F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRARI GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 1521C del 10.3.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 23/C Riunione del 18 Marzo 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FERRARI GIACOMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 1521C del 10.3.1999) Ha proposto appello a questa C.A.F. il F.C. Alzano 1909 Virescit avverso il provvedimento di squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Ferrari Giacomo emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al C.U. n. 151/C del 6 marzo 1999, e confermato dalla competente Commissione Disciplinare con decisione apparsa sul Com. Uff. n. 152/C del 10 marzo 1999, chiedendone una riduzione a due giornate. Deduce infatti la reclamante l'eccessività della sanzione con riferimento alla quantità e qualità degli addebiti ed anche alle ragioni che avrebbero determinato il comportamento del Ferrari poi oggetto d'incriminazione e di sanzione. L'appello va respinto. Ed invero, contrariamente a quanto si deduce dai documenti ufficiali acquisiti, risulta in termini di assoluta certezza (v. referto arbitrale) che al 22° secondo tempo il Ferrari, capitano della squadra, rivolse al Direttore di gara la seguente frase "disonesto, sei un fenomeno di arbitro" a seguito della quale fu espulso: altra violazione contestata allo stesso calciatore è l'avere al 20° del secondo tempo protestato presso l'arbitro, raggiungendolo dopo aver percorso di corsa circa venti metri e apostrofandolo con la frase "che cazzo stai facendo, ci vuoi rovinare". Ritiene il Collegio che un comportamento siffatto, peraltro posto in essere dal capitano sia stato equamente sanzionato con le tre giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento ai due episodi verificatisi in successione, distaccati nel tempo, adeguandosi così ai parametri sanzionatori che questo organo giudicante ha sempre adottato; pertanto la sanzione stessa non è suscettibile di una eventuale riduzione. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal FC. Alzano 1909 Virescit di Alzano Lombardo (Bergamo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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