Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 315/C del 2 luglio 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE IACONI IVO (CALCIO PESCARA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 15 OTTOBRE 2003 (C.U. N.292/C DEL 9/6/2003 GARA MARTINA-PESCARA DELL’ 8/6/2003).

Lega Nazionale Professionisti Serie C – 2002/2003 C.U. N. 315/C del 2 luglio 2003 e pubbl. sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO ALLENATORE IACONI IVO (CALCIO PESCARA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 15 OTTOBRE 2003 (C.U. N.292/C DEL 9/6/2003 GARA MARTINA-PESCARA DELL’ 8/6/2003). Reclamando nei modi e termini di rito avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica fino al 15/10/2003 per avere tenuto il comportamento ascritto nella parte motivo dell’impugnato provvedimento, il sig. Ivo Iaconi, allenatore della società Calcio Pescara S.p.a., si duole per l’entità della sanzione comminata, dall’interessato ritenuta eccessiva e della quale chiede quindi un’equa riduzione. A sostegno di tale richiesta il ricorrente, pure ammettendo sostanzialmente i fatti addebitati, adduce tuttavia che le parole hanno tradito le intenzioni ed altresì invoca il clima di particolare tensione ingenerato in lui dall’importanza della gara e da decisioni arbitrali a suo avviso ingiustamente penalizzanti per la propria squadra. La Commissione, letto il reclamo, preso visione dei documenti ufficiali, ascoltata la parte reclamante che aveva chiesto l’audizione personale, esaminati gli atti, ritiene il gravame meritevole di considerazione, trovando a suo giudizio il comportamento tenuto nella circostanza dall’incolpato – comunque inammissibile e non giustificabile – equa sanzione nella squalifica fino al 30 settembre 2003. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo allenatore Iaconi Ivo (Calcio Pescara S.p.a.) ed in parziale riforma della impugnata decisione riduce al 30 settembre 2003 la data di cessazione della squalifica irrogata. La tassa non va addebitata.
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