F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VERGALLO FABIO – TESSERATO DELL’A.S. SAN DONATO – E L’INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONAT0 1999/2000 INFLITTA ALL’A.S. SAN DONATO A SEGUITO DI PROPRIO DEFEHIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. UH. n. 262/C del 17.7.1999) F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. SAN DONATO AWERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFER!MENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999) COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C – RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GRECO DONATO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. UH. n. 262/C del 17.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VERGALLO FABIO - TESSERATO DELL'A.S. SAN DONATO - E L'INCONGRUITA DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONAT0 1999/2000 INFLITTA ALL'A.S. SAN DONATO A SEGUITO DI PROPRIO DEFEHIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. UH. n. 262/C del 17.7.1999) F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. SAN DONATO AWERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE A SEGUITO DI DEFER!MENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999) COMUNICATI UFFICIALIN. 4/C - RIUNIONE DEL 29 LUGLIO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE GRECO DONATO AWERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. UH. n. 262/C del 17.7.1999) A seguito di accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da Maurizio Presicce, Presidente dell'A.S. Scorrano, la Procura Federale deferiva i tesserati Greco Donato, Vergallo Fabio, Miggiano Aldo e le società A.S. San Donato e Casarano Calcio per rispondere dei seguenti addebiti: - il Greco e il Vergallo della violazione di cui all'att. 2 n. 1 C.G.S. per avere posto in essere condotta illecita allo scopo di alterare lo svolgimento e il risultato della gara Scorrano/San Donato dell'11.4.1999, condotta consistita per il Greco nel contattare il glomo 9.4.1999 il Presidente della Scorrano presso il suo esercizio commerciale e nel chiedergli di addomesticare la gara suddetta della domenica successiva, non avendo lo Scorrano problemi di classifica mentre il San Donato aveva bisogno di punti per evitare la retrocessione, e per il Vergallo nel contattare tra il 6.4 e il 9.4.1999 lo zio Miggiano Aldo, Presidente del Casarano Calcio, chiedendogli tra l'altro se conoscesse i dirigenti dello Scorrano, squadra che avrebbe dovuto affrontare la domenica successiva e che non aveva bisogno di punti; - il Miggiano della violazione di cui all'att. 2 n. 6 C.G.S. per omessa denuncia; - le società A.S. San Donato e Casarano Calcio: la prima della violazione di cui all'att. 6 n. 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati e la seconda della violazione di cui all'art. 6 n. 1 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 262/C del 17 luglio 1999, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C infliggeva al calciatore Greco la squalifica di anni tre, al dirigente Miggiano l'inibizione di mesi 6, all'A.S. San Donato la penalizzazione di punti 4 da scontare nel campionato 1999/2000 e al Casarano Calcio l'ammenda di L. 3.000.000, mentre mandava assolto il calciatore Vergallo. Contro la delibera hanno proposto appello il Greco, la società San Donato e il Procuratore Federale. In via preliminare è stata disposta la riunione degli appelli per evidenti ragioni di connessione. Nei suoi motivi il Greco ribadisce di non avere posto in essere alcun comportamento diretto alla realizzazione dell'illecito, contesta il giudizio di colpevolezza emesso nei suoi confronti in quanto fondato su elementi indiziari di nessun valore probatorio, lamenta il disconoscimento delle dichiarazioni prodotte che escludevano la sua presenza nell'esercizio commerciale del Presidente dello Scorrano, infine conclude per il proscioglimento. Anche secondo la società San Donato manca Ia prova che i suoi tesserati abbiano commesso l'illecito, mentre in subordine si lamenta l'eccessiva severità della sanzione inflitta. Entrambi gli appelli sono privi di fondamento. La delibera impugnata ha preso in esame con diligenza le risultanze dell'inchiesta e ne ha tratto, con motivazione convincente, la conclusione della colpevolezza del Greco: tale giudizio viene condiviso da questo Collegio. Non è vero, come assume l'appellante, che l'affermazione di responsabilità sia fondata su 'un castello probatorio sostanzialmente indiziario": al contrario, l'accusa è provata dalle testimonianze dei due Presicce, che, al di là di ininfluenti divergenze, appaiono coerenti e costanti. Riscontro positivo è offerto dalla considerazione che tali dichiarazioni, come riconosciuto