Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 26/C del 24 settembre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE ZECCHINI LUCIANO FINO A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2003 (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA TERAMO-SAMBENEDETTESE DELL’ 8/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 26/C del 24 settembre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE ZECCHINI LUCIANO FINO A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2003 (C.U. N.18/C DEL 9/9/2003 GARA TERAMO-SAMBENEDETTESE DELL’ 8/9/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica sino a tutto il 23.9.2003 all'allenatore della società Teramo Calcio S.p.a. Zecchini Luciano "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara (r.A.A)". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in tesi la revoca e in subordine la riduzione della squalifica del proprio tesserato: ha escluso che l'allenatore abbia pronunciato frasi offensive, sostenendo che il medesimo avrebbe soltanto strofinato i pugni chiusi sugli occhi per manifestare la sua civile disapprovazione all'ufficiale di gara per la segnalazione di un fuorigioco. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che debba essere confermata l'impugnata delibera. Dal referto di gara dell'assistente arbitrale risulta che l'allenatore del Teramo al 20° del secondo tempo ha rivolto verso il suddetto, la seguente frase: "Imbecille, stasera fai bene a mettere gli occhiali che non vedi niente". Non risponde quindi a verità che il tesserato si sia limitato a fare un gesto espressivo di disappunto e che non abbia pronunciato parole offensive: l'espressione "imbecille" ha significato unicamente offensivo, per cui non pare alla Commissione che la squalifica irrogata dal primo giudice ecceda i limiti di una equa sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Teramo Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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