F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL’U.S. NOCERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI SANGRO/NOCERINA DEL 16.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 217/C del 25.5.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 29 Maggio 1999 – pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELL'U.S. NOCERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTEL DI SANGRO/NOCERINA DEL 16.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 217/C del 25.5.1999) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul C.U. n. 211/C del 20 maggio 1999, con riferimento alla gara Castel di Sangro/Nocerina del 16.5.1999, infliggeva all'U.S. Nocerina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, con la squalifica del campo di giunco della stessa Società fino al 31.12.1999, per numerosi incidenti e atti di violenza da parte dei tifosi nocerini che avevano portato alla sospensione della gara da parte dell'arbitro. Avverso questa decisione proponeva reclamo l'U.S. Nocerina, deducendo che non sussistevano i presupposti per la sospensione della gara in quanto gli incidenti non avevano causato feriti e non risultava effettuata dai sostenitori nocerini alcuna invasione di campo. La Commissione Disciplinare competente, con decisione di cui al C.U. n. 217/C in data 25 maggio 1999, respingeva la richiesta di ripetizione della gara avanzata dalla società Nocerina e riduceva la squalifica del campo sino al 31.70.1999. Ricorreva in appello l'U.S. Nocerina, chiedendo la ripetizione della gara e deducendo: - che nessun partecipante alla gara aveva subito lesioni di alcun genere; - che i danneggiamenti allo stadio del Castel di Sangro sarebbero stati direttamente risarciti dell'U.S. Nocerina; - che gli incidenti si erano verificati sugli spalti coinvolgendo soltanto le Forze dell'Ordine e non le opposte tifoserie; - che la società ricorrente nel corso del campionato non aveva subito alcun provvedimento di diffida. L'appello è infondato e va respinto. La decisione del Direttore di gara di sospendere la partita Castel di Sangro/Nocerina era ampiamente giustificata da fatti obiettivi ed evidenti che ne hanno impedito il regolare svolgimento. Trattasi nel caso in specie di decisione che spetta al giudizio insindacabile dell'arbitro e che non risulta inficiata da alcun errore tecnico. Come risulta dagli atti ufficiali di gara, precisi, particolareggiati e concordanti, i sostenitori della Nocerina hanno scatenato sugli spalti una vera e propria guerriglia, facendo venir meno, oggettivamente, le minime condizioni di sicurezza per la prosecuzione dell'incontro. Già prima dell'inizio della gara i sostenitori nocerini avevano lanciato sul terreno di giunco rotoli di carta e fumogeni, uno dei quali aveva provocato l'incendio parziale di una rete della porta, causando un ritardo nell'inizio dell'incontro. I lanci di oggetti vari erano proseguiti nel corso della gara e si erano verificate delle intemperanze da parte dei tifosi che avevano costretto le Forze dell'Ordine ad intervenire energicamente. L'intensificarsi dei tumulti aveva poi obbligato la Polizia ad effettuare delle vere e proprie cariche, mentre in campo alcuni calciatori avevano tentato di aggredire un calciatore avversario. In tale contesto alcuni scalmanati della tifoseria della Nocerina erano riusciti ad abbattere un cancello di accesso alla tribuna centrale e agli spogliatoi, mentre altri aggredivano violentemente le Forze dell'Ordine e davano luogo a ripetuti lanci di sassi e oggetti vari, sfiorando con sassi uno degli assistenti arbitrali e colpendo l'altro alla testa. Quest'ultimo aveva subito anche una forte irritazione agli occhi a causa dei lacrimogeni che la Polizia aveva dovuto impiegare per sedare i disordini ed era stato accompagnato all'ospedale per le opportune cure. L'incontro subiva pertanto una interruzione, mentre si intensificavano gli scontri tra tifosi della Nocerina e Forze dell'Ordine. Durante tale interruzione l'arbitro, nel frattempo rientrato negli spogliatoi, veniva avvicinato dal funzionario di Polizia responsabile dell'ordine pubblico, il quale gli comunicava che quindici agenti erano rimasti feriti negli