dallo stesso Greco, sono state rese da persone che non nutrivano nei di lui confronti risentimento od ostilità di sorta, sicché assumono caratteristiche di genuinità e veridicità che non possono essere contrastate dalla negativa opposta dell'incolpato. Quanto all'alibi, che si pretende essere sopportato dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate il 14 luglio e prodotte dall'incolpato (quelle ulteriori, allegate all'appello, sono inammissibili), si condivide il giudizio di inattendibilità espresso dai primi giudici trattandosi di dichiarazioni rose su circostanza temporale a distanza di oltre tre mesi dal fatto. In ogni caso, posto che secondo il Presicce la proposta illecita venne formulata il 9 aprile 'intorno alle ore 16' e considerato che la distanza tra i due centri (San Donato e Scorrano) non g rilevante, ben può ritenersi che il Greco abbia raggiunto Scorrano prima di iniziare l'allenamento, ovvero si sia assentato dal campo per breve periodo. In conclusione, l'incontro del Greco con il Presidente Presicce, alla presenza del padre di questi, e la formulazione della proposta fraudolenta risultano provati, stante la già rilevata attendibilità dei due testimoni e, per contro, l'esclusione di dolosa macchinazione a danno della società San Donato e/o di suoi tesserati. II fatto materiale tosi provato integra all'evidenza l'illecito sportivo contestato al Greco, la cui colpevolezza va pertanto confermata, tosi come quella conseguente delI'A.S. San Donato a titolo di responsabilità oggettiva. I due appelli devono pertanto essere respinti; la sanzione inflitta alla società è del tutto congrua e quindi insuscettibile di riduzione (la pena del Greco è stata contenuta nel minimo edittale). Appare, al contrario, meritevole di accoglimento l'appello del Procuratore Federale che chiede la declaratoria di responsabilità del calciatore Vergallo e la sua punizione con la squalifica per la durata di tre anni. Sul punto la decisione della Commissione Disciplinare è censurabile. II tenore della dichiarazione resa dal Miggiano non lascia dubbi: suo nipote, il calciatore Vergallo, si recò da lui in prossimità dell'incontro con lo Scorrano al preciso scopo di interessarlo ad un contatto con i dirigenti di quella società per ottenere l'adesione ad un accordo illecito. Ne costituiscono prova lo svolgimento del colloquio, le espressioni adoperate, i riferimenti palesi ("mi chiese se conoscevo il Presidente dello Scorrano", che era l'avversario "contro il quale il San Donato doveva giuocare la domenica successiva" e che "non aveva alcun interesse di classifica") e, infine, la reazione del Miggiano, nonché, per converso, la giustificazione offerta dal Vergallo. II Miggiano comprese benissimo dove andava a parare il discorso del nipote e quindi lo interruppe bruscamente "dicendogli di non andare oltre" (si noti che per questo episodio egli è stato deferito per omessa denuncia, ha riportato condanna e non ha proposto appello). Dal canto suo il Vergallo, ben conscio delle conseguenze della sua iniziativa, si difende dapprima mentendo quando riferisce la risposta dello zio alla sua domanda sulla conoscenza dei dirigenti dello Scorrano ("mi rispose che non aveva nessun collegamento") e poi offrendo delle sue domande insinuanti una giustificazione puerile (intendeva assistere alla partita come spettatore, in quanto squalificato, e temeva per la propria sicurezza!), sganciata dalla realtà e formulata al solo scopo di sottrarsi alla responsabilità. Deve quindi concludersi che l'incontro con il Miggiano era finalizzato all'alterazione dello svolgimento e/o del risultato della gara Scorrano/San Donato e che le espressioni usate dal Vergallo, sintomatiche e di significato univoco, costituiscono l'elemento oggettivo dell'illecito sportivo, secondo la definizione dall'art. 2 n.1 C.G.S. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza di questi Collegio. Dall'affermazione di responsabilità del Vergallo consegue, ai sensi dall'art. 2 n. 4 C.G.S., la sanzione della squalifica nella misura di anni tre. Per quel che riguarda l'A.S. San Donato appare sufficiente la punizione già inflitta con la decisione di primo grado, confermata come sopra deciso. Le tasse di reclamo vanno incamerate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dal Procuratore Federale, dall'A.S. San Donato e dal calciatore Greco Donato, così decide: - in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore Federale infligge al calciatore Vergallo Fabio la sanzione della squalifica per anni 3 e conferma nel resto; - respinge quelli dell'A.S. San Donato e del calciatore Greco Donato: - ordina l'incameramento delle tasse versate.
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