Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VOLPE GENNARO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA MANTOVA-MONZA DEL 14/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE VOLPE GENNARO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA MANTOVA-MONZA DEL 14/9/2003). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Volpe Gennaro la squalifica per due giornate di gara, per avere commesso - nel corso della gara disputatasi il 14 Settembre 2003 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed il Monza - "atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo", la società A.C. Mantova S.r.l. dichiara di ritenere “eccessiva ed iniqua" la sanzione inflitta in raffronto alla reale portata dell’infrazione commessa dal proprio tesserato e conseguentemente chiede che detta sanzione venga equamente ridotta. Questo poiché, a suo dire, non può definirsi atto di violenza una spinta ad un avversario, oltretutto in reciprocità. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, interrogato l'Arbitro a chiarimento, esaminati gli atti, è dell'avviso che la ricostruzione dell'episodio, quale emerge dalle delucidazioni offerte dal Direttore di gara nel presente grado di giudizio, induce a ritenere che anche il comportamento, comunque censurabile, tenuto dal calciatore Volpe nel particolare contesto considerato trovi equa sanzione nella squalifica per una sola giornata di gara e che per tale ragione il gravarne meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una sola .giornata la squalifica inflitta al calciatore Volpe Gennaro della società A.C. Mantova Calcio S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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