F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PROTTI IGOR (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PROTTI IGOR (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 166/C del 23.2.2000) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 151/C in data 2 febbraio 2000, squalificava per dieci gare effettive il calciatore Protti Igor, tesserato con la società Livorno Calcio, per avere, in azione di gioco, colpito con una gomitata al volto un avversario, che cadeva a terra; espulso, rivolgeva a un assistente arbitrale ripetute espressioni ingiuriose, lo spingeva violentemente e tentava di colpirlo con una testata, non riuscendovi per il tempestivo intervento di alcuni suoi compagni, che lo trascinavano via; in tale contesto rivolgeva ad un avversario ripetute frasi offensive e di minaccia. Proposto rituale reclamo, la Commissione Disciplinare presso la stessa Lega riduceva la suddetta sanzione sportiva a nove gare, avendo ritenuto con testuale motivazione "di considerare i fatti nella loro dinamicità, nonché il comportamento del calciatore e ravvedimento emerso nel corso del dibattimento". Avverso tale delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 166/C in data 23 febbraio 2000, la società Livorno Calcio ha inoltrato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale al fine di ottenere una ulteriore riduzione della suddetta squalifica. Tale richiesta può essere accolta. La Commissione Disciplinare ha ritenuto di concedere la riduzione ad un solo giorno di squalifica con la generica motivazione sopra trascritta. La dinamicità del fatto ed il ravvedimento del calciatore inducono, invece, a determinare in maniera maggiore la riduzione della sanzione. La descrizione dell'increscioso episodio, esposto negli atti ufficiali, rileva che il Protti era in uno stato psicologico talmente alterato da avergli inibito il controllo delle sue azioni: era dolorante per la gomitata intarlagli poco prima al volto (il successivo accertamento diagnostico aveva rilevato la frattura dello zigomo sinistro) ed era esasperato per l'espulsione a seguito della sua reazione allo stesso gesto violento commesso nei suoi confronti. Tale alterazione, non giustificabile e sempre sanzionabile, era stata, dunque caratterizzata da un impulso inconsulto, che gli aveva causato una momentanea ed incontrollabile reazione abnorme. Si aggiunga che é anche da considerare il suo immediato e ripetuto pentimento, anche rilevato dai giudici di 2° grado. Tali argomentazioni consentono di determinare la squalifica in sei giornate effettive di gara. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno, riduce a n. 6 giornate di gara la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore Protti Igor. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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