.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIOHE DELLA SOUALIFICA PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOBBA PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO SESTO/PONTEDERA DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. (95/C del 24.11 .1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIOHE DELLA SOUALIFICA
PER N. 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GOBBA
PAOLO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO SESTO/PONTEDERA DEL 6.11.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n.
(95/C del 24.11 .1999)
L'A.C. Pro Sesto ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 24
novembre 1999, con la quale ò stata confermata la sanzione di sei giornate di squalifica inflitta dal
Giudice Sportivo (C.U. n. 75 del 10 novembre 1999) al calciatore Gobba Paolo per condotta
irriguardosa e ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara tenuta nel corso dell'incontro Pro
Sesto/Pontedera del 6.11 .1999.
Pur senza contestare l'obiettività dei fatti come risultanti dagli atti ufficiali, la società
ricorrente ritiene eccessiva la sanzione inflitta, sia perché non si ò tenuto alcun conto delle
circostanze che hanno determinato la reazione del Gobba, sia perché avrebbero dovuto essere tenuti
in considerazione i suoi ottimi precedenti.
Ritiene questa Commissione che una serena e attenta valutazione dell'episodio possa portare
ad una riduzione della sanzione inflitta, che si valuta equo fissare definitivamente in quattro
giornate di squalifica.
Per questi motivi la C.A.F accoglie l'appello come sopra proposto dell'A.C. Pro Sesto
di Sesto San Giovanni (Milano), riducendo a n. 4 giornate effettive di gara la sanzione della
squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Gobba Paolo. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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