F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE -FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E PRESIDENTE DELL’A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’INTERA CLASSE ARBITRALE DOPO L’EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE STABIA/SAVOIA 1908 DEL 7.9.1997, E DELL’A.C. JUVE STABIA, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 10/CF del 1 agosto 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE -FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE
ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E
PRESIDENTE DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'INTERA
CLASSE ARBITRALE DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA GARA JUVE
STABIA/SAVOIA 1908 DEL 7.9.1997, E DELL'A.C. JUVE STABIA, AI SENSI
DELL'ART.6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA
VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE
Il deferimento è operato nei confronti del Sig. Roberto Fiore, Consigliere presso 1a Lega
Professionisti Serie C e Presidente dall'A.C. Juve Stabia, a norma dall'art. 1, comma 3, del Codice
di Giustizia Sportiva per aver reso, dopo la partita Juve Stabia/Savoia del 7.9.1997, al Giornale di
Napoli dichiarazioni integranti giudizi lesivi della reputazione dell'intera classe arbitrale; con la
stessa istanza di deferimento del 20.10.1997 il Procuratore Federale chiedeva anche il deferimento
della Società A.C. Juve Stabia, della quale il Fiore è Presidente, in quanto responsabile, a norma
dall'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta nella violazione
ascritta al suo Presidente.
FATTO
Il deferimento oggetto del presente giudizio trae origine da un articolo
di stampa pubblicato sul Giornale di Napoli dell'8.9.1997. In tale articolo, a firma G.M. (Giuseppe
Mercatelli) sono ravvisabili virgolettate dichiarazioni del Presidente Fiore. Nella parte virgolettata
dell'articolo viene ascritto al Fiore il seguente sfogo: "Voi giornalisti siete gli ambasciatori e potere
scrivere tutto quello che avete visto, parlando soprattutto dell'arbitro. L'anno scorso subimmo
innumerevoli torti, per la prima volta nella mia carriera decisi di avere un colloquio con il Sig.
Lanese, per essere trattati con equità. Purtroppo ancora una volta devo essere convinto che bisogna
ridurre i tornei professionistici in quanto non ci sono quarantacinque arbitri e novanta guardalinee
domenicalmente onesti, obiettivi e preparati. Tra di loro ci sono degli incapaci e tra questi c'è
Pirrone di Messina. So di essere un Consigliere di Lega, ma quello che dico è la pura e semplice
verità. Il Signor Lanese non sa insegnare è un poveretto che si trova di fronte alle capacità dei suoi
arbitri. Ogni anno Castellammare insieme al sottoscritto si sacrifica per cercare di emergere e gli
arbitri invece fanno di tutto per tarparci le ali. Se la situazione dovesse continuare in questo modo
vergognoso potrei prendere una decisione e far parlare l'intero mondo del calcio. Ora possono anche
squalificarmi a vita, ma questo non mi importa".
A seguito del deferimento così operato, il Fiore in data 25.11.1997 affermava, in una sua
memoria diretta alla Corte Federale che "l'articolo pubblicato dal Giornale di Napoli, unica fonte di
accusa, non riporta fedelmente né la dichiarazione rilasciata ai giornalisti al termine della gara Juve
Stabia/Savoia, né il contenuto délle espressioni espresse, risultando quindi completamente alterato
i1 significato del discorso che diventa, invece, oggetto del giudizio lesivo alla reputazione della
classe arbitrale".
Unitamente alla difese contenuta nella memoria, il Fiore depositava raccomandata del
9.9.1997, diretta al Giornale di Napoli, con la quale chiedeva la rettifica della notizia resa dal
giornale. In tale rettifica si legge "le presunte dichiarazioni attribuitemi risultano totalmente
stravolte nel contenuto e nel significato in quanto verrebbero offese persone ed organizzazioni
federali da me profondamente stimate".
Con ulteriore nota difensiva del 31.1.1998 il Fiore chiede di essere ascoltato in sede di
discussione.
Nella seduta del 2.2.1998 il Fiore giustifica la sua assenza con certificato medico reso dal
datt. Antonio Cinque di Castellammare di Stabia in data 31.1.1998.
Con il Comunicato Ufficiale n. 3/Cf del 2.2.1998 la Corte Federale ha disposto, su istanza di
parte, il rinvio a nuovo ruolo della vertenza.
