F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999) F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL’U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. ZANOLI ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999) F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. TREVISAN ROBERTO, SOCIO DELL'U.S. TRIESTINA CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 22/C del 15.9.1999) Con atto 9.6.1999 il Procuratore Federale deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Zanoli Angelo, già Amministratore Unico del F.C. Triestina Calcio, Trevisan Roberto, socio della stessa, nonchè la medesima società per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'att. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avare posto in essere, nell'attività amministrativa e societaria, comportamenti antiregolamentari, e la terza della violazione dall'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 22/C del 15 settembre 1999, nel dichiarare la responsabilità dei deferiti, infliggeva a Zanoli Angelo e a Trevisan Roberto l'inibizione per mesi tre ciascuno e al F,C. Triestina Calcio I'ammenda di lire 1 .000.000. Avverso tale decisione hanno proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Zanoli Angelo e Trevisan Roberto invocando la revoca o, in subordine, una congrua riduzione della sanzione. L'appello non ha fondamento. Ed invero i reclamanti, nell'affermare che il loro comportamento fu esente da dolo, sostengono che non possono rientrare nelle previsioni dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva attività non sportive e meramente gestionali facenti capo ad una società di calcio. Osserva la C.A.F. che le risultanze del procedimento hanno pienamente provato la fondatezza della contestazione disciplinare, grazie anche agli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria (cfr. Decisioni Tribunale di Trieste del 17.2.1999 e della Corte di Appello di quella città in data 10.3.1999). É pacifico pertanto che lo Zanoli nel novembre 1998 convocava l'Assemblea Ordinaria della società direttamente in seconda convocazione, senza effettuare la prima; che successivamente lo stesso Zanoli ed il Trevisan si costituivano in Assemblea Straordinaria nel mese di gennaio 1999, dichiarando di rappresentare l'intero capitale sociale, ancorché avessero precedentemente ceduto il 67% delle quote a Fioretti Angelo o Vendramini Luciano, omettendo di trascrivere nel libro soci la cessione e di informare l'assemblea, tanto che, su citazione dei predetti Fioretti e Vendramini, il Tribunale di Trieste revocava Zanoli dalla carica e nominava un amministratore giudiziario alla società per la durata di trenta giorni, amministrazione successivamente confermato dalla Corte di Appello di Trieste. I descritti comportamenti, pur tenuti nell'ambito dell'amministrazione della società, non ben valutabili sotto il profilo disciplinare e censurabili quindi nell'ambito della giurisdizione sportiva, che comprende ovviamente ogni attività svolta dai tesserati in rapporto alle mansioni loro demandate dall'organizzazione societaria. Ciò posto, si rileva che l'impugnata decisione appare esente da censure, giacché non può dubitarsi dell'applicabilità dall'art. 1 comma 1 C.G.S. al caso in esame e della cosciente violazione di tale norma da parte dei deferiti, che agirono infrangendo gli obblighi di lealtà e di correttezza facenti capo a tutti i tesserati della F.I.G.C.. Né pare che le inflitte sanzioni, già miti, possano essere ulteriormente ridotte. II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti da Trevisan Roberto e Zanoli Angelo, li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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