• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 2 ALL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO INFLITTAGLI A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. UH. n. 259/C del
10.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL’U.S. BARACCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI
RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG.SILVESTRINI LUCIANO E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 AD ESSA RECLAMANTE DA SCONTARSI NEL
CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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APPELLO DEL CALCIATORE LUCERI SANDRO AWERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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APPELLO DEL SIG.SILVESTRINI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE
DELL’INIBIZIONE PER ANNI S, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del
10.7.1999)
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APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 2 ALL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO INFLITTAGLI A
SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. UH. n. 259/C del
10.7.1999)
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APPELLO DELL'U.S. BARACCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE
PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI
RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG.SILVESTRINI LUCIANO E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 AD ESSA RECLAMANTE DA SCONTARSI NEL
CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega
Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C - RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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APPELLO DEL CALCIATORE LUCERI SANDRO AWERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
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APPELLO DEL SIG.SILVESTRINI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE
DELL'INIBIZIONE PER ANNI S, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 259/C del
10.7.1999)
Con atto del 19.6.1999, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Protessionisti Serie C il dirigente dall'U.S. Baracca Calcio, Luciano Sitvestrini,
l'allenatore dell'A.S. Terracina, Giancarlo Sibilia, il calciatore dall'U.S. Casinò Sanremese, Sandro
Luceri, e I'U.S. Baracca Calcio, perché rispondessero: i primi tre, di violazione dall'art. 2 comma 1
C.G.S., per avere. in concorso tra loro, prima dell'incontro Baracca Calcio/Tempio del 30.5.1999 e,
poi, di quello di ritorno, validi entrambo per i Play - out del Campionato di Serie C, compiuto atti
diretti ad alterarne gli svolgimenti o i risultati, al fine di assicurare all'U.S. Baracca Calcio la
permanenza in quel Campionato, ai danni dall'U.S. Tempio; la quarta, di responsabilità oggettiva e
presunta, ex art.6 commi 2 e 5 C.G.S., in ordine ai fatti di cui sopra.
Con delibera pubblicata nel C.U. n. 259/C del 10 luglio 1999. la Commissione Disciplinare,
ritenuti accettati i fatti contestati al Silvestrini ed al Luceri, infliggeva al primo l'inibizione per
cinque anni, con proposta di definitiva preculsione alla permanenza nei ranghi federali e, al
secondo, la squalifica per quattro anni; penalizzava di sette punti, da scontarsi nella classifica del
Campionato 1999/2000, l'U.S. Baracca Calcio, mentre derubricava, nei confronti del Sibilia,
l'originaria contestazione, dichiarandolo responsabile di violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. e
squalificandolo per due anni.
Avverso tale decisione ricorrevano a questa Commissione d'Appello i tesserati e la society,
nonché il Procuratore Federale per il Sibilia.
II Baracca Calcio lamentava carenza di motivazione in punto di ritenuta responsabilità
oggettiva, facendo rilevare che il Silvestrini non aveva alcun potere di rappresentanza esterna ed
aveva tenuto all'oscuro della propria iniziativa la dirigenza. Argomento, questo, che escludeva la
responsabilità presunta, stanti le chiarissime dichiarazioni degli incolpati, che avevano appunto
ammesso di aver agito per propria personale iniziativa. In ragione di ciò, era chiesta almeno una
riduzione della sanzione inflitta.
II Silvestrini - riconoscendo che i contatti avuti dal Luceri con un tesserato del Tempio, al
quale costui aveva proposto chiaramente di alterare lo svolgimento ed il risultato finale delle due
gare di Play-out, integravano senza meno l'illecito sportivo contestato segnalava peraltro la
preminenza del comportamento del Luceri, dal quale l'iniziativa originava, affermando che, nella
sostanza, egli aveva invece svolto prevalentemente un ruolo di osservatore, al fine di accertare se
davvero il Luceri stesse tramando illeciti accordi, al fine di farne doverosa denuncia. In ogni caso,
la sanzione inflittagli appariva incongrua, non essendosi poi concretizzata alcuna alterazione dei
due incontri.
II Luceri,sostanzialmente confesso e dichiarando di non essersi mai voluto sottrarre alle
proprie responsabilit9, collaborando anzi con gli inquirenti, da un lato segnalava il ruolo
preponderante svolto dal Silvestrini nell'illecito e, dall'altro,lamentava che nell'inflizione della
squalifica, la Commissione Disciplinare non avesse appunto tenuto conto, ai sensi dall'art. 9 comma
S C.G,S., della collaborazione offerta, al fine di ottenere una riduzione ulteriore della sanzione.
II Sibilia, negando di essere mai stato a conoscenza dei comportamenti tenuti dal Luceri e
dal Silvestrini e quindi di avere avuto la benché minima partecipazione nell'illecito, chiedeva in tesi
il proscioglimento e, in subordine, una riduzione della squalifica applicatagli. In ordine alla
posizione di tale tesserato insorgeva. invece, il Procuratore Federale, segnalando, anzitutto l'errore
formale in cui era caduta la delibera impugnata che, sostanzialmente configurando la responsabilità
del Sibilia per omessa denuncia. aveva applicato l'art. t, anziché l'art. 2 comma 6 C.G.S.; in ogni
caso, doveva invece essere ritenuta Ia partecipazione del medesimo all'illecito, siccome
originariamente contestatogli, dal momento che il Sibilia - pur essendo tesserato per altra società -
aveva da tempo iniziato e collaborare con il Baracca Calcio, rivestendo al suo interno un ruolo tanto
importante da essere stato lui a segnalare la necessità di assumere come dirigente il Silvestrini. Ciò
rendeva incredibile che quest'ultimo avesse agito all'insaputa del Sibilia, tenendo anche conto della
presenza del medesimo nel ritiro della squadra, dove il Luceri si recò per avere ulteriori contatti
telefonia con il tesserato del Tempio, ed anzi nella stessa camera da dove la telefonata era partita (e
alla quale, sia solo per asseriti motivi di saluto, il Sibilia aveva ammesso di aver partecipato). Del
resto, il Luceri aveva esplicitato la presenza attiva del Sibilia in tale fase dell'illecito, che vedeva
compiersi reiterati tentativi di contatto telefonico col suddetto tesserato. Ne deriva la prova del
concorso, per il quale era richiesta l'inflizione di adeguata squalifica.
