F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIENA/LIVORNO DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 166/C del 22.4.1998)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale 31/C Riunione del 22 Maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'A.C. SIENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SIENA/LIVORNO
DEL 15.3.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C -
Com. Uff. n. 166/C del 22.4.1998)
II giorno 15 marzo 1998 veniva disputata alla Stadio "Artemio Franchi" di Siena la gara
Siena/Livorno, valida per il Campionato di Serie C/1, Girone "A", conclusasi con il risultato di 1 - 0
per la squadra di casa.
II Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione agli atti ufficiali della gara,
tra cui una relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato del controllo della gara, e al
reclamo proposto, previa riserva scritta, dall'A.S. Livorno Calcio, con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 147/C del 25 marzo 1998, rilevava:
- che, prima dell'inizio della gara, alle ore 13,45 circa, il pullman della società Livorno raggiungeva
l'impianto sportivo, scortato da due auto della polizia;
- che le auto della polizia, al momento in cui il pullman raggiungeva una scalinata di circa cinquanta
gradini, che i calciatori devono percorrere per accedere agli spogliatoi, si.allontanavano verso
l'uscita del viale di accesso, risalendo la rampa prima percorsa;
- che, provenienti dal settore di curva posto a lato del Jolly Hotel, una decina di tifosi senesi
riuscivano a raggiungere il veicolo della squadra livornese nella zona adiacente la scalinata;
- che i tifosi, venuti a contatto col gli atleti del Livorno davano luogo ad uno scontro fisico,
conclusosi solo dopo l'intervento di agenti di pubblica sicurezza e di persone in borghese, in cui
venivano coinvolte numerose persone ed anche alcuni uomini in tuta nel frattempo scesi daF
pullman;
- che, terminata la zuffa, si poteva constatare, seduto per terra, "ferito sopra la bocca e visibilmente
stralunato", il calciatore livornese Marcato. Luca, successivamente ricoverato. presso il servizio di
pronto soccorso del locale nosocomio senese, in cui gli veniva certificata una ferita al labbro
superiore, con applicazione di punti di sutura, e una contusione alla parete addominale in regione
epigastrica, dovute, secondo la dichiarazione resa dal calciatore, alle percosse subite;
- che, secondo informazioni raccolte sul posto da addetti federali, il calciatore età stato colpito al
viso con una cintura da un tifoso senese, che, a sua volta, assumeva di essere stato provocato e,
quindi, aggredito dai tesserati livornesi;
- che altre persone riferivano di essere stati colpiti nella mischia e fra queste il calciatore Bonaldi
Enio e l'allenatore Stringara Paolo, entrambi tesserati per l'A.S. Livorno Calcio, che; il successivo
giorno 16 marzo, venivano visitati presso l'Ospedale di Livorno che certificava "trauma contusivo al
ginocchio destro e contusione cervicale coli escoriazione", per il primo, e "trauma contusivo alla
gamba e ginocchio destro con vasto ematoma e ferita lacero contusa", per il secondo;
- che, anche dopo lo scontro, gruppetti di tifosi senesi inveivano contro la comitiva ospite, che si
accingeva ad entrare negli spogliatoi, lanciando anche sassi;
- che, durante la gara, i tifosi livornesi tiravano sassi grandi come mandarini sul terreno di gioco,
senza conseguenze, mentre i tifosi senesi continuavano, anche dopo la gara, ad ingiuriare e
minacciare la compagine ospite mentre questa lasciava lo stadio.
Premesso quanto sopra, il Giudice Sportivo ha ritenuto i fatti ora descritti rilevanti sotto un duplice
profilo.
Per un primo profilo, argomenta il Giudice Sportivo, non vi è dubbio, che di quanto è accaduto
prima della gara nell'antistadio e, in particolare, delle lesioni subite dai tesserati dall'A.S. Livorno
Calcio, Marcato, Bonaldi e Stringara, debba essere ritenuta responsabile l'A.S. Siena, ai sensi della
normativa contenuta nell'att. 6, terzo e quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, che
impongono, in collegamento con l'art. 62 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.,
l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo consistente nel "dovere di
impedire in ogni caso e per qualunque aspetto che l'evento di danno possa verificarsi". Per un
secondo profilo, è altrettanto indubbio, conclude il Giudice Sportivo, che l'episodio di violenza di
cui sono state vittime il calciatore Marcato e gli altri due tesserati livornesi, e in special modo le
gravi lesioni patite dal Marcato, con il suo immediato trasporto in ospedale, abbiano determinato
una generale preoccupazione e timore negli altri componenti della società livornese per gli eventi
futuri che si sarebbero potuto verificare.
