F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.500.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/BATTIPAGLIESE DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 70.77.7999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MESSINA PELORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 3.500.000 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA MESSINA PELORO/BATTIPAGLIESE DEL 17.10.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -Com. Uff n. 73/C del 70.77.7999) II rapporto arbitrale concernente la gara Messina Peloro/Battipagliese del 77.70.7999, valevole per il Campionato Nazionale di Serie C/2 e, in particolare. il referto reso dall'Assistente dell'Arbitro. Orazio Fichera, pongono in risalto gravi episodi antisportivi verificatisi nel corso del secondo tempo della gara; l'Assistente dell'Arbitro veniva ripetutamente colpito con sputi alle gambe ed alla testa da sostenitori della squadra locale e veniva sfiorato dal lancio di un contenitore di cartone pieno d'acqua; il rapporto dell'Arbitro segnala, inoltre, di aver dovuto iniziare con ritardo la gara per far rimuovere numerosi rotoli di carta lanciati in campo dai sostenitori del Messina Peloro. In ragione di questi episodi, certificati dagli atti ufficiali di gara, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C ha comminato alla Società F.C. Messina Peloro la sanzione dell'ammenda di lire 3.500.000 (Coni. UH. n. 55/C del 20 ottobre 1999); la sanzione è stata confermata dalla competente Commissione Disciplinare con la deliberazione citata in epigrafe. L'appello presentato dinanzi a questa C.A.F. dal F.C. Messina Peloro (reiterando, sostanzialmente, motivazioni già addotte in secondo grado) non contesta la ricostruzione dei fatti desumibile dal rapporto arbitrale, ma invoca, come principale motivazione delle proprie richieste, la "particolare` condizione dello stadio di Messina, nel quale °il pubblico ò immediatamente a contatto con gli assistenti arbitrali ; sicché l'episodio pi0 grave degli sputi e del lancio del cartone d'acqua verso l'Assistente sarebbero solo manifestazioni del "libero sfogo" di un gruppo sparuto di ragazzini maleducati; in ragione di queste circostanze e di queste argomentazioni il ricorrente chiede la riduzione della sanzione dell'ammenda. Le motivazioni recate dall'appello non appaiono persuasive. La serietà degli episodi posti a base del rapporto arbitrale non può essere giustificata con riguardo alle caratteristiche del campo di giunco, né ricondotta a irrilevanti arieggiamenti di "maleducazione". L'accoglimento di queste motivazioni indurrebbe le società e i loro sostenitori, in un ambito molto vasto di campi di giunco, soprattutto nei tornei minori, ad assumere, come scarsamente rilevanti, atteggiamenti che devono, al contrario, essere soppesati dagli Organi di giustizia sportiva nel loro oggettivo rilievo. Resta, quindi, provata l'entità degli episodi accertati dagli atti ufficiali di gara ed appare congruamente motivata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Messina Peloro di Messina e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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