Ciò premesso, osserva la C.A.F. che l'illecito (impropriamente la delibera impugnata parla di
'tentativo', l'addove è noto che la configurazione della violazione conduce a qualificarla come di
pura condotta e a consumazione anticipata, rendendo quindi impossibile il semplice tentativo), tosi
come contestato, è stato accertato perfettamente in prima istanza.
II Luceri, invero, ha ammesso che vi erano stati reiterati contatti con un tesserato del
Tempio, al fine esplicito di 'addomesticare" svolgimento e risultati dei due incontri di Playout; egli
è perfettamente credibile nel coinvolgervi il Silvestrini, apparendo risibile la tesi da questi
sostenuta, di essere stato poco più di un semplice osservatore dei comportamenti dell'altro, al fine di
denunciarne la concreta illiceità sportiva, laddove é evidente che l'obbligo di immediata denuncia
sarebbe stato su lui incombente, lasciandosi poi agli organismi deputati l'accertamento dei fatti. Ma,
del resto, le lineari dichiarazioni del calciatore del Tempio, che effettivamente ebbe a svelare
l'illecita trama, sono prova inoppugnabile dei fatti, tosi come contestati e ritenuti. Talchè è un falso
problema quello, rimpallatosi tra il Luceri e il Silvestrini, circa l'origine della illecita iniziativa, una
volta che sia poi emerso con certezza il concorso dei due nella violazione ritenuta provata.
Deve anzi ritenersi che un ruolo non secondario vi abbia svolto il Sibilia, a proposito del
quale la decisione di prima istanza è non solo caratterizzata dall'errore formale previamente rilevato
dall'appellante Procuratore Federale, ma anche da una sommaria e inesatta valutazione dei fatti.
Contrariamente, invero, a quanto il Sibilia sostiene, emerge provata dalle dichiarazioni del Luceri la
sua presenza durante quella fase della trattativa illecita che si svolse, per telefono, con il calciatore
del Tempio; e appare del tutto incredibile l'argomento difensivo, secondo il quale il Sibilia sarebbe
salito nella camera del Silvestrini, da dove il Luceri telefonava, solo per prendere un giornale. C'è
infatti da chiedersi come mai, data la veste rilevante che, secondo l'esatto richiamo dell'appellante, il
Sibilia rivestiva ufficiosamente in seno al Baracca Calcio (tanto da propiziare l'assunzione, guarda
caso, del Silvestrini) assistendo quanto meno ad una telefonata (alla quale per sua ammissione
partecipò, sia pure col dichiarato intento di salutare l'interlocutore) non si sia chiesto quale ne fosse
lo scopo. Che peraltro era evidente, giacché tutto si svolgeva con relativa riservatezza e con invece
una spudorata reiterazione di comportamenti.
Non v'è dubbio, allora, che il Sibilia debba essere ritenuto corresponsabile dell'illecito
sportivo, come in origine addebitatogli.
Quanto alla posizione dall'U.S. Baracca Calcio, la responsabilità oggettiva è innegabile,
avendo il suo dirigente Silvestrini agito nell'evidente interesse della società stessa; ciò rende del
tutto irrilevante disquisire in termine di responsabilità presunta, essendo quella oggettiva di per sè
valida base di colpevolezza.
I fatti sono di indubbia gravità, concernendo ben due incontri e denotando, nel loro
svolgimento, una spiccata pertinacia ed uno smaccato disprezzo di norme fondamentali nell'attività
sportiva, che si ispira rigidamente a principi di lealtà e correttezza. Pertanto le sanzioni applicate al
Silvestrini e al Luceri (la cui collaborazione è stata evidentemente considerata dal primo giudice,
vista la minore gravità della punizione inflittagli rispetto all'altro) non possono essere mitigate.
Appare altresì congruamente afflittiva la penalizzazione che I'U.S. Baracca Calcio sconterà
efficacemente nell'imminente campionato.
Per quanto riguarda il Sibilia, si deve in0iggergli la squalifica per tre anni, per violazione
dall'art. 2 comma t C.G.S..
Le tasse degli appelli respinti vanno incamerate.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore
Federale, dell'U.S. Baracca Calcio di Lugo (Ravenna), dall'allenatore Sibilia Giancarlo, dal
calciatore Luceri Sandro e dal Sig. Silvestrini Luciano, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello del Procuratore Federale, fissando in anni 3 la sanzione della
squalifica inflitta all'allenatore Sibilia Giancarlo per violazione dall'art. 2 comma 1 C.G.S.;
- respinge nel resto;
- dispone l'incameramento delle tasse versate.
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SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. UH. n. 259/C del
10.7.1999)
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APPELLO DELL’U.S. BARACCA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE
PER ANNI 5, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI
RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., AL SIG.SILVESTRINI LUCIANO E DELLA
PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 AD ESSA RECLAMANTE DA SCONTARSI NEL
CAMPIONATO 1999/2000, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL’ALLENATORE SIBILIA GIANCARLO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL CALCIATORE LUCERI SANDRO AWERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del 10.7.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 3/C – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it
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DELL’INIBIZIONE PER ANNI S, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA F.I.G.C., INFLITTAGLI A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 259/C del
10.7.1999)"