Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 18/C del 9 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARA SORA – BENEVENTO DEL 31 AGOSTO 2003 E RECLAMO SOCIETA’ SORA (Com. Uff. n. 12/C del 2.9.2003)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 18/C del 9 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARA SORA – BENEVENTO DEL 31 AGOSTO 2003 E RECLAMO SOCIETA’ SORA (Com. Uff. n. 12/C del 2.9.2003) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - la società Sora proponeva tempestivo e rituale reclamo in ordine alla regolarità della gara di cui sopra; più in particolare segnalava la pretesa irregolare posizione del calciatore GIUGLIANO Domenico schierato dalla società Benevento nella gara in questione; - ricordava la reclamante che il calciatore suddetto era già stato tesserato dalla società L’Aquila con contratto in scadenza il 30.6.2004; - si ricordava, inoltre, la vicenda inerente l’esclusione e la riammissione al Campionato di Serie “C/1” della società L’Aquila rimarcando che in virtù di ciò “tutti i propri tesserati non perdevano l’efficacia del tesseramento”; - sottolineava, da ultimo, la reclamante che l’irregolare posizione del calciatore derivava dal fatto che “non risulta che vi sia stato alcun trasferimento di proprietà del calciatore GIUGLIANO Domenico dalla società L’Aquila alla società Benevento”; - si rimarcava ancora che il GIUGLIANO sarebbe risultato attualmente tesserato per la società L’Aquila. - Le conclusioni della reclamante consistevano nella richiesta della punizione sportiva della perdita della gara per la società Benevento a mente dell’art. 7 comma 5 C.G.S.. - Il reclamo è infondato e va respinto. E’ infatti, sufficiente in proposito osservare che il calciatore GIUGLIANO Domenico, già tesserato per la società L’Aquila era stato oggetto di variazione di tesseramento conseguente a cessione di contratto verificatosi in data 4.8.2003 e formalmente portato a conoscenza di questa Lega in data 29.8.2003. - Tanto emerge dalla specifica documentazione acquisita da questo ufficio, nonché da copia di contratto e da attestazione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C che comprova la regolare posizione del tesseramento ed ha concesso il visto di esecutività alla variazione. - Poiché tale incontrovertibile situazione emerge dagli atti richiamati e dal tabulato federale deve concludersi che il calciatore GIUGLIANO Domenico è stato legittimamente schierato nell’incontro del 31.8.2003 e che le doglianze formulate dalla società Sora con la proposta impugnazione sono prive di fondamento. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla società Sora confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sora 0 – Benevento 1) La tassa va addebitata.
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