F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA CALCIO/TRAPANI CALCIO DEL 16.11.1997: PERDITA DELLA GARA PER 0 – 2, PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998, INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO, INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG. SOTGIU FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG. SCUCUGLIA GIOVANNI MARIA (Delibera della C.A.F.-Com. Uff. n. 15/C-Riunionedel22.1.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 29/C Riunione del 7 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'OLBIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLBIA CALCIO/TRAPANI CALCIO DEL 16.11.1997: PERDITA DELLA GARA PER 0 - 2, PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI IN CLASSIFICA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.1998, INIBIZIONE PER ANNI 5 AL SIG. PUTZU MARIO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1999 AL SIG. NIZZI SETTIMO, INIBIZIONE FINO AL 30.10.1998 AL SIG. SOTGIU FRANCESCO, INIBIZIONE FINO AL 30.6.1998 AL SIG. SCUCUGLIA GIOVANNI MARIA (Delibera della C.A.F.-Com. Uff. n. 15/C-Riunionedel22.1.1998) In relazione ad episodi verificatisi in occasione della gara Olbia Calcio/Trapani Calcio del 16.11.1997, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, sulla base degli atti ufficiali, squalificava il campo dell'Olbia Calcio fino al 31.12.1998, penalizzava la società di otto punti in classifica, inibiva per cinque anni il Sig. Mario Putzu, fino al 30.6.1999 il Sig. Settimio Nizzi, fino al 30.10.1998 il Sig. Francesco Sotgiu e fino al 30.6.1998 il Sig. Giovanni Maria Scucugia, mentre confermava il risultato acquisito sul campo (1 -1 ), respingendo il reclamo proposto dalla società Trapani Calcio. Sia I'Olbia Calcio che il Trapani Calcio proponevano reclamo alla Commissione Disciplinare, la prima società invocando la riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e la seconda reiterando la richiesta di punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'Olbia Calcio con il punteggio di 0 - 2. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 85/C del 24 dicembre 1997, previa riunione dei ricorsi, accoglieva parzialmente quello della società Olbia, riducendo i punti di penalizzazione da otto a cinque, ed accoglieva quello della società Trapani Calcio, infliggendo all'Olbia Calcio la sanzione della perdita della gara. Contro tale delibera l'Olbia Calcio proponeva appello a questo Collegio, che con decisione assunta nella riunione del 22.1.1998 lo dichiarava inammissibile ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali. L'Olbia proponeva allora ricorso per revocazione, ex art. 28 C.G.S., e questa C.A.F., nella riunione del 26.1.1998; ritenuta la necessità di effettuare accertamenti ai fini dell'ammissibilità o meno della revocazione, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti all'Ufficio Indagini per i relativi incombenti. II 14 aprile venivano trasmesse le risultanze degli accertamenti effettuati e quindi si fissava per la discussione del gravame la riunione odierna, alla quale sono intervenuti i rappresentanti delle due società, assistiti dai rispettivi difensori. Rileva in primo luogo la C.A.F. che il ricorso per revocazione è ammissibile e fondato. Dalle indagini svolte si è potuto accertare con sicurezza assoluta che il telegramma (indirizzato alla C.A.F. e al Trapani) con il quale l'Olbia Calcio ha preannunciato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare con la contestuale richiesta di trasmissione di copia degli atti ufficiali è stato "presentato" all'Ufficio Postale di Olbia il giorno 27.12.1997 (sabato) intorno alle ore 13,10, quindi "inoltrato" da quell'Ufficio al competente CTR (Centro Telegrafico di Rilancio), dove è pervenuto alle ore 13,21, senza però che potesse effettuarsene da quel Centro l'inoltro automatico ai CTR di destinazione (Roma e Trapani) per difficoltà sulle linee, sicché il "rilancio" dei telegrammi non trasmessi è avvenuto solo il successivo 29 dicembre (lunedì). Risulta pertanto che l'Olbia Calcio ha ritualmente instaurato il reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare, in quanto il telegramma è stato "inviato" (cioè, "presentato" al competente Ufficio Telegrafico e da questo "accettato") nel termine prescritto dell'art. 27 n. 2 lettera a) C.G.S., non potendo di certo ricadere a danno del mittente il ritardo nell'inoltro a destinazione, addebitabile agli Uffici postali. Quanto al merito del gravame appare meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento della decisione impugnata sul punto relativo alla punizione sportiva della perdita della gara a carico dell'Olbia Calcio con il punteggio di 0 - 2. In effetti si deve convenire al riguardo con l'opinione espressa dal Giudice Sportivo, secondo il quale l'incontro ha avuto svolgimento regolare. In proposito va sottolineato che gli incidenti più gravi si sono verificati al termine della partita, mentre le due interruzioni di giunco del primo tempo, causate dalle intemperanze dei sostenitori e dei dirigenti dell'Olbia Calcio, non hanno compromesso il pieno controllo della gara da parte dell'arbitro; che la situazione in campo nel corso del secondo tempo fosse del tutto normale è provato anche dalla circostanza, risultante dal rapporto, delle due espulsioni di calciatori dell'Olbia Calcio decretate dal Direttore di gara. Ciò dimostra che l'arbitro ha potuto esplicare senza difficoltà i suoi poteri in materia disciplinare e di conseguenza porta ad escludere il verificarsi di fatti idonei ad impedire o condizionare la prestazione della squadra ospitata, così da alterare il regolare svolgimento dell'incontro. In conclusione, si ritiene conforme a giustizia annullare sul punto la statuizione adottata dalla Commissione Disciplinare, ripristinando in tal modo il risultato della gara acquisito sul campo. Per contro, le altre doglianze dell'appellante, volte a cessare, ovvero in subordine a ridurre, la penalizzazione di cinque punti in classifica e le punizioni inflitte ai dirigenti, previo espletamento di accertamenti istruttori, vanno disattese. Gli incidenti di estrema gravità, culminati nell'aggressione fisica degli Ufficiali di gara, sono stati minuziosamente refertati e quindi riportati per esteso nella decisone del Giudice Sportivo, di talché non vi è ragione di ripeterne la descrizione in questa sede. Tanto premesso, va qui ribadito che la presunzione di attendibilità che assiste le risultanze dei documenti ufficiali esclude ogni possibilità di accoglimento degli assunti difensivi dei soggetti puniti basati sulla prospettazione di una diversa ed interessata ricostruzione della dinamica degli episodi contestati; deve altresì ripetersi che le dorme regolamentari ed una costante prassi interpretativa non consentono di acquisire come fonti di prova filmati o registrazioni televisive, nonché rapporti di organi diversi da quelli federali. Per queste ragioni le argomentazioni contenute nell'appello dell'Olbia Calcio, che ripetono quelle già disattese dai primi giudici, non meritano accoglimento, anche per quel che riguarda I'entità della penalizzazione e la durata delle inibizioni, dovendosi tali sanzioni considerare proporzionate alle infrazioni commesse, che rivestono connotati di particolare gravità. II parziale accoglimento del gravame comporta la restituzione della tassa relativa. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine al ricorso per revocazione come innanzi proposto dall'Olbia Calcio di Olbia (Sassari), in parziale accoglimento dello stesso così provvede: - annulla l'impugnata delibera nella parte che infliggeva alla società la punizione sportiva di perdita per 0 - 2 della suindicata gara, ripristinando il risultato di 1 - 1 conseguito sul campo; - conferma nel resto; - ordina la restituzione della tassa versata.
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