F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C – RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL GIORGIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIORGIONE/MESTRE DEL 12.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000).
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C - RIUNIONE DEL 23 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL GIORGIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GIORGIONE/MESTRE DEL 12.12.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000).
All'esito della gara Giorgione CaIcio/Mestre, disputata il 12.12.1999 nell'ambito del
Campionato di Serie C/2 e terminata col punteggio di 0 a 1, il Giorgione Calcio proponeva rituale
reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il
calciatore Sormani Adolfo, in posizione irregolare perché svincolato dall'A.S. Pordenone Calcio
previa inclusione in lista suppletiva il cui periodo, così come previsto dal Com. Uff. n. 125/A della
F.I.G.C., pubblicato in data 11 giugno 1999, a seguito di riunione del Consiglio Federale, era corso
da mercoledì 1 ° dicembre a venerdì 17 dicembre 1999.
II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com.
Uff. n. 143/C del 26 gennaio 2000, respingeva il reclamo.
Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 166/C
del 23 febbraio 2000) novellamente adita dalla società istante.
Avverso tale ultima delibera propone appello dinanzi a questa Commissione Federale il
Giorgione Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino'.
II gravame è fondato.
Ed invero risulta agli atti che il Sormani, già tesserato nel corso della stagione sportiva
corrente con l'A.S. Pordenone Calcio, con la quale aveva preso regolarmente parte a gare fino alla
decima giornata di andata del Campionato Nazionale Dilettanti, disputata il 14.11 .1999, era incluso
in lista di svincolo suppletiva decorrente dal 1 ° dicembre a venerdì 17 dicembre 1999 e, pendente
tale periodo, veniva tesserato e impiegato dell'A.C. Mestre nell'incontro suindicato, in aperto
contrasto con quanto stabilito dell'art. 107 delle N.O.I.F..
L'irregolarità della posizione del Sormani in quella gara, disputata, ripetesi, il 12.12.1999,
non é sanata dall'iter amministrativo di tesseramento culminato nel visto di esecutività del
9.12.1999, trattandosi di una chiara violazione di una norma imperativa la cui lettera non ammette
eccezioni alla regola secondo cui i calciatori compresi nelle liste di svincolo suppletive possono
sottoscrivere richiesta di nuovo tesseramento per altre società soltanto in data successiva al termine
ultimo stabilito per la chiusura delle liste medesime.
L'impugnata delibera, in accoglimento del proposto appello, va quindi annullata; consegue a
tanto l'irrogazione all'A.C. Mestre della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 a 2 e la restituzione alla reclamante della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Giorgione
Calcio di Castelfranco Veneto (Treviso), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.C. Mestre
la punizione sportiva di perdita per 0 a 2 della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa
versata.
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