F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/LIVORNO DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 10.2.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 22/C Riunione del 11 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. MODENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MODENA/LIVORNO DEL 6.1.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 125/C del 10.2.1999) All'esito della gara Livorno/Modena, disputata il 6.1.1999 nell'ambito del Campionato di Serie C e terminata col punteggio di 2 a 1, la società F C. Modena proponeva rituale reclamo. adducendo che l'incontro - disputato a suo dire in un clima fatto di intimidazioni e di violenze in suo danno- non aveva avuto regolare svolgimento per lo meno dal 27' minuto del secondo tempo, essendo allora penetrato in campo un consistente numero di tifosi della squadra di casa. II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 106/C del 13 gennaio 1999, rigettava il reclamo. Analoga decisione veniva adottata dalla competente Commissione Disciplinare, novellamente adita dalla società F. C. Modena (Com. Uff. n. 125/C del 10 febbraio 1999). Propone appello la società modenese, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino". II gravame non ha fondamento. Ed invero la società appellante anche nella presente sede, sostiene che la denunciata invasione non fu pacifica ma caratterizzata da atti di violenza e che valse ad indurre l'arbitro all'annullamento del gol segnato poco prima da un suo calciatore. Risulta però agli atti che la tentata invasione di campo, che vide protagonisti una ventina di tifosi livornesi, fu subito contenuta per l'intervento delle Forze dell'Ordine, tanto che la gara poté regolarmente proseguire fino al fischio di chiusura; non risultano altresì le violenze e le minacce che sarebbero state subite dagli atleti modenesi. Parimenti le lesioni asseritamente subite dal calciatore Anaclerio Giuseppe non sono state direttamente constatate dagli Ufficiali di gara e non ebbero comunque esito determinante nello svolgimento della partita, se è vero, come è vero, che il tesserato modenese continuava a giocare fino a quando (47' del secondo tempo) veniva poi espulso per doppia ammonizione. Afferma infine l'arbitro - le cui attestazioni hanno, per regolamento, valore di prova privilegiata - che la gara ebbe regolare effettuazione e che la sua direzione non subì condizionamenti di sorta. II rigetto del reclamo comporta l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F. C. Modena di Modena ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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