La successiva seduta fissata per il giorno 9.3.1998 è stata ulteriormente differita alla data
odierna su richiesta dello stesso Fiore che ha ritenuto indispensabile la sua presenza al fine di
fornire chiarimenti in merito alla vicenda.
In data 4.5.1998 i1 Segretario della Corte Federale comunicava al Fiore ed all'A.C. Juve
Stabia la data della nuova udienza fissata per il 15.5.1998 alle ore 14,00.
In tale data il Fiore e la Società A.C. Juve Stabia sono, però, rappresentati da un avvocato, in
virtù di procura contenuta negli atti del procedimento.
E' presente all'udienza il Procuratore Federale, Avv. Carlo Porceddu, i1 quale conclude per
la condanna del Fiore e della A.C. Juve Stabia, chiedendo per il primo 30 giorni di inibizione e 10
milioni di ammenda in capo alla società A.C. Juve Stabia,a titolo di responsabilità diretta.
All'udienza di discussione il difensore degli incolpati produce due nuovi documenti alla
acquisizione dei quali non si oppone il Procuratore Federale.
In virtù di quanto, sin qui, esposto la Corte Federale emette la seguente decisione in
D I R I T T 0
La ricostruzione dei fatti operata dalla difesa del Presidente Fiore e della A.C. Juve Stabia
non esime questa Corte dal ritenere gli stessi responsabili di quanto con i1 deferimento ad essi
riferito. Invero, pur prendendo atto del tentativo di smentita e della volontà del Fiore di
ridimensionare le dichiarazioni da lui rese, non può non rilevarsi come la smentita stessa non sia
mai stata in concreto pubblicata sul giornale, cui pure era stata richiesta, e come la peculiarità delle
dichiarazioni rese dal Presidente Fiore era tale da non consentire di ritenere 1e stesse frutto di un
mero prodotto di fantasia dell'articolista.
Del resto, ciò che appare più grave è che tali dichiarazioni siano stata fatte dal Presidente
Fiore sin dalla prima giornata del campionato 1997/98 e quindi senza che in precedenza possano
essersi verificati episodi tali da determinare, sia pure impropriamente, una sorta di pressione
psicologica negativa sul Presidente Fiore a causa di accadimenti precedenti. Il tenore delle
dichiarazioni rilasciate, di cui mai in concreto si è curata la pubblicazione della smentita, appare tale
da determinare nei lettori e presso i tifosi una sorta di "vittimismo", certamente pericoloso e non
produttivo di un ambiente sereno per il prosieguo del campionato.
Prese di posizione simili a quelle attuate dal Fiore e sfoghi svolti in presenza della Stampa
certamente non giovano alla instaurazione di un ambiente sereno quale quello che deve ospitare una
manifestazione sportiva. La circostanza appare ancor più grave quando 1e dichiarazioni, tendenti ad
avvalorare il sospetto di malcelati torti nei confronti di talune società sportive, sono effettuate dagli
stessi componenti degli organismi federali come accade nel caso in esame. Invero, proprio ai
responsabili federali o di Lega viene richiesta dall'ordinamento, oltre che dalla responsabilità che
discende dal loro ruolo, una maggiore temperanza dei loro atteggiamenti.
Premesso questo, non possiamo, però, non tenere conto del ravvedimento operato dal Fiore
che ha, poi, cercato di smentire e di ridimensionare le dichiarazioni rese, essendosi reso conto della
gravità delle sue stesse affermazioni. Per tale ragione, quindi, non possono essere totalmente
condivise le richieste operate dalla Procura Federale.
In virtù di tutto quanto, sin qui, esposto deve essere riconosciuta la responsabilità del Sig.
Roberto Fiore, Consigliere della lega Professionisti di Serie C e Presidente dall'A.C. Juve Stabia, a
norma dell'art.1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, e la conseguente responsabilità diretta
della Società A.C. Juve Stabia, a norma dall'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal
Procuratore Federale, dichiara il Sig. Fiore Roberto e l'A.C. Juve Stabia responsabili della
violazione loro ascritta ed infligge al Sig. Fiore Roberto la sanzione dell'inibizione per giorni 15, ed
alla società la sanzione dell'ammenda di Lire 5.000.000.
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