Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PALOMBO MASSIMILIANO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA NOVARA-REGGIANA DEL 14/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PALOMBO MASSIMILIANO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA NOVARA-REGGIANA DEL 14/9/2003). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Palombo Massimiliano la squalifica per due giornate di gara, la società Novara Calcio S.p.a. si duole dell'entità della sanzione inflitta - ritenuta eccessivamente severa in raffronto alla reale portata dell'infrazione commessa dal proprio tesserato - e conseguentemente ne chiede la riduzione ad una sola giornata di gara. A sostegno di tale richiesta la reclamante assume che il gesto sanzionato, ancorchè censurabile, è stato comunque privo della contestata connotazione di violenza, atteso che nella circostanza l'incolpato si limitò a spingere con entrambe le mani un avversario, al solo fine di allontanarlo dal pallone che lo stesso si ostinava a trattenere in suo possesso Tale tesi è stata in questa sede riaffermata ed ulteriormente illustrata dal sig. Sergio Borgo, Direttore sportivo della società. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltato il delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l'audizione personale, esaminati gli atti, rilevato che la ricostruzione dell'episodio resa dalla reclamante non conflitta con le risultanze dei documenti ufficiali, ritiene che il gravame meriti di essere accolto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo ad una sola giornata la squalifica inflitta al calciatore Palombo Massimiliano della società Novara Calcio S.p.a.-. La tassa non va addebitata.
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