scontri e che in quelle condizioni, rese ancora più critiche dal fatto che i tifosi avevano divelto un cancello e alcuni vetri di recinzione della curva, era impossibile garantire le minime condizioni di sicurezza e di ordine pubblico per la prosecuzione della gara. L'arbitro tornava comunque in campo per constatare i danni alle infrastrutture dello stadio e per verificare se esistessero le condizioni per la ripresa del giunco. Tornando nello spogliatoio dopo il sopralluogo veniva nuovamente avvicinato dal responsabile dell'ordine pubblico il quale gli comunicava che non poteva più garantire la sicurezza in caso di ripresa dell'incontro. A questo punto l'arbitro comunicava ai dirigenti delle due squadre che la gara doveva ritenersi definitivamente sospesa al 44° del primo tempo. La decisione dell'arbitro, lungi dall'essere stata adottata per errati convincimenti soggettivi, è stata determinata da circostanze obiettive di pericolo che non potevano in alcun caso consentire la prosecuzione dell'incontro. A nulla rileva, così come vorrebbe la ricorrente, che non vi siano stati feriti tra i partecipanti alla gara e che gli incidenti si siano svolti soltanto sugli spalti, coinvolgendo soltanto tifosi e Forze dell'Ordine. II contesto generale degli avvenimenti, così come risulta dagli atti ufficiali di gara, evidenzia invece una estrema situazione di pericolo che non poteva non spiegare effetti diretti ed immediati sul regolare svolgimento del giunco. In proposito giova evidenziare che, come ripetutamente affermato da questa Commissione, gli Organi della giustizia sportiva possono ordinare la ripetizione della gara soltanto in ipotesi eccezionali e sempreché il fattore inquinante la regolarità della gara non risulti addebitabile ad un soggetto dell'Ordinamento federale gravato da specifiche responsabilità secondo il disposto dall'art. 7, comma 4, lett. c) C.G.S.. Nel caso in specie, gli scontri avvenuti sugli spalti, con conseguenti cariche della Polizia hanno posto in concreto pericolo l'incolumità pubblica e hanno avuto un riflesso diretto nello svolgimento della gara. E' sufficiente a questo proposito ricordare il fitto lancio di oggetti in campo, l'interruzione del giunco, il trasporto all'ospedale di uno degli assistenti dell'arbitro per disturbi visivi dovuti ai lacrimogeni lanciati dalla Polizia e, soprattutto, la forzatura dei cancelli e delle reti di recinzione che non potevano più consentire all'arbitro di fronteggiare la situazione e garantire l'incolumità di tutti i partecipanti alla gara con i poteri disciplinari di sua competenza. Già in occasione della prima interruzione, il responsabile dell'ordine pubblico aveva segnalato al Direttore di gara l'impossibilità di garantire le minime misure di sicurezza per la prosecuzione del giuoco. L'arbitro aveva comunque voluto effettuare un sopralluogo per verificare la sussistenza della situazione di pericolo segnalata, estremamente preoccupante soprattutto per il danneggiamento delle recinzioni in numerosi punti dello stadio e solo all'esito di questa ricognizione e dopo l'ulteriore comunicazione del funzionario di Polizia che ribadiva l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza e l'ordine pubblico, decideva di sospendere definitivamente I'incontro. Alla luce di queste circostanze di fatto, la decisione dell'arbitro non solo appare adeguata all'impossibilità obiettiva. Direttamente constatata in campo, di riprendere il giuoco senza mettere in pericolo l'incolumità dei calciatori e degli Ufficiali di gara, ma appare necessitata dall'intervento del responsabile dell'ordine pubblico che non era più in grado di fronteggiare la situazione sugli spalti e la sicurezza del campo di giunco. E' infondata pertanto la richiesta di ripetizione della gara ai sensi dall'art. 7 C.G.S. e deve essere confermata la decisione impugnata. Del pari deve ritenersi infondata la richiesta di riduzione della squalifica del campo di giuoco, sanzione già adeguatamente ridotta dalla Commissione Disciplinare e congrua rispetto ai gravi episodi di violenza registrati nel corso della gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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