Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARANNANTE ROBERTO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA CASTEL DI SANGRO-LODIGIANI DEL 14/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE CARANNANTE ROBERTO (C.U.
N.26/C DEL 16/9/2003 GARA CASTEL DI SANGRO-LODIGIANI DEL
14/9/2003).
La società Castel di Sangro S.r.l. ha presentato reclamo avverso la
squalifica di due gare comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Roberto
Carannante, ritenuto autore di un “atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo” al 50’ del secondo tempo della gara Castel di Sangro-Lodigiani del 14
Settembre 2003.
Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce di aver decretato l’espulsione del
calciatore “perché a gioco fermo colpiva con una gomitata al petto un
avversario” che poteva riprendere regolarmente il gioco.
Secondo la società reclamante, la sanzione è estremamente severa e
va ridotta, non potendo essere considerato atto di violenza una gomitata al
petto che non ebbe a causare né danno fisico, né dolore; inoltre, l’esame del
referto arbitrale “pone in evidenza che il Carannante avrebbe colpito un
calciatore avversario dopo aver ricevuto uno schiaffo in pieno viso”.
All’odierna riunione, è comparsa l’avvocatessa Monica Fiorillo che ha
ribadito i motivi del reclamo, insistendo sulla mancanza della benché minima
conseguenza per il calciatore colpito e sulla provocazione subita dal
Carannante.
La Commissione ha ritenuto opportuno chiedere all’Arbitro un
supplemento di rapporto, e con tale atto va esclusa la sussistenza
dell’invocata reazione.
Considerato anche la qualifica di capitano del Carannante, ritiene la
Commissione che adeguata sia la sanzione irrogata dal primo giudice.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Castel di Sangro Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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