Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 297/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.104/C DEL 17/12/2002 GARA L’AQUILA-SAMBENEDETTESE DEL 15/12/2002).

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 297/C dell’11 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA (C.U. N.104/C DEL 17/12/2002 GARA L’AQUILA-SAMBENEDETTESE DEL 15/12/2002). La Commissione ritenuto che i motivi di reclamo proposti dalla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. non risultano suffragati da prove idonee, infatti il tentativo di accollare la responsabilità del lancio dei petardi e conseguente ferimento di agenti di Polizia, ai tifosi della società ospitante non ha sortito utile effetto in quanto dall’ampliamento degli atti istruttori eseguito per il tramite dell’Ufficio Indagini emerge che il lancio dei petardi che hanno provocato i danni fisici agli agenti di Polizia, risulta proveniente dalla curva nella quale erano ospitati i tifosi della Sambenedettese. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it