F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASCOLI/BATTIFAGLIESE DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 123/C del 25.2.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 26 Marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ASCOLI/BATTIFAGLIESE DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la
Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 123/C del 25.2.1998)
In esito all'incontro Ascoli/Battipagliese, valevole per il Campionato di Serie C1, disputato il
25.1.1998 ad Ascoli Piceno e terminato con il punteggio di 1 - 1, il Giudice Sportivo presso la Lega
Professionisti Serie C, in accoglimento del reclamo avanzato dell'U.S. Battipagliese, infliggeva alla
società Ascoli Calcio 1898 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 -2.
La decisione veniva confermata dalla commissione Disciplinare presso la Lega medesima.
Contro tale delibera l'Ascoli Calcio ha proposto tempestivo appello a questa C.A.F. insistendo per il
ripristino del risultato conseguito sul campo e prospettando, in via gradata, l'eventuale applicazione
di altre sanzioni disciplinari, come previsto dall'ultima parte del punto 1 dall'art. 7 C.G.S..
II gravame non ha fondamento.
Lamenta l'appellante che la motivazione del provvedimento impugnato, così come quella del
Giudice Sportivo, sarebbe "priva di logica, errata nella interpretazione regolamentare e nei
riferimenti ai fatti, basati su macroscopici travisamenti".
Nulla di meno vero.
Sulla ricostruzione dell'accaduto non sono consentiti dubbi o versioni difformi: i giudici di prime
cure si sono scrupolosamente attenuti alle risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale e rapporto
del Collaboratore dell'Ufficio Indagini), con l'ulteriore supporto delle certificazioni mediche
provenienti da azienda pubblica (da ritenere ammissibili come fonti di prova, secondo i ripetuti
dettati della giurisprudenza sportiva), sicché ogni diversa prospettazione appare preclusa per
esplicita norma regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.).
Sulla base dei fatti così accertati le decisioni assunte dapprima dal Giudice Sportivo e poi dalla
Commissione Disciplinare si appalesano del tutto corrette.
Va qui ribadito l'insegnamento più volte espresso da questo Collegio: il giudizio sulla regolarità di
svolgimento della gara è demandato in via esclusiva agli Organi della Giustizia Sportiva cui spetta
valutare, in concreto, se e in che misura gli accadimenti verificatisi in campo, quali risultano dagli
atti ufficiali, abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara.
Utilizzando questo principio, peraltro chiaramente espresso dalla normativa (art. 7 C.G.S.), i primi
giudici hanno ritenuto che gli atti di intimidazione e di violenza posti in essere dai sostenitori
dell'Ascoli, e addirittura da un addetto al campo della stessa società (!), abbiano spiegato decisiva
influenza sullo svolgimento della gara, così da comprometterne la regolarità; tale giudizio, che si
sottrae alle censure mosse dall'appellante, viene condiviso da questa Commissione, che ritiene di
fare propria la motivazione contenuta nella delibera impugnata.
Neppure l'argomentazione svolta dalla società in via subordinata merita accoglimento.
L'ipotesi disciplinata dall'ultima parte del n. 1 del già citato art. 7 C.G.G. non può trovare
applicazione nella fattispecie, che è invece regolata dalla prima parte dello stesso articolo: ed
invero, vertendosi per quanto sopra esposto nel caso di "fatti o situazioni" che hanno decisamente
influito sul regolare svolgimento dell'incontro, la sanzione prevista è solo quella della punizione
sportiva di perdita della gara. La deroga sul piano sanzionatorio si verifica quando "fatti o situazioni
imputabili ad accompagnatori o sostenitori della società", abbiano comportato "unicamente"
alterazioni al potenziale atletico di una squadra: in tal caso, e solo in quel caso, sono stabilite
sanzioni diverse dallo 0 - 2 (che è escluso), con la previsione di graduazioni per le ipotesi di
particolare tenuità ovvero gravità.
II rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 di
Ascoli Piceno e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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