F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C – RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AWERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ARt 6 COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARL 62 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 227/C del 2.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 5/C - RIUNIONE DEL 5 AGOSTO 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELLA S.S. CAVESE 1919 AWERSO LE SANZIONI DELLA SOUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E
DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ARt 6 COMMA 3 C.G.S. IN
RELAZIONE ALL'ARL 62 COMMA 2 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 227/C del 2.6.1999)
La S.S. Cavese 1919 ha preannunciato appello, richiedendo nel contempo copia degli atti
ufficiali, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C,
di cui al C.U. n. 227/C del 2 giugno 1999, con la quale, sul deferimento del Procuratore Federale
per violazione dall'art. 6 comma 3 C.G.S. in relazione all'att. 62 comma 2 delle N.O.I.F., venivano
inflitte ad essa appellante le sanzioni della squalifica del campo di giunco per due giornate effettive
di gara e dell'ammenda di L. 5.000.000 per gravi incidenti verificatisi nel corso della gara Cavese
1919/Catania dell'8.2.1999.
La società, ricevuta copia dei richiesti atti in data 7.7.1999, ha inoltrato i motivi di appello in
data 15.7.1999, oltre, quindi, il termine di 7 glomi dal ricevimento degli atti, prescritto dell'art. 27 n.
2 lett.a) C.G.S..
Ne consegue, stante la perentorietà dei termini (art. 23 n. 12 C.G.S.). che l'appello deve
essere dichiarato inammissibile.
Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per
tardività, l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Cavese 1919 di Cava de' Tirreni (Salerno) e
dispone incamerarsi la tassa versata.
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