F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C – RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.12.1999 INFLITTA ALL’ALLENATORE BRAGLIA PIERO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 109/C del 15.12.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALIN. 16/C - RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.12.1999 INFLITTA ALL'ALLENATORE BRAGLIA PIERO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 109/C del 15.12.1999) II Foggia Calcio ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 109/C del 15 dicembre 1999, con la quale veniva rigettato il suo reclamo e confermata la squalifica fino al 29.12.1999 inflitta all'allenatore Braglia Piero dal competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 100/C dell'8 dicembre 1999) "per condotta non regolamentare in campo e successivo comportamento offensivo verso l'arbitro: ...... (recidivo)". A parere di questa Commissione giudicante, i fatti ascritti al Braglia, non contestati nel merito, appaiono tali da comportare la sanzione della squalifica nella misura fissata dai primi giudici, comminata in misura equa, in relazione alla obiettiva gravità dell'episodio. Par questi motivi, la C.A.F. respinge il ricorso come innanzi proposto dal Foggia Calcio di Foggia e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it