F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 15 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S, VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIMIANI PATRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 43/C del 14.10.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 15 Ottobre 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S, VITERBESE CALCIO 90 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FIMIANI PATRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 43/C del 14.10.1998) L'U.S. Viterbese Calcio 90 ha proposto appello awerso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata nel C.U. n. 43 in data 14 ottobre 1998, con la quale è stata confermata la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Fimiani Patrizio dal Giudice Sportivo presso la Lega medesima "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; espulso... mentre abbandonava il terreno di gioco faceva schizzare acqua e fango contro la panchina della squadra avversaria, calpestando di proposito una pozza d'acqua". La reclamante motiva che non è stata commessa alcuna violenza che possa giustificare l'espulsione ed in particolare che il Fimiani non avrebbe colpito nessun avversario. In effetti, era stato il capitano Liverani Fabio che aveva proteso un braccio per allontanare e non per colpire l'avversario. Chiede che venga visionata la videocassetta della gara allegata al reclamo in prima istanza. Ritiene questa Commissione di non potere accogliere tale ultima richiesta per la sua inutilità probatoria, avendo già la Commissione Disciplinare accertato che dalla visione non emergono immagini chiare che contrastino quanto refertato dall'arbitro. D'altra parte, questi, in sede di supplemento di referto ha integralmente confermato il rapporto ed ha ribadito che autore dell'atto di violenza era stato il Fimiani, il quale ha colpito con una manata al volto un calciatore avversario e che lo aveva identificato sia perché, quale portiere, aveva una maglia diversa dagli altri calciatori, sia perché aveva i guanti. Per quanto riguarda il gesto compiuto contro la panchina della squadra avversaria, esso è attestato dallo stesso rapporto arbitrale e dall'ammissione fatta dalla reclamante. Ritiene la C.A.F. che, nonostante vada disattesa la costruzione dell'episodio fatto dalla società, sembra più equo ed aderente al contesto dello svolgimento dei fatti applicare una riduzione alla sanzione inflitta, anche in considerazione dello stato emotivo del Fimiani, dovuto probabilmente al comportamento dell'avversario. Stimasi, pertanto, ridurre la squalifica a due gare. II parziale accoglimento del reclamo comporta la restituzione della tassa versata. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'U.S. Viterbese Calcio 90 di Viterbo, riduce a n. 2 giornate di gara la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici al calciatore Fimiani Patrizio. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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