F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA SAVOIA 1908/TERNANA CALCIO DEL 28.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 93 del 14.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 15/C Riunione del 22 Gennaio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA SAVOIA 1908/TERNANA CALCIO DEL 28.12.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 93 del 14.1.1998) II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Savoia/Ternana disputatasi il 28.12.1997 adottava, tra gli,altri, il provvedimento della squalifica per una gara effettiva del campo di giunco della A.C. Savoia 1908, pubblicato nel Com. Uff. n. 89/C del 30.12.1997. Avverso tale decisione proponeva reclamo I'A.C. Savoia 1908, chiedendo la revoca della squalifica del campo. La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 93/C del 14 gennaio 1998, respingeva il reclamo. Contro tale ultima decisione ricorre a questa C.A.F. l'A.C. Savoia 1908 chiedendo la revoca della squalifica del campo ovvero, in subordine, l'irrogazione di una sanzione economica sostitutiva. II ricorso non può trovare accoglimento. La società non porta, infatti, elementi idonei a sminuire la gravità dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'A.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.
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