F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO L’OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI DOVUTO AL CALCIATORE MACRÌ ROCCO A SEGUITO DI INFORTUNIO (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C – Com. Uff, n. 16/C.A. del 12.12.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 16/C Riunione del 28 Gennaio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI DOVUTO AL CALCIATORE MACRÌ ROCCO A SEGUITO DI INFORTUNIO (Delibera del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C - Com. Uff, n. 16/C.A. del 12.12.1998) II Calcio Catania S.p.A. ha proposto ricorso a questa C.A.F. avverso la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, apparsa sul Com. Uff. n. 16/C.A. del 12 dicembre 1998, con la quale veniva fatto obbligo alla ricorrente di cor rispondere al calciatore Macrì Rocco la somma netta di L. 150.000.000 corrispondenti alla copertura Sportass e L. 150.000.000 nette corrispondenti alla copertura comple- mentare obbligatoria oltre agli interessi pari a L. 10.500.000; nonché il rimborso delle spese difensive determinato in L. 500.000 e delle spese di vertenza per L. 6.630.000. II ricorso è inammissibile. Osserva, in via preliminare, questo Collegio che le decisioni del Collegio Arbitrale non Sono appellabili o altrimenti impugnabili. Per quanto riguarda le impugnazioni vale, infatti, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione con Ia conseguenza che debbono ritenersi impugnabili solo quei provvedimenti per i quali espressamente l'impugnazione sia prevista dalle norme federali: e ciò non è sicuramente per quanto concerne i provvedimenti del Collegio Arbitrale. Infatti, per l'art. 20 C.G.S. la C.A.F. "è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, nonché della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche nei casi indicati dalla parte III" dello stesso Codice; e l'art. 17 C.G.S. non indica Ira gli Organi di giustizia sportiva il Collegio Arbitrale. II su rilevato motivo di inammissibilità preclude quindi la possibilità dell'esame del ricorso medesimo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi del combinato disposto degli art. 17 e 20 C.G.S., appello come in epigrafe proposto dal Calcio Catania di Catania e dispone l'incameramento della tassa versata.
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