F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C – RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SANETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/SORA DEL 9.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 224/C del 26 4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 33/C - RIUNIONE DEL 28 APRILE 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE SANETTI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA GIORGIONE CALCIO/SORA DEL 9.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 224/C del 26 4.2000) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Sene C sulla base del rapporto del Commissario di campo concernente la gara Giorgione Calcio / Sora del 9.4.2000 ha inflitto al calciatore del Giorgione Sanetti Francesco la squalifica per tre gare effettive per aver colpito con un pugno al viso un avversario al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoi, provocando la reazione dei compagni dell'atleta colpito (Delibera del Giudice Sportivo - Com. Uff. n. 213/C del 12 aprile 2000). II rapporto del Commissario di campo descrive l'episodio posto a base della squalifica con precisione. II calciatore Sanetti, superando di corsa il Commissario nel corridoio che conduce agli spogliatoi "colpiva" proditoriamente con un pugno al viso un giocatore del Sora che camminava 2 metri davanti allo stesso Commissario, si generava così un °parapiglia" tale da impedire a questi di identificare iI calciatore del Sora colpito dal Sanetti. La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, preso in esame il reclamo presentato dal tesserato, ha ritenuto la sanzione inflitta dal primo giudice fondata su una sicura ricostruzione dell'accaduto dovuta al Commissario di campo, adeguata alla gravità dei fatti rilevati, confermando così la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 224/C del 26 aprile 2000). Con il reclamo presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale il calciatore Sanetti Francesco invoca la sussistenza di "provocazione" che sarebbe sostanziata dal continuo comportamento provocatorio dei calciatori dell'A.S. Sora e ritiene, quindi, che il gesto violento contro l'avversario sia da considerare "eccesso colposo nella difesa legittima della propria incolumità fisica e integrità morale"; sostiene che la colluttazione generalizzata seguita al pugno da lui inferto dimostrerebbe la continuità del comportamento scorretto e aggressivo dei calciatori del Sora; sottolinea che il calciatore del Sora da lui colpito in reazione non ha riportato conseguenze dannose; ritiene infine lacunoso il rapporto del Commissario di campo. Per questa ragione chiede la riduzione della sanzione anche in considerazione della giovane età e della assenza di precedenti specifici. Questa C.A.F. ritiene esauriente e precisa la ricostruzione dei fatti affidata al rapporto del Commissario di campo, atto ufficiale e fonte di prova privilegiata secondo i principi costantemente affermati dalla giustizia sportiva: non sussiste, peraltro, alcuna prova di "provocazioni" addebitabili ai calciatori dell'A.S. Sora. La gravità dell'episodio violento come accertato dagli atti ufficiali induce a ritenere adeguatamente ponderata la misura della squalifica inflitta al calciatore Sanetti Francesco. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Sanetti Francesco e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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