Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE CECCARELLI GIOVANNI (A.C. BELLARIA IGEA M. S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA BELLARIA IGEA M.-SANSOVINO DEL 14/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE CECCARELLI GIOVANNI (A.C. BELLARIA IGEA M. S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA BELLARIA IGEA M.-SANSOVINO DEL 14/9/2003). Avverso la delibera in epigrafe indicata ha prodotto reclamo il calciatore Ceccarelli Giovanni chiedendo, dopo una serie di considerazioni e giustificando come gesto dettato dalla “disperazione” il gettare a terra la maglia, la riduzione della squalifica. Osserva questa Commissione che quanto riportato nel rapporto dell’Arbitro, gettare, alla notifica dell’espulsione, per somma di ammonizioni, la fascia di capitano, a prescindere da quanto successivamente verificatosi (togliersi la maglia e gettarla per terra sulla pista d’atletica), comporta di per sé un’adeguata sanzione che sommata a quella per doppia ammonizione e dal fatto che il Ceccarelli è il capitano della squadra, non può essere inferiore a quella imposta dal primo giudice. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Ceccarelli Giovanni (A.C. Bellaria I. M.). La tassa va addebitata alla società A.C. Bellaria Igea Marina S.r.l.-.
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