F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DELNEVO LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 6 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DELNEVO LORIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 5.5.1999) II calciatore Loris Delnevo, tesserato per il F.C. Messina Peloro ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 197/C del 5 maggio 1999, con la quale veniva confermata la sanzione di due giornate di squalifica, inflittagli dal Giudice Sportivo, per un atto di violenza verso un avversario posto in essere nell'intervallo della partita Catania/Messina Peloro del 25.4.1999 (Com. Uff. n. 192C del 27 aprile 1999). L'appellante, ribadendo i motivi già dedotti nel precedente grado di giudizio, chiede una riduzione della sanzione inflittagli. assumendo di essere stato provocato e di aver reagito ad un tentativo di aggressione posto in essere da un calciatore della squadra avversaria che, fingendo un abbraccio, gli avrebbe sferrato un pugno alle spalle e gli avrebbe profferito parole minacciose. L'appello non appare meritevole di accoglimento. Le affermazioni difensive del calciatore non trovano alcun riscontro probatorio nel referto del Direttore di gara e nel supplemento inviato dallo stesso alla Commissione Disciplinare. Da tali atti, che. ai sensi dall'art. 25 C.G.S., hanno efficacia probatoria privilegiata risulta che il Delnevo, n. 8 del Messina. e Monaco Gennaro, n. 5 del Catania, al rientro negli spogliatoi si scambiavano "reciprocamente" manate in faccia, spintoni e calci. In particolare, nel supplemento, l'arbitro ha confermato di aver assistito ad uno scambio di atti di violenza tra i due calciatori avversari, ma di non essere in grado di precisare se vi sia stata una provocazione iniziale. Gli unici fatti accertali sono quindi lo scambio reciproco di insulti e gli atti di violenza posti reciprocamente in essere, che legittimano la sanzione inflitta dai primi giudici, del tutto congrua nella sua entità e non suscettibile di riduzione in considerazione della gravità del comportamento antisportivo posto in essere. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Delnevo Loris e dispone l'incameramento della tassa versata.
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