• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S.
TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO,
AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL’ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELL'U.S.
TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE,
PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO,
AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL'ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
Con atto 9.6.1999 il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C Zanoli Angelo, già Amministratore Unico del F.C. Triestina
Calcio, Trevisan Roberto, socio della stessa, nonchè la medesima società per rispondere, i primi
due, della violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avare posto in
essere, nell'attività amministrativa e societaria, comportamenti antiregolamentari, e la terza della
violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed
oggettiva.
L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22/C del 15 settembre 1999,
nel dichiarare la responsabilità dei deferiti, infliggeva a Zanoli Angelo e a Trevisan Roberto
l'inibizione per mesi tre ciascuno e al F,C. Triestina Calcio I'ammenda di lire 1 .000.000.
Avverso tale decisione hanno proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Zanoli
Angelo e Trevisan Roberto invocando la revoca o, in subordine, una congrua riduzione della
sanzione.
L'appello non ha fondamento.
Ed invero i reclamanti, nell'affermare che il loro comportamento fu esente da dolo,
sostengono che non possono rientrare nelle previsioni dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia
Sportiva attività non sportive e meramente gestionali facenti capo ad una società di calcio.
Osserva la C.A.F. che le risultanze del procedimento hanno pienamente provato la fondatezza della
contestazione disciplinare, grazie anche agli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria (cfr. Decisioni
Tribunale di Trieste del 17.2.1999 e della Corte di Appello di quella città in data 10.3.1999).
É pacifico pertanto che lo Zanoli nel novembre 1998 convocava l'Assemblea Ordinaria della società
direttamente in seconda convocazione, senza effettuare la prima; che successivamente lo stesso
Zanoli ed il Trevisan si costituivano in Assemblea Straordinaria nel mese di gennaio 1999,
dichiarando di rappresentare l'intero capitale sociale, ancorché avessero precedentemente ceduto il
67% delle quote a Fioretti Angelo o Vendramini Luciano, omettendo di trascrivere nel libro soci la
cessione e di informare l'assemblea, tanto che, su citazione dei predetti Fioretti e Vendramini, il
Tribunale di Trieste revocava Zanoli dalla carica e nominava un amministratore giudiziario alla
società per la durata di trenta giorni, amministrazione successivamente confermato dalla Corte di
Appello di Trieste.
I descritti comportamenti, pur tenuti nell'ambito dell'amministrazione della società, non ben
valutabili sotto il profilo disciplinare e censurabili quindi nell'ambito della giurisdizione sportiva,
che comprende ovviamente ogni attività svolta dai tesserati in rapporto alle mansioni loro
demandate dall'organizzazione societaria.
Ciò posto, si rileva che l'impugnata decisione appare esente da censure, giacché non può
dubitarsi dell'applicabilità dall'art. 1 comma 1 C.G.S. al caso in esame e della cosciente violazione
di tale norma da parte dei deferiti, che agirono infrangendo gli obblighi di lealtà e di correttezza
facenti capo a tutti i tesserati della F.I.G.C..
Né pare che le inflitte sanzioni, già miti, possano essere ulteriormente ridotte. II rigetto
dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti da Trevisan Roberto e
Zanoli Angelo, li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S.
TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE
INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE,
PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO,
AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
DELL’ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)"