Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 308/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BRAVO PAOLO (C.U. N.286/C DEL 3/6/2003 GARA RIMINI-GROSSETO DEL 1°/6/2003).
Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003
C.U. N. 308/C dell’18 giugno 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ RIMINI CALCIO F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE BRAVO PAOLO (C.U. N.286/C DEL 3/6/2003 GARA RIMINI-GROSSETO
DEL 1°/6/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore della società Rimini Calcio F.C.
S.r.l. Paolo Bravo è stato squalificato per due gare effettive per atto di violenza verso
un avversario a giuoco fermo.
Presentava reclamo la società, protestando la sommarietà della descrizione
dei fatti come contenuta nel rapporto arbitrale e precisando che il Bravo era rimasto
vittima di una ginocchiata deliberata e volontaria ai suoi danni che aveva provocato la
sua reazione; il reclamo concludeva per la riduzione della sanzione ad una giornata
di squalifica.
All’odierna riunione nessuno era presente.
In sede di supplemento il direttore di gara precisava lo svolgimento dei fatti
riferendo che al 47° del secondo tempo, a gioco fermo essendo stato fischiato un
calcio di punizione, il Bravo dava una violenta spinta con la mano sulla guancia di un
avversario e che contemporaneamente sopraggiungeva il calciatore Bianconi del
Grosseto che, osservata la scena, sferrava una violenta ginocchiata al Bravo.
Osserva la Commissione che dalla lettura del rapporto e del supplemento del
direttore di gara, atti ufficiali di fede privilegiata, si evince che il calciatore Bravo ha
commesso atto di violenza ai danni di un calciatore avversario sferrando a questi una
violenta spinta con la mano sulla guancia e tenendo tale condotta a giuoco fermo
essendo stato fischiato dall’Arbitro un calcio di punizione.
Meritevole di conferma, quindi, ad avviso della Commissione, il deliberato del
Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Paolo Bravo (Rimini calcio F.C. s.r.l.).
La tassa va addebitata alla società Rimini Calcio F.C. S.r.l. -.
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