle circostanze che il libretto era risultato "scoperto" fin dall'origine. Anche sotto l'aspetto puramente oggettivo l'esclusione dal Campionato è, pertanto, pienamente giustificata; a maggior ragione lo è, come lo è la inibizione inflitta ai dirigenti, allorché si sia dimostrato, come è avvenuto nella specie, che l'iscrizione era stata ottenuta mediante un'attività fraudolenta. Non può, pertanto, essere accolta l'istanza, avanzata in via gradata dal difensore, di riduzione delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla Polisportiva Matera S.r.l. di Matera e dal Sig. Tafuni Angelantonio, .li respinge èd ordina incamerarsi le tasse versate. F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 28 Agosto 1997 – pubbl. su www.figc.it 3 -APPELLO DELLA POL MATERA AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO, DI CUI AI COM. UFF. N. 2/C DEL 19.8.1997 (Pol. Matera: esclusione dal Campionato di Serte C/2ed assegnazione al Campionato Nazionale Dilettanti; Sig. Grande Giuseppe, Presidente, e Tafuni Angelantonio, Consigliere: inibizione per anni due)
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