F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 6 novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PROTO FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., E POLENTA ADRIANO, ALLENATORE DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., AI SENSI DELL’ ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 2/CF del 6 novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PROTO
FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE
DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., E POLENTA ADRIANO, ALLENATORE
DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE
DEI DIRETTORI SPORTIVI, E DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., AI SENSI DELL' ART. 6
COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA
Proto Franco, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente dell'Atletico
Catania S.r.l. (già Atletico Leonzio), e Polenta Adriano, tesserato per l'Atletico Catania, sono stati
deferiti alla Corte Federale per violazione dell'art. 1, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva per
aver posto in essere condotte contrarie al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.
E' stato altresì deferito l'Atletico Catania per responsabilità diretta ed oggettiva.
Va preliminarmente rilevato che la Corte Federale risulta competente a giudicare il Polenta
congiuntamente al Proto, per la connessione e l'interdipendenza oggettiva esistenti in ordine ai fatti
ascritti ad entrambi, che debbono perciò essere esaminati in un unico giudizio.
Orbene, secondo gli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, il Polenta, sebbene non
iscritto nell'Elenco Speciale previsto per i direttori sportivi, ebbe ripetutamente a frequentare la sede
del calcio-mercato ove, come noto, si svolgono 1e trattative relative a1 trasferimento dei calciatori,
attività questa che caratterizza la figura del direttore sportivo (art. 1 del Regolamento relativo).
I1 Polenta sostiene a questo proposito di avere unicamente svolto per conto del Presidente
dell'Atletico Catania (già Atletico Leonzio) una saltuaria attività di consulente ai fini della
segnalazione di giovani calciatori indicati anche da osservatori,
Peraltro, lo stesso Proto, Presidente dell'Atletico Catania, nella
dichiarazione resa all'Ufficio Indagini, ha significativamente ammesso di essersi avvalso del
Polenta quale consulente tecnico addetto "alla ricerca ed allo sviluppo" della Società, attività che
rientra agevolmente nell' "aspetto organizzativo della società", di competenza, secondo l'art. 1 del
relativo Regolamento Speciale, proprio dei direttori sportivi.
Lo svolgimento di siffatta attività da parte del Polenta, per conto dell'Atletico Catania, trova,
d'altro canto, ulteriore conferma nella denuncia (agli atti) presentata agli Organi federali da Mecozzi
Silvano, per cui nessun dubbio sussiste sulla responsabilità dei due incolpati.
Nei confronti del Polenta si ritiene equa la sanzione della squalifica per tre mesi; a carico del
Proto si ritiene congrua la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre.
Va posta la sanzione pecuniaria di L. 2.000.000 a carico della S.r.l. Atletico Catania per
responsabilità diretta ed oggettiva.
Va disposta la trasmissione della presente decisione alla Commissione Procuratori Sportivi.
Per i suesposti motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto
dal Procuratore Federale, così provvede:
- dichiara il Sig. Proto Franco, il Sig. Polenta Adriano e l'Atletico Catania responsabili della
violazione loro rispettivamente ascritta èd infligge a1 Sig. Proto Franco la sanzione dell'inibizione
per mesi tre, al Sig. Polenta Adriano la sanzione della squalifica per mesi tre con segnalazione alla
Commissione Procuratori Sportivi ed all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 2.000.000.
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