F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FC. MESSINA PELORO AWERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI GIORNI 15 ALL’ALLENATORE CUOGHI STEFANO E DELL’AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 29/C del 22.9.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALIN. 8/C - RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL FC. MESSINA PELORO AWERSO LE SANZIONI DELLA
SQUALIFICA DI GIORNI 15 ALL'ALLENATORE CUOGHI STEFANO E
DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE
RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 29/C del 22.9.1999)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, contestava. su
deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., al Sig. Stefano Cuoghi, allenatore della
squadra del F.C. Messina Peloro, la violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., per aver tenuto, in
occasione della gara Messina/Benevento, disputata il 13.6.1999, una condotta gravemente scorretta
ed offensiva nei confronti del Collaboratore dell'Ufficio Indagini addetto al controllo della gara.
Deferiva, inoltre, la società di appartenenza del tesserato, ai sensi dall'art. 6 comma 2
C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. All'esito
del rituale dibattimento, la Commissione Disciplinare, ritenuto sussistere la responsabilità sia
dell'allenatore, sia della Società, infliggeva al primo la sanzione della squalifica di glomi quindici
ed alla società quella dell'ammenda di Lire 1.000.000. La società F.C. Messina Peloro ha
proposto ricorso a questa Commissione d'Appello Federale avverso la suddetta decisione,
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 22 settembre 1999, sostenendo che il
comportamento tenuto dal Cuoghi, sarebbe stato provocato da indebita condotta posta in essere dal
Collaboratore dell'Ufficio Indagini, travalicando le competenze e le attribuzioni in materia di
controllo gare, posto che nessun potere di intervento durante lo svolgimento delle gare è riservato al
Collaboratore del detto Ufficio ancorché preposto al controllo delle gare stesse.
II comportamento del Cuoghi era perciò da 'considerarsi scusabile o meno grave in quanto
'in dipendenza e reazione all'evidente intrusione di un soggetto del tutto estraneo all'evento
agonistico che stava disputandosi". Sostiene, infine. che i toni erano alterati, ma non erano mai
scaduti in minacce ed offese.
Osserva la Commissione che la decisione della Corte Federale, cui fa riferimento la società
appellante, che ha statuito sulle competenze proprio dei Collaboratori dell'Ufficio Indagini,
smentisce le sue argomentazioni.
Tale decisione afferma che in base all'att. 21 C.G.S. detto Ufficio svolge indagini nelle
materie di cui agli arti. 1, 2, 3 e 4 dello stesso Codice con esclusione della materia concernente i
casi di tesseramento nell'ambito regionale. II richiamo ai suddetti articoli da parte dall'art. 21 non è
limitativo dei compiti dell'Ufficio Indagini, che, come tutti gli Organi della Giustizia Sportiva
agiscono in 'piena autonomia'. ed una limitazione costituirebbe un'eccezione alla regola e, come
tale, dovrebbe essere espressamente prevista.
L'eccezione preliminare sollevata dalla società, quindi, per le suddette argomentazioni non
ha pregio e non può essere disconosciuta la competenze del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, il
quale in ogni caso non aveva di certo superato i limiti delle sue attribuzioni quando era intervenuto
invitando il Cuoghi alla calma. Ed invero, il Cuoghi, alla fine dei tempi regolamentari e prima
dell'inizio dei tempi supplementari, si era diretto verso l'ingresso del sottopassaggio e trovatolo
chiuso aveva incominciato ad inveire nei confronti del personale di servizio. Giustificato era,
pertanto, a quel punto, l'invito alla calma rivoltogli dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini,
preoccupato dal fatto che l'ingresso del sottopassaggio era in corrispondenza del settore della
tribuna occupata dai tifosi del Messina Peloro e che il comportamento alterato del Cuoghi potesse
scatenato qualche reazione.
La suddetta premessa si è resa necessaria per motivare sull'infondatezza della eccezione
sollevata dalla reclamante, mentre non ha alcuna influenza per l'esame del comportamento
dell'allenatore Cuoghi.
A questi è stata contestata la violazione di cui all'att. t C.G.S. per avere tenuto
'reiteratamente una condotta gravemente scorretta ed offensiva nei confronti del Collaboratore
dell'Ufficio Indagini addetto al controllo della gara.
II Cuoghi, dopo avere appreso che colui che lo invitava alla calma era un Collaboratore
dell'Ufficio Indagini, replicava che egli rispondeva solo alla tema arbitrale ed al quarto uomo;
successivamente gli urlava... non può valutare i miei comportamenti: Lei non sa fare il suo
mestiere! Basta che vi mettono una divisa addosso e vi sentite potenti.'
Successivamente, prima di salire sul pullman, gridava ancora all'indirizzo del Collaboratore
dell'Ufficio Indagini. 'vieni qui adesso! Parliamo a quattrocchi; perché non rispondi; vieni qui e
ancora vieni qui, andiamo dietro il muro e ti tiro tre schiatti, non ho paura di te!'.
Tale comportamento configura la violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S., perché incivile, ma
soprattutto, perché contrario ai principi sportivi della correttezza morale e materiale.
II Cuoghi era consapevole che ingiurava e minacciava un rappresentante di un Organo
Federale e non può essere giustificato per il tatto di avere ritenuto (erroneamente) che questi
travalicasse la sua competenza.
Le sanzioni irrogate appaiono nei limiti dell'equità in considerazione della gravità della
condotta sleale ed antisportiva del tesserato e vanno quindi confermate.
La tassa versata va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Messina
Poloro di Messina ed ordina l'incameramento della tessa versata.
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