F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13-6.1999 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 37/C – Riunione del 25.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. LUMEZZANE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISTOIESE/LUMEZZANE DEL 13-6.1999 (Delibera della C.A.F. Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 25.6.1999) L'A.C. Lumezzane ricorre in revocazione contro la decisione di questa C.A.F. in data 25 giugno 1999, pubblicata nel Com. Uff. n. 37/C. Con tale delibera, in riforma di quella della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che aveva disposto la ripetizione della gara di Play-off Pistoiese/Lumezzane, la C.A.F. convalidava d risultalo acquisito sul campo, infliggendo all'A.C. Pistoiese la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica da scontare nell'attuale stagione sportiva. A sostegno della istanza di revocazione si deduce l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa questa Commissione qualificando la partita di Play-off come scontro diretto ad eliminazione, nel quale non sono previsti punteggio e classifica, e considerando consolidata la classifica della regolare stagione; in tal modo non sarebbe stata applicata la penalizzazione alla gara disputata, il che avrebbe consentito alla società Lumezzane il passaggio alla serie superiore. Le questioni sollevate con il ricorso in esame non possono essere dedotte in sede di revocazione. non rientrando tra i motivi di ammissibilità dell'istanza previsti dall'ad. 28 n. 1 C.G.S. e la cui esistenza deve essere preliminarmente valutata come dispone il n. 3 della stessa norma. Vero è che la ricorrente denuncia, come si è detto, un 'errore di fatto, ma è facile obiettare che l'errore di tatto, per essere tale, deve cadere su elementi materiali ed oggettivi della fattispecie in esame, mentre dalla lettura del ricorso si evince senza ombra di dubbio che le contestazioni sollevate investono un (presunto) errore di diritto sull'interpretazione e sulla valutazione delle tesi già prospettate nei precedenti casi di giudizio. In conclusione, poiché manca il presupposto per dare luogo al giudizio rescissorio il reclama di revocazione deve essere dichiarato inammissibile, incamerandosi la tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione tomo in epigrafe proposto dell'A.C. Lumezzane di Lumezzane (Brescia) e dispone l'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it