F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MEACCI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 66/C del 18.11.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 14/C Riunione del 14 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE MEACCI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 66/C del 18.11.1998) Con distinti deferimenti dell'8.6.1998 e del 23.9.1998 la società Fermana Calcio richiedeva alla competente Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C giudizio a carico del calciatore "Giovane di Serie" Meacci Francesco, resosi responsabile di violazione dall'art. 92 n. 2 N.O.I.F.. In particolare la società ricorrente esponeva che il tesserato, ottenuto in data 10.4.1998 il permesso di allontanarsi dalla sede per le vacanze pasquali, non si era più presentato per la ripresa degli allenamenti, limitandosi a giustificare l'assenza con uno stato influenzale soltanto a mezzo di una comunicazione telefonica, senza però documentare l'asserita indisponibilità con una certificazione medica; in più, egli non si era poi presentato alla visite mediche e agli allenamenti nonostante la convocazione inviatagli con telegramma del 15.7.1998 e con raccomandata A.R. del 24.7.1998. Adduceva il Meacci che al momento della partenza per le ferie di Pasqua era già sofferente per i postumi di un incidente riportato in allenamento, di cui la società era al corrente, e aggiungeva che a causa di quell'infortunio era stato costretto ad una serie di visite, anche specialistiche, che avevano rivelato la necessità di un intervento chirurgico, successivamente eseguito il 5.6.1998. Affermava altresì che le successive convocazioni erano state fatte quando egli non era più tesserato per la Fermana Calcio, in quanto, trasferitosi nella Repubblica Ceca, aveva stipulato con la società calcistica F.K. Prerov in data 28.5.1998 un contratto, a seguito del quale la Federazione di quel paese aveva fatto richiesta alla F.I.G.C. del Certificato Internazionale di Trasferimento (c.d. transfer) ingiustificatamente negato. L'adita Commissione , con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 66/C del 18 novembre 1998, dichiarava il Meacci responsabile delle addebitate infrazioni, infliggendogli la squalifica a tutto il 28.2.t999 e disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per l'accertamento di eventuali responsabilità a carico di società e tesserati. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale Meacci Francesco. Eccepisce preliminarmente l'appellante che i deferimenti traggono origine dall'intervenuto tesseramento per una società straniera, dato che la Fermana Calcio ebbe a deferirlo non appena ricevette notizia della richiesta di "transfer"; adduce altresì che la pendenza del procedimento disciplinare è stata poi addotta a giustificazione del mancato rilascio dello stesso e che la squalifica irrogata consente a quella società di poterne ulteriormente ritardare il conseguimento. Asserisce quindi di aver proposto reclamo in data 4.12.1998 alla Commissione dello Statuto del Calciatore di cui all'art. 34 degli Statuti della F.I.F.A. per sentire riconscere i propri diritti con provvedimento vincolante nei confronti delle Federazioni destinatarie. A suo dire una pronuncia favorevole di quell'organismo farebbe stato nel presente procedimento rendendo improponibile e/o improcedibile il primo deferimento, siccome proposto nei confronti di calciatore non più tesserato con la F.I.G.C., e inammissibile e del tutto infondato il secondo deferimento, siccome proposto nei confronti di un calciatore non più tesserato con la F.I.G.C. e per fatti relativi ad un periodo in cui apparteneva ad altra federazione. Chiede quindi una sospensione del giudizio disciplinare, in attesa di quella pronuncia. La richiesta non può trovare accoglimento. Ed invero nella presente procedura si controverte sulla legittimità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti della Fermana Calcio, con riferimento ai suoi obblighi di tesserato quale "Giovane di Serie". Pare invece che il Meacci abbia, col proposto ricorso alla Commissione dello Statuto del Calciatore, impugnato la mancata concessione del "transfer", e questa è materia che esula dal presente giudizio, radicato a quelle che sono le risultanze ricavabili dalla documentazione esistente presso la Lega, da cui emerge che il Meacci è tuttora tesserato per l'appellata società che, con raccomandata A.R. 1.7.1998, ha confermato il rapporto di addestramento quale "Giovane di Serie", nel pieno rispetto dei termini fissati dal Com. Uff. n. 169/C del 9.6.1998. Ripropone altresì l'appellante l'eccezione di tardività dei proposti deferimenti. A suo parere le richieste sarebbero state fatte oltre i termini operativi previsti dal'Accordo Collettivo. Senonché fa riferimento alla normativa pattizia dei calciatori professionisti, (non applicabile al caso de quo, essendo il Meacci "Giovane di Serie") che prevede, per le richieste di deferimento, il termine di dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione, e trascura l'intervenuta reiterazione delle inosservanze, che rende ovviamente impossibile l'individuazione del dies a quo per il computo del termine. Bene pertanto i primi giudici, in tali sensi motivando, hanno respinto la sua tesi. Quanto al merito, il Meacci torna a ripetere che nessun addebito può essergli mosso in ordine ai fatti posti a base della prima contestazione, giacché egli nella congiuntura si assentò perché impedito "per motivi di salute", mentre la seconda contestazione riguarda un periodo in cui egli era già tesserato per la Federazione ceca. L'impugnato provvedimento appare però al riguardo incensurabile. Ed invero all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado è risultato in modo inequivocabile che l'operazione alla quale il calciatore ebbe a sottoporsi non pub collegarsi ad un infortunio subito in allenamento e che di tanto la società non fu comunque messa al corrente; risulta invece che in un primo tempo il calciatore giustificò la sua assenza con uno stato influenzale, adducendo solo in epoca successiva la sua inidoneità per effetto di un trauma nasale causatore di una stenosi. Tale comportamento inottemperante va comunque sanzionato, indipendentemente dalla denunciata idoneità che, anche se sussistente, non avrebbe esonerato il Meacci dagli altri obblighi, diversi dall'impiego agonistico, derivanti dall'addestramento tecnico. L'essersi poi il Meacci tesserato per altra federazione è circostanza di nessun rilievo ai fini dei presente procedimento, risultando agli atti della Lega di provenienza il suo perdurante tesseramento per la F.I.G.C.. L'appello deve essere quindi respinto per la sua infondatezza. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Meacci Francesco e dispone l'incameramento della tassa versata.
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