Da ciò un'alterazione della generale prestazione agonistica della squadra, fortemente condizionata,
secondo parametri di logica normale, dall'aggressione patita, aggravata dal fatto che altri due
componenti la comitiva, lo Stringara e il Bonaldi portavano sulla persona i segni non lievi
dell'aggressione subita.
In relazione alle considerazioni premesse, il Giudice Sportivo ha irrogato all'A.S. Siena la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di L. 3.000.000.
Per le intemperanze dei propri sostenitori, all'A.S. Livorno Calcio è stata inflitta l'ammenda di L.
1.000.000.
Avverso la predetta decisione proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare I'A.S.
Siena, per la parte di suo interesse, proponendo numerose censure, con dovizia di argomentazioni.
Ma il predetto Organo di giustizia, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 166/C
del 22 aprile 1998, acquisita anche una relazione, richiesta dallo stesso giudice di secondo grado,
all'Ufficio Indagini della F.I.G.C., ha confermato integralmente quanto statuito dal Giudice
Sportivo.
Propone ora appello in questa sede I'A.S. Siena reiterando le argomentazioni già dedotte nel
precedente grado di giudizio.
L'appello deve essere parzialmente accolto.
Nella motivazione della decisione appellata si rileva innanzitutto: "la carenza degli atti ufficiali
circa l'accertamento di determinati aspetti dell'evento in esame".
In effetti, dagli ani sulle cui risultanze è stato ricostruito l'evento non emergono elementi certi sulla
genesi e sulla dinamica dello scontro tisico tra i tifosi senesi e gli atleti e accompagnatori del
Livorno, se non quelli riassuntivamente riportati nella decisione della Commissione Disciplinare.
Anche le relazioni rese al riguardo da addetti federali riferiscono i fatti non per percezione diretta,
ma attraverso dichiarazioni altrui..
Si tratta certamente di un episodio grave determinato, in ogni caso, dall'indebita presenza di estranei
nello spazio antistante gli spogliatoi e dall'assenza (momentanea) della forza pubblica.
Non sono tutte condivisibili, invece, le conseguenze che dall'episodio ne sono state tratte sul piano
disciplinare..
E' da condividere, infatti, la decisione appellata allorché afferma che deve essere riposta a carico
dall'A.C. Siena la responsabilità dei fatti, in quanto per il combinato disposto dall'art. 6, terzo e
quarto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, e dall'art. 62 delle Norme Organizzative Interne
della F.I.G.C., incombeva su detta società l'obbligo del mantenimento dell'ordine pubblico sul
proprio campo, consistente, come questa C.A.F. ha più volte affermato, nel "dovere di impedire in
ogni caso e per qualunque aspetto che l'evento di danno possa verificarsi"..
Non può invece essere condivisa la determinazione della Commissione Disciplinare nel profilo in
cui trae dall'episodio elementi rilevanti per la irrogazione della sanzione sportiva della perdita della
gara.
Alla stessa, come si afferma nella decisione appellata, senza alcuna decisa contestazione da parte
della società interessata, non avrebbe comunque partecipato il calciatore Marcato, l'unico che dalla
zuffa con i tifosi senesi ha riportato conseguenze sul piano fisico.
Individuare, quindi, nell'episodio un attentato alle condizioni psico-fisiche dei calciatori della
società ospitata, "con alterazioni della necessaria sussistenza nella competizione agonistica di
condizioni paritarie" fra le due squadre appare eccessivo ed è smentito anche dal successivo
andamento della gara nella quale i calciatori del Livorno, come è naturale per giovani atleti, non
sembrano avere risentito minimamente dei fatti accaduti in precedenza.
Per le considerazioni che precedono, la C.A.F. ritiene che, mentre si rivela esigua la sanzione
dell'ammenda rispetto alla gravità della violazione da parte della società ospitante dell'obbligo di cui
alla normativa sopra richiamata "di impedire in ogni caso e per qualunque aspettò che l'evento di
danno possa verificarsi", appare incongrua e non attinente là punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 - 2 inflitta all'A.C. Siena.
Più consona alla natura e alla gravità dell'episodio si rivela invece la sanzione dell'ammenda di lire
10.000.000.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dell'A.C. Siena
di Siena, annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 - 0 conseguito in campo nella
suindicata gara, modificando la sanzione a carico dall'A.C. Siena in quella dell'ammenda dl L.
10.000.000. Ordina la restituzione della tassa versata.
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