F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALESSANDRIA/PISTOIESE DEL 31.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 204/C del 3.6.1998)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale 33/C Riunione del 5 Giugno 1998 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALESSANDRIA/PISTOIESE DEL 31.5.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C Com. Uff. n. 204/C del 3.6.1998) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 201/C dell'1.6.1998, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C rigettava il reclamo con il quale I'U.S. Alessandria Calcio chiedeva la ripetizione dell'incontro Alessandria/Pistoiese, valido per i Play-out e disputato il 31.5.1998, in quanto un calciatore della squadra avversaria era stato morsicato da un cane poliziotto, utilizzato per il servizio d'ordine, a suo dire cagionando una apprezzabile diminuzione dei movimenti dei suoi tesserati, dmasti impressionati dall'accaduto. Rilevava, invero, il Giudice Sportivo che si era trattato di un fatto meramente accidentale, rispetto al quale non poteva essere rilevata alcuna responsabilità in campo sportivo. Tale decisione, era confermata dalla Commissione Disciplinare (C.U. n. 204/C del 3 giugno 1998), cui I'U.S. Alessandria si era rivolta e che rilevava come da nessun atto ufficiale emergesse che l'accaduto avesse in qualche modo determinato l'irregolarità della gara, costringendo cioè i calciatori dell'Alessandria a non avvicinarsi alla zona di campo a fianco della quale stazionavano i cani poliziotto - che ovviamente erano governati da personale esperto e resosi comunque conto del pregresso episodio. Si appella ora a questa C.A.F. l'U.S. Alessandria, sostenendo che quanto accaduto non era valutabile con criteri esclusivamente tecnici e che gli atti ufficiali non potevano lasciar trasparire l'influenza esercitata sull'animo dei calciatori dall'atteggiamento del cane, il quale aveva del resto reagito al comportamento scomposto dei sostenitori della Pistoiese, avventatisi contro la rete protettiva a seguito di una segnatura da parte dell'Alessandria. L'A.C. Pistoiese ha presentato controdeduzioni scritte; suoi legali rappresentanti sono oggi comparsi dinanzi alla Commissione, nell'assenza della società appellante. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. manifestamente infondato e ai limiti del paradosso l'appello in esame. Quand'anche fosse vero che il cane morse un calciatore (avversario si badi bene) che stava effettuando il riscaldamento, in reazione alle urla e proteste dei sostenitori della Pistoiese, non si vede proprio come tale collegamento potrebbe innescare una irregolarità della gara, posto che nessuna. menomazione subirono i calciatori dell'Alessandria, nessuna responsabilità può attribuirsi all'A.C. Pistoiese per il comportamento di un animale addestrato, controllato e impiegato in servizio d'ordine pubblico dalle Forze di Polizia. Si è trattato, con ogni evidenza e come sin dalle prime mosse del procedimento è stato chiaramente spiegato, di un fatto del tutto casuale, non rapportabile ad alcuna norma vigente, in termini di responsabilità sportiva. L'appello va pertanto respinto e la relativa tassa deve essere incamerata, confermandosi la regolarità della gara in questione, con il risultato sportivamente acquisito. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Alessandria Calcio di Alessandria ed ordina l'incameramento della tassa versata.
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