F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 6 novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PROTO FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., E POLENTA ADRIANO, ALLENATORE DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E DELL’ATLETICO CATANIA S.R.L., AI SENSI DELL’ ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 6 novembre 1997 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI PROTO FRANCO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., E POLENTA ADRIANO, ALLENATORE DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI, E DELL'ATLETICO CATANIA S.R.L., AI SENSI DELL' ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA Proto Franco, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente dell'Atletico Catania S.r.l. (già Atletico Leonzio), e Polenta Adriano, tesserato per l'Atletico Catania, sono stati deferiti alla Corte Federale per violazione dell'art. 1, 1° comma, del Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere condotte contrarie al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' stato altresì deferito l'Atletico Catania per responsabilità diretta ed oggettiva. Va preliminarmente rilevato che la Corte Federale risulta competente a giudicare il Polenta congiuntamente al Proto, per la connessione e l'interdipendenza oggettiva esistenti in ordine ai fatti ascritti ad entrambi, che debbono perciò essere esaminati in un unico giudizio. Orbene, secondo gli accertamenti compiuti dall'Ufficio Indagini, il Polenta, sebbene non iscritto nell'Elenco Speciale previsto per i direttori sportivi, ebbe ripetutamente a frequentare la sede del calcio-mercato ove, come noto, si svolgono 1e trattative relative a1 trasferimento dei calciatori, attività questa che caratterizza la figura del direttore sportivo (art. 1 del Regolamento relativo). I1 Polenta sostiene a questo proposito di avere unicamente svolto per conto del Presidente dell'Atletico Catania (già Atletico Leonzio) una saltuaria attività di consulente ai fini della segnalazione di giovani calciatori indicati anche da osservatori, Peraltro, lo stesso Proto, Presidente dell'Atletico Catania, nella dichiarazione resa all'Ufficio Indagini, ha significativamente ammesso di essersi avvalso del Polenta quale consulente tecnico addetto "alla ricerca ed allo sviluppo" della Società, attività che rientra agevolmente nell' "aspetto organizzativo della società", di competenza, secondo l'art. 1 del relativo Regolamento Speciale, proprio dei direttori sportivi. Lo svolgimento di siffatta attività da parte del Polenta, per conto dell'Atletico Catania, trova, d'altro canto, ulteriore conferma nella denuncia (agli atti) presentata agli Organi federali da Mecozzi Silvano, per cui nessun dubbio sussiste sulla responsabilità dei due incolpati. Nei confronti del Polenta si ritiene equa la sanzione della squalifica per tre mesi; a carico del Proto si ritiene congrua la sanzione della inibizione per la durata di mesi tre. Va posta la sanzione pecuniaria di L. 2.000.000 a carico della S.r.l. Atletico Catania per responsabilità diretta ed oggettiva. Va disposta la trasmissione della presente decisione alla Commissione Procuratori Sportivi. Per i suesposti motivi 1a Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così provvede: - dichiara il Sig. Proto Franco, il Sig. Polenta Adriano e l'Atletico Catania responsabili della violazione loro rispettivamente ascritta èd infligge a1 Sig. Proto Franco la sanzione dell'inibizione per mesi tre, al Sig. Polenta Adriano la sanzione della squalifica per mesi tre con segnalazione alla Commissione Procuratori Sportivi ed all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 2.000.000.
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